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Sentenza

Sentenza del 05/09/2016 n. 1062 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Rimborso IVA - Causa di sospensione - Fallimento -Opponibilità crediti erariali - Cessione del credito dal fallito

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità della cessione pro soluto di un credito IVA effettuata da un soggetto fallito ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70/1988, convertito dalla legge n. 154/1988, nonché la possibilità per l’Erario di sospendere il rimborso IVA in presenza di propri crediti sorti anteriormente al fallimento. È stato contestato che tali crediti potessero essere fatti valere al di fuori della procedura concorsuale, senza insinuazione al passivo.

La decisione

La cessione pro soluto del credito IVA è stata ritenuta legittima. Il credito erariale sorto prima della dichiarazione di fallimento ha natura concorsuale e deve essere fatto valere esclusivamente mediante domanda di ammissione al passivo, secondo la disciplina degli artt. 52 e seguenti della legge fallimentare. Non rileva il momento dell’autoliquidazione o del versamento dell’imposta. Poiché l’Erario non aveva insinuato tempestivamente il proprio credito al passivo ai sensi dell’art. 93 della legge fallimentare, tale credito non era opponibile alla procedura fallimentare e non poteva giustificare la sospensione del rimborso IVA.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 4-ter, D.L. n. 70/1988, convertito dalla legge n. 154/1988

    Consente la cessione del credito IVA, ritenuta legittima anche quando effettuata pro soluto da un soggetto successivamente dichiarato fallito.

  • Artt. 52 e seguenti del regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare)

    Impongono che i crediti anteriori al fallimento siano fatti valere nell’ambito della procedura concorsuale e, quindi, mediante insinuazione al passivo.

  • Art. 93 del regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare)

    Disciplina la domanda di ammissione al passivo. In mancanza di insinuazione dell’Erario, il credito anteriore al fallimento non è opponibile alla procedura.

Massime di principio

  • I crediti tributari sorti prima del fallimento sono crediti concorsuali e devono essere fatti valere dall’Amministrazione esclusivamente mediante insinuazione al passivo.
  • La data rilevante per stabilire la natura concorsuale del credito è quella in cui si verifica il presupposto del tributo, non necessariamente la successiva data di autoliquidazione o di versamento.
  • Se l’Amministrazione non insinua al passivo un credito anteriore al fallimento, non può normalmente opporlo alla procedura per bloccare o sospendere un rimborso IVA.
  • La cessione pro soluto di un credito IVA può essere valida anche se effettuata da un soggetto poi dichiarato fallito, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa applicabile.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra crediti anteriori e posteriori al fallimento: i primi sono soggetti alla disciplina concorsuale, mentre i secondi possono seguire regole diverse in ragione del momento e della causa di insorgenza.

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