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Sentenza

Sentenza n. 1120/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202000175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: condotta del Comune di Osimo per il tardivo rilascio delle autorizzazioni all’esercizio e all’ampliamento di strutture socio-sanitarie residenziali

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal rilascio, il 30 agosto 2018, delle autorizzazioni richieste il 18 luglio 2017 per una Casa di Riposo e per l’ampliamento di una Residenza Protetta. Ha dedotto la violazione del termine di 90 giorni previsto dall’art. 10, comma 2, della l.r. Marche n. 20/2002 e dall’art. 4 del r.r. n. 1/2004, nonché degli artt. 2 e 2-bis della l. n. 241/1990. Ha sostenuto che il ritardo le avrebbe impedito di beneficiare degli incrementi dei posti letto convenzionati basati sul numero di posti autorizzati e operativi al 6 agosto 2018, causando minori ricavi da convenzionamento per € 85.618,05 nel 2018-2019, € 195.698,40 nel 2020-2021 e € 256.854,15 nel 2022, oltre a € 26.645 annui per la mancata autorizzazione di ulteriori due posti letto. Ha chiesto complessivamente € 623.788,86, oltre accessori, o un diverso importo accertato. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e contestato nel merito la pretesa. In replica, la Fondazione ha sostenuto che la pretesa riguardava un diritto soggettivo e che fosse quindi soggetta alla prescrizione quinquennale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la domanda risarcitoria irricevibile e ha aggiunto che sarebbe comunque infondata nel merito. Quanto alla tempestività, ha ritenuto applicabile il termine decadenziale di 120 giorni dell’art. 30 c.p.a.: trattandosi di danno da ritardo e non di danno derivante direttamente da provvedimenti illegittimi, il termine decorreva dalla conclusione dei procedimenti, avvenuta con il rilascio delle autorizzazioni il 30 agosto 2018; il termine speciale non continuava a decorrere oltre tale data, perché da allora l’inadempimento era cessato. Ha respinto la tesi secondo cui la posizione lesa fosse un diritto soggettivo soggetto alla prescrizione quinquennale: quando l’attività privata richiede la previa acquisizione di un provvedimento amministrativo, la posizione è di interesse legittimo; inoltre, l’autorizzazione presupponeva verifiche sui requisiti di settore e sulla normativa edilizia. Nel merito, ha rilevato che la l.r. Marche n. 20/2002 e il r.r. n. 1/2004 erano stati abrogati, con effetto dal 28 ottobre 2016, dalla l.r. n. 21/2016, che non stabiliva un termine perentorio per il rilascio delle autorizzazioni: mancava quindi il presupposto per configurare il ritardo dedotto sulla base dei termini invocati. Ha inoltre dichiarato inammissibile, perché introdotto con memoria non notificata, l’argomento relativo al termine di 30 giorni previsto dalla D.G.R. n. 522/2018; ha osservato comunque che tale disciplina riguardava i procedimenti con coinvolgimento dell’O.T.A., mentre l’istruttoria era stata svolta con il supporto dell’A.T.S. n. 13, e non risultava applicabile a procedimenti avviati prima della costituzione dell’O.T.A. La Fondazione è stata condannata a pagare al Comune € 1.500,00 oltre accessori di legge per le spese.

Norme richiamate

  • art. 30, commi 3, 4 e 5, c.p.a.

    Nella specie, non essendosi in presenza di provvedimenti illegittimi (ma solo, nella prospettazione della ricorrente, tardivi) non operava nemmeno il disposto del comma 5 dell’art. 30 c.p.a. e il termine di 120 giorni decorreva dalla data di rilascio delle autorizzazioni n. 01 e n. 02 del 2018. Infatti il comma 4 dell’art. 30 c.p.a. prevede espressamente che in caso di danno da ritardo il termine decadenziale non decorre fintantoché perdura l’inadempimento, ma nella specie il Comune ha “adempiuto” all’obbligo di concludere i procedimenti attivati dalla Fondazione proprio il 30 agosto 2018.

    Nel danno da ritardo, il termine decadenziale di 120 giorni non decorre mentre perdura l’inadempimento, ma inizia a decorrere quando l’amministrazione conclude il procedimento. La disciplina relativa alla domanda risarcitoria connessa all’azione di annullamento non si applica quando si lamenta soltanto la tardività di provvedimenti poi emanati.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    La domanda risarcitoria risulta pertanto palesemente tardiva.

    La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina del danno da ritardo, ma la decisione sulla tempestività è fondata sul termine decadenziale previsto dall’art. 30 c.p.a.; la sentenza non sviluppa un’autonoma interpretazione dell’art. 2-bis.

