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Sentenza

Sentenza del 24/03/2021 n. 8326 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2002 per la cessione di beni (terreni), deducendo che i beni erano passati dalla sfera imprenditoriale a quella personale prima della vendita (per effetto di opere di urbanizzazione e dell'impossibilità di coltivare) e pertanto non erano strumentali e non assoggettabili a IVA; il ricorso denunciava violazioni normative (D.P.R. n.633/1972 e norme comunitarie) e carenze motivazionali per mancato esame di documenti decisivi e per contestazioni sulla tempestività dell'avviso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (violazione di legge e insufficiente motivazione), ritenendo che la CTR aveva deciso l'imponibilità esclusivamente sulla base della qualità soggettiva dell'imprenditore senza valutare adeguatamente la concreta destinazione del bene e senza esaminare i documenti relativi alle opere di urbanizzazione prodotti dal ricorrente. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per verificare, alla luce dei principi esposti e delle risultanze probatorie, l'assoggettabilità a IVA della cessione; gli altri motivi sono stati assorbiti; la Corte ha disposto che il giudice del rinvio regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Decisione in camera di consiglio il 26/10/2020; depositata il 24/03/2021.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    artt. 1, 2, 4, 5, 6, 18, 57

    Le norme del DPR n.633 disciplinano l'assoggettamento a IVA delle cessioni di beni; la Corte richiama la distinzione tra beni strumentali (assoggettati a IVA se attinenti all'attività economica) e beni personali, e afferma che la sola qualità soggettiva dell'imprenditore non basta a determinare l'imponibilità: va valutata la concreta destinazione del bene al momento della cessione.

  • VI direttiva CE in materia di IVA

    artt. 2 e 22 (richiamati)

    La disciplina comunitaria sui presupposti e le esenzioni IVA è richiamata per interpretare il concetto di operazione economica/assoggettabilità; la Corte segnala l'obbligo di conformarsi ai principi comunitari nella valutazione della natura dell'operazione.

  • Trattato CE

    Riferimento ai principi comunitari invocati in connessione con l'interpretazione della normativa IVA europea; citazione utilizzata come cornice di riferimento senza sviluppi decisionali specifici nella motivazione.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Fondamento dei motivi di cassazione: n.3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, n.5 per omessa o insufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto fondati i motivi ex n.3 e n.5 per l'omesso esame dei documenti decisivi e la falsa applicazione delle norme IVA.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia UE

    Causa C-180/2011 e C-181/2011 (richiamata)

    La giurisprudenza comunitaria è stata utilizzata per consolidare il principio che il mutamento di destinazione di un terreno (ad es. da agricolo a edificabile) modifica la natura economica del bene e va considerato nella valutazione dell'assoggettabilità a IVA; tuttavia il mero mutamento non esclude automaticamente la strumentalità se il bene è effettivamente utilizzato nell'attività economica.

Massime di principio

  • La qualificazione della cessione ai fini IVA dipende dalla natura del bene al momento della cessione: occorre valutare se il bene sia ancora strumentale all'attività dell'imprenditore o abbia acquisito destinazione personale o diversa (es. edificabilità).
  • La sola qualità soggettiva dell'operatore (essere imprenditore) non è sufficiente per ritenere automaticamente imponibile una cessione: rileva la concreta destinazione e l'uso effettivo del bene.
  • Il mutamento di destinazione (p.es. da agricolo ad edificabile) può trasformare la natura economica del bene e incide sulla valutazione dell'inerenza/strumentalità; tuttavia, se il bene è comunque utilizzato nell'attività economica, la strumentalità può permanere.
  • Il contribuente deve produrre e indicare documenti (titoli urbanistici, atti di esecuzione di opere, certificazioni di uso/coltivazione, date) che dimostrino il venir meno della strumentalità; il giudice deve esaminare questi documenti: l'omesso esame costituisce vizio di motivazione e giustifica la cassazione.
  • In caso di contestazione IVA su cessioni immobiliari/terreni, raccogliere fin da subito documentazione urbanistica e catastale, documenti sulle opere di urbanizzazione, comprovanti la data del mutamento di destinazione e l'effettiva utilizzazione del bene.
  • Se il bene ceduto è stato utilizzato nell'attività economica anche dopo il mutamento di destinazione, la cessione sarà verosimilmente imponibile; la prova contraria deve essere documentale e chiara.
  • Se il giudice tributario decide esclusivamente per la qualità soggettiva senza valutare la concreta destinazione e senza motivare sui documenti prodotti, il ricorso per cassazione ha buone possibilità di accoglimento per carenza di motivazione.
  • In fase di rinvio il giudice tributario deve riesaminare la vicenda alla luce dei principi comunitari e nazionali, valutare le risultanze probatorie e regolare le spese; le questioni proceduralmente rilevanti (es. tempestività dell'accertamento) dipenderanno anche dall'esito della ricostruzione della natura del bene.

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