Sentenza del 05/09/2016 n. 6698 - Comm. Trib. Prov. Milano
Intimazione di pagamento - Atti presupposti - Cartelle di pagamento - Necessità allegazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che, quando le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate in precedenza, il concessionario non è tenuto ad allegarle nuovamente all'intimazione di pagamento. È sufficiente che l'intimazione contenga elementi idonei a individuare l'ammontare del debito, la natura e le causali della pretesa tributaria, nonché l'ente impositore cui essa si riferisce.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'intimazione di pagamento sostenendo che il concessionario avrebbe dovuto allegare le precedenti cartelle di pagamento, indicate come atti presupposti della pretesa tributaria. La contestazione riguardava quindi la sufficienza della motivazione e l'obbligo di allegazione delle cartelle richiamate nell'intimazione.
Massime di principio
- Un'intimazione di pagamento fondata su cartelle già regolarmente notificate può essere valida anche senza l'allegazione materiale delle cartelle.
- L'atto successivo deve comunque consentire al contribuente di comprendere con sufficiente chiarezza l'importo richiesto, la natura del debito, le causali e l'ente creditore.
- L'assenza di allegazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'intimazione: assume rilievo soprattutto se le cartelle non erano state precedentemente notificate oppure se l'intimazione è priva di informazioni essenziali.
- In una situazione analoga, occorre verificare sia la regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte sia il contenuto concreto dell'intimazione, per accertare se la pretesa sia effettivamente individuabile e comprensibile.
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