Regolamento (UE) 2020/665
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/665 della Commissione del 13 maggio 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aceite de Jaén» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra ufficialmente il nome "Aceite de Jaén" come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione avviene perché la domanda presentata dalla Spagna era stata pubblicata senza che fosse notificata alcuna opposizione nei termini previsti. Il provvedimento ha efficacia generale nell’Unione ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche protette del nome "Aceite de Jaén" come IGP.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Aceite de Jaén" quale indicazione geografica protetta per un prodotto agricolo/alimentare appartenente alla classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Non disciplina condizioni produttive ulteriori o deroghe, ma esclusivamente l’avvenuta registrazione del nome richiesto dalla Spagna nell’ambito del sistema di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/665: registrazione di "Aceite de Jaén" come IGP
Il regolamento dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Esso conclude positivamente l’iter avviato dalla Spagna per il nome "Aceite de Jaén", in assenza di opposizioni nei termini previsti dalla disciplina unionale.
Base giuridica e iter procedurale
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, come fondamento della decisione di iscrizione nel registro. Nei considerando si precisa che:
- la domanda di registrazione del nome "Aceite de Jaén" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012;
- entro il termine previsto non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Aceite de Jaén" come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome è riferito a un prodotto inserito nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità applicative del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Effetti giuridici
Il regolamento ha portata generale: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non introduce ulteriori requisiti sostanziali di produzione o commercializzazione, limitandosi a formalizzare l’iscrizione del nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il provvedimento è stato adottato a Bruxelles il 13 maggio 2020.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L’articolo 1 dispone che il nome "Aceite de Jaén" è registrato come IGP. La registrazione riguarda un prodotto classificato nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Base procedurale e assenza di opposizioni
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare sull’articolo 52, paragrafo 2. Dai considerando risulta che la domanda di registrazione presentata dalla Spagna era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non era stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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