  • art. 2947 c.c.

    Tale prospettazione non è tuttavia condivisibile, visto che ogni qualvolta l’attività del privato è soggetta all’onere di previa acquisizione di un provvedimento amministrativo, foss’anche vincolato, la posizione giuridica dell’interessato ha la consistenza dell’interesse legittimo.

    Quando l’attività del privato è subordinata all’acquisizione preventiva di un provvedimento amministrativo, la posizione giuridica dell’interessato è di interesse legittimo, anche se il provvedimento è vincolato; non è quindi applicabile alla pretesa la prescrizione quinquennale invocata per i diritti soggettivi.

  • art. 10, comma 2, l.r. Marche n. 20/2002

    Va infatti condivisa la difesa del Comune di Osimo laddove evidenzia che la L.R. n. 20/2002 e il R.R. n. 1/2004 sono stati abrogati, con effetto dal 28 ottobre 2016, dalla L.R. n. 21/2016, la quale (artt. 8 e 9) non prevede più un termine perentorio entro il quale il provvedimento autorizzativo deve essere rilasciato.

    Il termine di 90 giorni invocato dalla Fondazione non era applicabile ai procedimenti in esame, essendo stata la legge regionale che lo prevedeva abrogata prima della loro presentazione.

  • art. 4, comma 6, r.r. Marche n. 1/2004

    Va infatti condivisa la difesa del Comune di Osimo laddove evidenzia che la L.R. n. 20/2002 e il R.R. n. 1/2004 sono stati abrogati, con effetto dal 28 ottobre 2016, dalla L.R. n. 21/2016, la quale (artt. 8 e 9) non prevede più un termine perentorio entro il quale il provvedimento autorizzativo deve essere rilasciato.

    La sentenza considera abrogata, prima dell’avvio dei procedimenti, anche la disciplina regolamentare che prevedeva il termine di 90 giorni; essa non può quindi fondare la dedotta violazione.

  • artt. 8 e 9 l.r. Marche n. 21/2016

    Va infatti condivisa la difesa del Comune di Osimo laddove evidenzia che la L.R. n. 20/2002 e il R.R. n. 1/2004 sono stati abrogati, con effetto dal 28 ottobre 2016, dalla L.R. n. 21/2016, la quale (artt. 8 e 9) non prevede più un termine perentorio entro il quale il provvedimento autorizzativo deve essere rilasciato.

    La legge regionale applicabile non prevedeva un termine perentorio per il rilascio delle autorizzazioni considerate; perciò è venuto meno il presupposto del ritardo fondato sul termine di 90 giorni previsto dalla normativa abrogata.

  • D.G.R. Marche n. 522/2018

    Infatti, e in disparte la inammissibilità della censura in quanto formulata in una memoria non notificata, la D.G.R. n. 522/2018 ha ad oggetto, testualmente, “L.R. 30 settembre 2016, n. 21 e s.m.i. - Costituzione e funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.)” e l’allegato “A” alla stessa disciplina solo i procedimenti nei quali viene coinvolto l’O.T.A.

    La disciplina della D.G.R. n. 522/2018 sul termine di 30 giorni è riferita ai procedimenti che coinvolgono l’O.T.A.; non si applica a un procedimento istruito con il supporto dell’A.T.S. n. 13.

Massime di principio

  • Nell’azione risarcitoria per danno da ritardo, il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 30 c.p.a. non decorre fintanto che perdura l’inadempimento, ma decorre dalla conclusione del procedimento; la disciplina che consente di proporre la domanda risarcitoria entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza sull’annullamento non opera quando si deduce soltanto il ritardo nel rilascio di un provvedimento poi emanato.
  • Quando l’attività del privato è subordinata alla previa acquisizione di un provvedimento amministrativo, la posizione giuridica dell’interessato è di interesse legittimo anche se il potere è vincolato; la qualificazione non muta per il fatto che la domanda risarcitoria lamenti un ritardo nell’esercizio del potere.
  • La violazione di un termine procedimentale può fondare la deduzione di un danno da ritardo solo se quel termine era vigente e applicabile al procedimento: l’abrogazione della norma che fissava un termine perentorio prima dell’avvio del procedimento esclude che la tardività possa essere fondata su tale disciplina.
  • Una disciplina regionale che fissa termini per i procedimenti con intervento di uno specifico organismo tecnico non si estende a procedimenti istruiti con il supporto di un organismo diverso, se il suo ambito applicativo è circoscritto ai procedimenti che coinvolgono il primo organismo.

Come è indicizzato

MaterieDanno da ritardoTermini e notificazione del ricorso
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizioneTermini del procedimento

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