Sentenza n. 312/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del Provvedimento n. di prot. -OMISSIS-, notificato il 3.12.2022, emesso dal Comando Provinciale di L'Aquila – Legione Carabinieri ‘Abruzzo e Molise', a firma del Comandante Col. -OMISSIS- con il quale si rigetta il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare, anch'essa specificamente qui impugnata, del ‘Rimprovero' irrogata dalla Legione Carabinieri ‘Abruzzo e Molise' – Compagnia di Tagliacozzo, con provvedimento n. di prot. -OMISSIS-del 9.9.2022 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare del rimprovero e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico relativo alla pubblicazione, senza autorizzazione, di un comunicato stampa su infiltrazioni mafiose, sicurezza pubblica e provvedimenti prefettizi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero e il successivo rigetto del ricorso gerarchico, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 11 CEDU, degli artt. 21 e 39 Cost., della legge n. 46/2022 e degli artt. 1472 e 1473 d.lgs. 66/2010, nonché eccesso di potere per sviamento. Ha sostenuto che la pubblicazione del comunicato stampa rientrasse nella libertà di manifestazione del pensiero e nell'attività dell'associazione sindacale militare, poiché riguardava il fenomeno delle infiltrazioni mafiose, già ampiamente noto e non riconducibile alle materie escluse dalla competenza sindacale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza, difetto dei presupposti e violazione dell'art. 1472 d.lgs. 66/2010, lamentando che gli atti non avrebbero chiarito adeguatamente quali informazioni attinenti al servizio fossero state divulgate e quale bilanciamento tra interesse pubblico e libertà individuale fosse stato compiuto. L'amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo che il comunicato riguardasse argomenti di servizio e operazioni di polizia, per i quali era necessaria la preventiva autorizzazione gerarchica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la sanzione perché il ricorrente aveva trasmesso a una testata giornalistica, senza la prevista autorizzazione gerarchica, un comunicato relativo a infiltrazioni mafiose, misure interdittive antimafia, sicurezza pubblica e attività della Prefettura, cioè a materie attinenti alle operazioni e all'ordine e sicurezza pubblica, escluse dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dall'art. 5, comma 3, l. 46/2022. L'autorizzazione rilasciata dal direttivo dell'associazione sindacale è stata ritenuta irrilevante, perché l'associazione non aveva il potere di sostituire l'autorizzazione dell'organo gerarchico competente. Il giudice ha precisato che la notorietà delle informazioni non elimina l'obbligo di autorizzazione, poiché le dichiarazioni provenienti da un pubblico ufficiale hanno una portata diversa da quelle di un privato. La libertà di manifestazione del pensiero dei militari e dei rappresentanti sindacali militari è quindi esercitabile nei limiti stabiliti dalla legge e nelle materie di competenza dell'associazione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto regolare il procedimento disciplinare: vi sono state puntuale contestazione degli addebiti, presentazione di memorie e giustificazioni e pieno contraddittorio. Ha inoltre giudicato adeguatamente motivati sia il provvedimento sanzionatorio sia il rigetto del ricorso gerarchico, con indicazione dei fatti, delle norme violate e della riferibilità della condotta al ricorrente, confermata anche dalla pubblicazione dell'immagine e del nome del militare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese processuali.
Norme richiamate
art. 5, comma 3, l. 46/2022
Sono escluse dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale, nonché all'impiego del personale in servizio.
L'elencazione delle materie escluse è tassativa e comprende gli argomenti relativi alle operazioni di polizia, alla sicurezza pubblica, alle infiltrazioni mafiose e ai provvedimenti prefettizi antimafia; su tali temi l'associazione sindacale militare non può validamente autorizzare comunicazioni alla stampa.
art. 5, comma 2, l. 46/2022
Individua le materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; la libertà di espressione sindacale è riconosciuta nell'ambito di tali materie.
art. 14 l. 46/2022
Consente ai militari titolari di cariche elettive nelle associazioni sindacali di manifestare il pensiero, ma nei limiti previsti dalla legge e con riferimento alle materie di cui all'art. 5.
art. 15 l. 46/2022
Consente ai dirigenti delle associazioni sindacali militari di avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente sulle materie di competenza dell'associazione e oggetto della contrattazione nazionale di settore.
art. 1472 d.lgs. 66/2010
È richiamato quale fondamento dell'obbligo di autorizzazione per la diffusione di notizie attinenti al servizio; la violazione può integrare illecito disciplinare.
artt. 1370 ss. d.lgs. 66/2010
Disciplinano il procedimento disciplinare di corpo, applicato nel caso concreto per l'irrogazione della sanzione del rimprovero.
artt. 1029 e 1046 d.P.R. 90/2010
Regolano, nel procedimento disciplinare militare, la presentazione delle giustificazioni e delle memorie difensive.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto soddisfatto l'obbligo di motivazione mediante l'indicazione dei presupposti di fatto, delle norme violate e della riferibilità della condotta al militare.
art. 98 Cost.
È richiamato per affermare che i dipendenti pubblici, inclusi i militari, possono essere soggetti a limiti più stringenti nella manifestazione delle opinioni in relazione alle esigenze del servizio.
art. 21 Cost.
La libertà di manifestazione del pensiero dei militari è riconosciuta, ma può essere esercitata nei limiti specifici previsti dalla normativa di settore.
art. 11 CEDU
Il richiamo alla libertà di associazione non impedisce l'applicazione dei limiti legislativi all'attività e alla comunicazione delle associazioni sindacali militari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La libertà di manifestazione del pensiero dei militari e dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale militare deve essere esercitata nei limiti stabiliti dalla normativa di settore e non comprende, senza preventiva autorizzazione gerarchica, comunicazioni alla stampa su materie attinenti alle operazioni, all'ordine e alla sicurezza pubblica o all'impiego del personale.
- L'elencazione delle materie escluse dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comprende le questioni relative a infiltrazioni mafiose, misure interdittive antimafia e attività operative della Prefettura, anche quando le informazioni siano già di dominio pubblico.
- L'autorizzazione preventiva rilasciata dall'organo direttivo di un'associazione sindacale militare non sostituisce l'autorizzazione dell'organo gerarchico competente per la diffusione alla stampa di notizie attinenti al servizio.
- La notorietà o la precedente pubblicazione di una notizia non esclude l'obbligo di autorizzazione preventiva quando la comunicazione provenga da un militare in relazione al servizio, poiché la dichiarazione di un pubblico ufficiale ha una portata diversa da quella di un privato.
- In un procedimento disciplinare militare, l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando gli atti indicano con sufficiente chiarezza i fatti contestati, le norme violate e la riferibilità della condotta all'incolpato, assicurando contestazione degli addebiti e possibilità effettiva di presentare difese.
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