Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35144/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 17 novembre 2025 della Corte d’appello dell’Aquila, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo per detenzione di stupefacenti a fini di cessione a terzi, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La contestazione riguardava 97 grammi lordi di hashish. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 533, comma 1, e 530, comma 2, c.p.p., lamentando la mancanza di prova del principio attivo e della quantificazione della sostanza stupefacente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che la censura riproponeva quella già formulata in appello senza confrontarsi adeguatamente con le risposte della Corte territoriale. Ha inoltre ritenuto che la decisione impugnata avesse correttamente valutato, nel loro complesso, gli elementi indicativi della destinazione allo spaccio: i 97 grammi lordi di hashish, dai quali risultavano ricavabili 1.124 dosi, e la condotta dell’imputato, visto recarsi con un involucro all’ingresso di una palazzina e tentare di allontanarsi e disfarsene alla vista delle forze dell’ordine. Il mancato rinvenimento di denaro o di strumenti per dosaggio e confezionamento non è stato ritenuto decisivo. Alla declaratoria d’inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e quella al pagamento di una sanzione pecuniaria, il cui importo non è determinabile dal testo disponibile.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato Occhiocupo Simone responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver detenuto, a fini di cessione a terzi, gr. 97 di hashish condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

    La disposizione è applicata alla detenzione di hashish ritenuta finalizzata alla cessione a terzi, per un quantitativo di 97 grammi.

  • art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990

    Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione.

    Il superamento del limite tabellare non prova da solo la destinazione allo spaccio, ma può concorrere a dimostrarla insieme agli altri elementi del caso.

  • art. 73-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309/1990

    In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero dell'e dosi ricavabili), lè modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità, meramente personale della detenzione.

    Il dato ponderale, anche se superiore ai limiti tabellari, non determina una presunzione di destinazione allo spaccio; va valutato globalmente con gli altri parametri, incluse le dosi ricavabili, le modalità di presentazione e le circostanze dell’azione.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, affidandolo ad un solo motivo con cui deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 533, comma 1, e 530, comma 2, cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di prova del principio attivo e della quantificazione della sostanza stupefacente.

    La norma è richiamata quale parametro della censura difensiva sulla sufficienza della prova; la Corte dichiara inammissibile il motivo perché riproduttivo della doglianza d’appello e non adeguatamente confrontato con la motivazione impugnata.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, affidandolo ad un solo motivo con cui deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 533, comma 1, e 530, comma 2, cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di prova del principio attivo e della quantificazione della sostanza stupefacente.

    La norma è invocata dal ricorrente per sostenere l’insufficienza della prova sulla sostanza; la Corte non accoglie la censura, dichiarandola inammissibile per le ragioni processuali e motivazionali indicate.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di una causa di incolpevole inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La destinazione di una sostanza stupefacente a uso personale o alla cessione a terzi va desunta da una valutazione complessiva delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, quando la condotta non indichi di per sé l’immediatezza del consumo.
  • Il dato ponderale e il superamento dei limiti tabellari non determinano, da soli, una presunzione di destinazione allo spaccio; possono tuttavia concorrere a fondare tale conclusione insieme agli altri elementi, e il loro valore indiziario può aumentare in relazione al numero di dosi ricavabili.
  • La destinazione allo spaccio può essere inferita da elementi indiziari purché la conclusione sia fondata su un procedimento logico adeguato e su corrette massime di esperienza; possono rilevare, congiuntamente alla quantità, le modalità di presentazione della sostanza e le circostanze dell’azione.
  • È inammissibile la censura in cassazione che riproponga una doglianza già formulata in appello senza un adeguato confronto con le specifiche statuizioni della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.