Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/09/2016 n. 476 - Comm. Trib. Prov. Savona

ACCERTAMENTO - IRES/IRAP - SAS -attività di gestione di macchine da gioco - procedimento- ricorsi della società e dei soci - litis consorzio necessario - sussistenza - invito alla produzione di documenti - successiva emanazione dell'avviso di accertamento - violazione del contradditorio - esclusione - omessa indicazione nell'avviso della facoltà di farsi assistere da professionista - irrilevanza - obbligo di allegazione all'avviso di tutti i documenti fondanti l'accertamento - insussistenza -Maggiori ricavi determinati in base a dati forniti dai concessionari delle macchine - mancata prova di asseriti minori versamenti - legittimità della determinazione dei ricavi - computo dei costi per differenza netta tra l'importo delle giocate e delle vincite - ulteriore deduzione dell'importo risultante - recupero tassazione per duplicazione - legittimità - sanzioni - dolo - si configura - applicabilità delle sanzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano la legittimità degli accertamenti relativi a maggiori ricavi derivanti dalla gestione di macchine da gioco, sostenendo: la violazione del litisconsorzio e del contraddittorio; l'omessa indicazione della facoltà di farsi assistere da un professionista; la mancata allegazione all'avviso di tutti gli atti istruttori; l'erronea determinazione dei ricavi sulla base dei dati forniti dai concessionari; il mancato riconoscimento di minori versamenti; l'illegittimo recupero a tassazione dei compensi spettanti ai concessionari; e l'inapplicabilità delle sanzioni per assenza di dolo.

La decisione

I ricorsi della società e dei soci sono stati riuniti, in quanto sussisteva un litisconsorzio necessario. Le contestazioni sono state respinte. L'accertamento è stato ritenuto legittimo perché l'invito a produrre documenti non integra, in assenza di una verifica svolta nei locali dell'impresa, una violazione del contraddittorio. Non era inoltre necessario indicare nell'avviso la facoltà di farsi assistere da un professionista, né allegare tutti gli atti istruttori, accessibili mediante richiesta formale. I maggiori ricavi risultavano dalle rendicontazioni periodiche dei concessionari, mai contestate dalla società, mentre non è stata fornita prova di minori versamenti. I compensi ai concessionari dovevano essere considerati una sola volta nel calcolo della differenza netta tra giocate e vincite; la loro ulteriore deduzione è stata quindi correttamente recuperata a tassazione. Sono state ritenute applicabili anche le sanzioni, poiché la dichiarazione di importi inferiori a quelli dovuti è stata considerata intenzionale.

Norme richiamate

  • Norme sul litisconsorzio necessario nel processo tributario

    Quando l'accertamento riguarda una società di persone e incide direttamente anche sulla posizione dei soci, i ricorsi della società e dei soci devono essere trattati unitariamente e riuniti.

  • Norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sugli accessi/verifiche fiscali

    L'invito a produrre documenti, se non accompagnato da una verifica svolta nei locali dell'impresa, non impone necessariamente l'attivazione di uno specifico contraddittorio né l'avviso della facoltà di farsi assistere da un professionista.

  • Norme sull'obbligo di motivazione e allegazione degli atti all'avviso di accertamento

    L'Ufficio deve rendere comprensibili i presupposti dell'accertamento, ma non è tenuto ad allegare ogni atto istruttorio quando il contribuente può ottenerlo tramite formale accesso agli atti.

  • Norme sulla determinazione del reddito d'impresa e sulla deducibilità dei costi

    I costi devono essere computati correttamente e una sola volta. Nel settore delle macchine da gioco, i compensi ai concessionari devono essere sottratti nella determinazione della differenza netta tra giocate e vincite e non possono essere dedotti nuovamente.

  • Norme sulle sanzioni tributarie per dichiarazione infedele

    Le sanzioni sono applicabili quando l'indicazione di ricavi inferiori a quelli effettivi è riconducibile a una condotta intenzionale; nel caso esaminato, tale intenzionalità è stata desunta dalla sistematica divergenza tra i dati dichiarati e quelli risultanti dalle rendicontazioni.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, l'accertamento del reddito sociale che incide automaticamente sui soci richiede normalmente la partecipazione processuale della società e di tutti i soci interessati; i ricorsi devono essere trattati congiuntamente.
  • L'invito dell'Amministrazione a esibire documenti non equivale necessariamente a una verifica presso la sede dell'impresa: in assenza di accesso o ispezione nei locali, le garanzie procedimentali proprie delle verifiche in loco possono non trovare applicazione.
  • Il contribuente non può limitarsi ad affermare che i dati utilizzati dall'Ufficio siano errati: deve produrre documentazione concreta, come registri, movimentazioni bancarie, ricevute o rendicontazioni alternative, idonea a dimostrare i minori ricavi.
  • Le rendicontazioni periodiche dei concessionari possono costituire una base probatoria adeguata per la ricostruzione dei ricavi, soprattutto se il contribuente non le ha contestate tempestivamente.
  • Un costo già considerato nella determinazione di un margine o di una differenza netta non può essere dedotto una seconda volta; la duplicazione della deduzione legittima il recupero a tassazione.
  • L'accesso agli atti può essere lo strumento per acquisire la documentazione istruttoria non allegata all'avviso, purché l'avviso contenga una motivazione sufficiente a consentire una difesa effettiva.
  • La mancata dimostrazione dell'errore e la dichiarazione consapevole di ricavi inferiori possono sostenere l'applicazione delle sanzioni, anche sotto il profilo dell'elemento intenzionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.