Sentenza del 05/09/2016 n. 6702 - Comm. Trib. Prov. Milano
Rimborso accise energia - Legittimato all'azione - Produttore - Sussiste - Soggetto cessionario - Non legittimato - Inammissibilità ricorso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La legittimazione a chiedere il rimborso spetta al produttore di energia, in quanto soggetto che intrattiene il rapporto tributario con l’ente impositore e che è tenuto agli adempimenti relativi alle accise. Il cessionario o consumatore finale non può invece agire direttamente contro l’amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito davanti al giudice tributario per ottenere il rimborso delle accise sull’energia elettrica precedentemente acquistata dal produttore. La pretesa è stata ritenuta inammissibile perché il cessionario, pur avendo eventualmente sopportato economicamente il tributo nel prezzo, non è il soggetto direttamente coinvolto nel rapporto tributario relativo alle accise.
Massime di principio
- La legittimazione ad agire per il rimborso di un tributo spetta, in linea generale, al soggetto che intrattiene direttamente il rapporto tributario con l’amministrazione e che è formalmente obbligato al pagamento.
- Il soggetto che sopporta economicamente il costo del tributo come consumatore o cessionario non è automaticamente legittimato a chiederne il rimborso all’ente impositore.
- Nel caso delle accise sull’energia elettrica, il rapporto tributario intercorre tra amministrazione finanziaria e produttore o altro soggetto obbligato previsto dalla disciplina del tributo, non direttamente tra amministrazione e consumatore finale.
- Prima di proporre un ricorso tributario occorre verificare la titolarità del rapporto d’imposta e la legittimazione processuale, distinguendole dalla mera traslazione economica del tributo sul prezzo.
- L’eventuale recupero del costo sostenuto dal cessionario potrebbe dover essere valutato nei rapporti contrattuali o civilistici con il fornitore, anziché mediante un’azione diretta di rimborso contro l’amministrazione finanziaria.
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