Sentenza del 06/09/2016 n. 6777 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Eccezione di difetto di sottoscrizione - Prova a carico dell'Erario - Contenuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta idonea a porre a carico dell'Agenzia delle Entrate l'onere di provare la legittimità della sottoscrizione. Tale prova può essere fornita mediante la produzione in giudizio della delega di firma e della documentazione attestante la qualifica del soggetto delegato. La validità dell'atto dipende quindi dalla dimostrazione concreta dei poteri di firma, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'Amministrazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità della sottoscrizione dell'atto di accertamento, sollevando un'eccezione relativa alla legittimazione del soggetto che aveva firmato l'atto. In tale situazione, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che la sottoscrizione è stata apposta da un soggetto abilitato e nell'ambito dei poteri conferiti.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta specificamente la sottoscrizione di un atto impositivo, l'Agenzia delle Entrate deve provare la legittimazione del firmatario e la validità della delega.
- La prova può essere documentale e comprendere sia la delega di firma sia gli elementi che dimostrano la qualifica e i poteri del soggetto delegato.
- La contestazione deve essere concreta e riferita alla validità della sottoscrizione; una censura generica potrebbe non essere sufficiente.
- In assenza della prova della delega o della qualifica del firmatario, l'atto accertativo può essere considerato illegittimo.
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