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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25239/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, riformando parzialmente il GUP, aveva confermato responsabilità penali per reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e vari reati di trasferimento fraudolento di valori/intestazione fittizia (art. 12-quinquies legge n. 356/1992), oltre ad altri reati (tra cui violazione di misure di prevenzione personale e furto). Le censure riguardano, in sintesi: nullità per difformità del dispositivo di appello; insufficiente o contraddittoria motivazione circa la sussistenza della partecipazione attiva e funzionale a Cosa Nostra (differenziare tra mero imprenditore colluso e partecipante attivo); mancata dimostrazione del dolo specifico nelle intestazioni fittizie e della capacità elusiva delle stesse; erronea applicazione di aggravanti (art. 7 D.L. 152/1991 e commi 4 e 6 art. 416-bis) e della recidiva; errata qualificazione di atti societari o acquisizioni (subappalto, ramo d'azienda, autocarro) come fattispecie autonome di trasferimento fraudolento; e deduzioni sulla prescrizione e sulle attenuanti generiche. Alcuni ricorrenti hanno anche contestato l'imposizione di spese processuali e risarcimenti non decisi in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi per manifesta infondatezza, confermando nella sostanza molte delle statuizioni di merito, ma ha disposto annullamenti e rinvii in punti specifici. In particolare: annullata senza rinvio la sentenza nei confronti di Carlo Antonio e Giuseppe Loretta e di Grazia Maria Vassallo e Vita Anna Pellegrino con riferimento ai punti 2 e 3 del capo C) (per i quali il fatto non sussiste); annullata senza rinvio la sentenza nei confronti di Carlo Antonio Loretta, Giuseppe Loretta e Filippo Siragusa in relazione al capo D) limitatamente all'acquisto del ramo d'azienda della Recycling s.r.l. e all'acquisto dell'autocarro (per il quale il fatto non sussiste); annullata con rinvio per nuovo esame la posizione di Epifanio Agate, Francesco Mangiaracina, Rachele Francaviglia, Nataliya Ostashko e Nicolò Passalacqua quanto ai capi E) ed E1) (mancata motivazione sul dolo specifico: occorre nuovo esame); annullata la condanna alle spese processuali in favore della Centro Studi Pio La Torre Onlus rispetto a Francaviglia, Agate e Passalacqua (non potevano essere soccombenti in appello se non erano stati condannati in primo grado); la Cassazione ha altresì corretto la questione formale del dispositivo di appello con procedimento di correzione; per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le rimanenti condanne e statuizioni, inclusi alcuni aumenti di pena per recidiva e l'applicazione di aggravanti, sono state confermate. Sono state inoltre liquidate le spese processuali a carico di alcuni ricorrenti soccombenti ai sensi dell'art. 541 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte conferma che per la fattispecie mafiosa, oltre allo status, rileva la partecipazione dinamica e funzionale; per le aggravanti (commi 4 e 6) è sufficiente l'operare dell'associazione nel settore economico e il reinvestimento dei proventi anche ove il singolo non sia direttamente investitore

  • art. 12-quinquies legge n. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori / intestazione fittizia)

    art. 12-quinquies legge 7 agosto 1992, n. 356

    Il dolo specifico di eludere misure di prevenzione patrimoniale può coesistere con finalità concorrenti; tuttavia è richiesta motivazione puntuale sul dolo specifico e sull'idoneità elusiva della condotta; non integrano il reato le operazioni riguardanti beni non suscettibili di confisca

  • art. 7 decreto-legge n. 152/1991 (aggravante)

    art. 7 decreto-legge 152/1991

    L'aggravante che qualifica la fittizia intestazione come finalizzata ad agevolare l'associazione mafiosa è applicabile anche quando l'autore è un appartenente al sodalizio; occorre valutare la consapevolezza della finalità agevolatrice da parte dei concorrenti

  • d.lgs. n. 159/2011 art. 26 comma 2

    art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Presunzione d'interposizione a favore di familiari conviventi non impedisce però la configurabilità del reato di trasferimento fraudolento; la presunzione agevola misure di prevenzione ma non esclude l'antigiuridicità dell'intestazione fittizia

  • art. 63 cod. pen. (recidiva)

    La recidiva reiterata specifica infraquinquennale aumenta la pena in misura significativa (due terzi) e può incidere sul calcolo della prescrizione; l'applicazione è rimessa alla valutazione del giudice del merito e giustificata da precedenti penali pertinenti

  • art. 541 cod. proc. pen. (spese processuali in Cassazione)

    Le spese di lite in Cassazione sono dovute solo se il ricorrente è soccombente rispetto alla parte resistente; la Corte ha annullato le condanne a spese imposte a soggetti che non risultavano soccombenti in primo grado

  • artt. 544-546 cod. proc. pen. (deposito e lettura dispositivo)

    art. 544-546 cod. proc. pen.

    La difformità fra dispositivo letto in udienza e quello in calce non determina nullità quando il dispositivo di udienza prevale e l'errore può essere sanato con correzione dell'errore materiale

  • art. 157 e art. 161 cod. pen. (prescrizione)

    art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Determinano i termini di prescrizione in relazione all'entità della pena edittale; atti interruttivi e sospensioni (es. art. 304 c.p.p.) allungano i termini facendo spesso risultare non ancora maturata la prescrizione

  • art. 133 cod. pen. (attenuanti generiche)

    La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di merito motivata e non sindacabile in Cassazione se la motivazione non è contraddittoria

Massime di principio

  • La mera vicinanza o contatti con esponenti mafiosi non è automaticamente sufficiente: l'accertamento di partecipazione a Cosa Nostra richiede elementi che dimostrino un contributo dinamico e funzionale all'organizzazione, ma la rivalutazione del materiale probatorio è di competenza del giudice di merito
  • L'intestazione a familiari conviventi beneficia di presunzioni a fini preventivi, ma ciò non esclude di per sé la punibilità dell'intestazione fittizia ai sensi dell'art. 12-quinquies; occorre valutare il dolo specifico e l'idoneità elusiva
  • Finalità concorrenti non escludono il dolo specifico: operazioni societarie atte anche a consentire l'accesso al credito o la prosecuzione dell'attività possono concorrere con la finalità elusiva e integrare il reato se motivate e dimostrate come tali
  • Non possono costituire reato di trasferimento fraudolento operazioni riguardanti beni non suscettibili di confisca (es. semplice subappalto o apporto di opere non patrimoniali), per cui bisogna valutare la 'suscettibilità di confisca' degli elementi trasferiti
  • Acquisti compiuti da una società con risorse proprie non implicano automaticamente nuovi reati di trasferimento fraudolento a carico di chi è solo formalmente collegato: occorre provare che le risorse provenivano direttamente dall'autore dell'intestazione
  • L'applicazione di aggravanti e della recidiva incide sul calcolo della pena e quindi sui termini di prescrizione; perciò questioni di prescrizione richiedono calcolo puntuale tenendo conto di interruzioni e sospensioni procedurali
  • La Corte di Cassazione richiede motivazione specifica e puntuale, soprattutto sul dolo specifico nelle fattispecie di elusione di misure di prevenzione: l'omessa o generica motivazione su questo punto determina annullamento e rinvio
  • Le contestazioni formali al dispositivo di sentenza sono sanabili quando il dispositivo di udienza prevale e venga corretta l'errore materiale; la nullità sussiste solo se difetta totalmente il dispositivo

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