Sentenza n. 3277/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Sondrio del 24.3.2026, notificato in data 27.3.2026, PROT. N. 0016714, che ha dichiarato cessate le misure di accoglienza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Sondrio che aveva dichiarato cessate le misure di accoglienza dopo il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. Nel corso del giudizio il TAR aveva acquisito chiarimenti documentati sull'esito della richiesta di inserimento del ricorrente nel sistema SAI. Il Ministero ha riferito che il ricorrente aveva rifiutato l'inserimento nel progetto SAI facente capo al Comune di Rozzano e che era stato adottato un nuovo provvedimento di revoca delle misure di accoglienza. Il difensore ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rappresentando la rinuncia all'inserimento nel progetto SAI.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non ritenendo satisfattiva della pretesa azionata la condotta dichiarata dal ricorrente, ma rilevando comunque il venir meno dell'interesse alla decisione, anche in ragione dell'adozione di un nuovo provvedimento di revoca delle misure di accoglienza. Il giudice non ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere né ha esaminato nel merito le censure. Le spese sono state compensate. Il TAR ha confermato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dalla competente commissione, ritenendo il ricorso non manifestamente infondato, almeno con riguardo alle censure relative all'inserimento nel sistema di seconda accoglienza; la liquidazione del compenso al difensore è stata rinviata a separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito del venir meno dell'interesse alla decisione nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente perde l'interesse concreto e attuale alla decisione, anche per effetto dell'adozione di un nuovo provvedimento amministrativo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia del richiedente all'inserimento in una misura di accoglienza, pur non costituendo soddisfazione della pretesa azionata, può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso relativo alla cessazione delle misure di accoglienza.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta una decisione sul merito delle censure dedotte, anche quando il giudice ritenga il ricorso non manifestamente infondato ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Come è indicizzato
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