Regolamento (UE) 2020/646
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/646 della Commissione del 13 maggio 2020 che approva la sostanza attiva Lavandulyl senecioato come sostanza a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il Lavandulyl senecioato come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni tecniche e comporta l’aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. Sono inoltre indicati la data di approvazione, la scadenza dell’approvazione e alcune prescrizioni per gli Stati membri nella valutazione delle eventuali estensioni d’impiego.
Approvazione della sostanza attiva Lavandulyl senecioato come sostanza a basso rischio e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva Lavandulyl senecioato nell’ambito della normativa UE sui prodotti fitosanitari, con effetti su autorizzazione, valutazione e inserimento nell’elenco delle sostanze attive approvate. Riguarda gli operatori del settore fitosanitario, i richiedenti/ titolari di approvazione e le autorità competenti degli Stati membri chiamate a valutare e autorizzare i prodotti contenenti tale sostanza. L’approvazione è concessa a decorrere dal 3 giugno 2020 fino al 3 giugno 2035; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le specifiche condizioni richiamano l’uso nei diffusori passivi e la valutazione di eventuali estensioni d’impiego.
Approvazione del Lavandulyl senecioato come sostanza a basso rischio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/646 approva la sostanza attiva Lavandulyl senecioato nell’ambito del sistema unionale di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione conclude che, per gli impieghi rappresentativi esaminati, i criteri di approvazione risultano soddisfatti e qualifica la sostanza come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del medesimo regolamento.
Iter di valutazione e base tecnica della decisione
Il procedimento è stato avviato con domanda presentata il 17 luglio 2015 dalla società Suterra Europe Biocontrol S.L. all’Italia, designata Stato membro relatore. Dopo la verifica di ammissibilità della domanda, lo Stato membro relatore ha trasmesso il progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all’EFSA; successivamente l’EFSA ha richiesto informazioni supplementari e ha comunicato le proprie conclusioni il 4 gennaio 2019. La Commissione ha quindi sottoposto la relazione di esame al comitato permanente e ha predisposto il progetto di regolamento, concedendo al richiedente la possibilità di formulare osservazioni.
Contenuto dell’approvazione e condizioni specifiche
L’allegato I specifica gli elementi identificativi della sostanza: numero CAS 23960-07-8, denominazione IUPAC ((RS)-5-methyl-2-(prop-1-en-2-yl)hex-4-en-1-yl 3-methylbut-2-enoate) e purezza minima di 894 g/kg. L’approvazione decorre dal 3 giugno 2020 e scade il 3 giugno 2035. Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono essere considerate le conclusioni contenute nella relazione di esame, in particolare le appendici I e II.
Indicazioni per gli Stati membri sulle estensioni d’impiego
Il regolamento contiene una prescrizione specifica per gli Stati membri: essi devono valutare l’eventuale estensione delle modalità di impiego oltre i diffusori passivi. Tale valutazione deve servire a verificare se le estensioni proposte rispettino i requisiti dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e i principi uniformi fissati dal regolamento (UE) n. 546/2011.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 dispone l’aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che elenca le sostanze attive approvate. L’allegato II del presente regolamento inserisce il Lavandulyl senecioato nella parte D di tale elenco, rendendo operativa l’approvazione nell’architettura normativa dell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva
L’articolo 1 approva la sostanza attiva Lavandulyl senecioato, come specificata nell’allegato I, alle condizioni ivi indicate. La Commissione qualifica la sostanza come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritenendo soddisfatti i criteri di approvazione dell’articolo 4.
Condizioni specifiche dell’approvazione
L’allegato I indica la denominazione IUPAC ((RS)-5-methyl-2-(prop-1-en-2-yl)hex-4-en-1-yl 3-methylbut-2-enoate), il numero CAS 23960-07-8, la purezza minima di 894 g/kg, la data di approvazione 3 giugno 2020 e la scadenza 3 giugno 2035. È previsto che, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tenga conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II.
Valutazione delle estensioni d’impiego
Gli Stati membri devono valutare l’eventuale estensione delle modalità di impiego oltre i diffusori passivi, al fine di verificare se tali estensioni soddisfino i requisiti dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e i principi uniformi del regolamento (UE) n. 546/2011.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 in conformità all’allegato II, inserendo la voce relativa al Lavandulyl senecioato nell’allegato, parte D, dell’elenco delle sostanze attive approvate.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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