Regolamento (UE) 2024/3164
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3164 della Commissione, del 18 dicembre 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il quadro tariffario dell’Unione per taluni prodotti della pesca originari della Norvegia, in attuazione del protocollo aggiuntivo del 2024 all’accordo CEE-Norvegia. Vengono fissati nuovi contingenti tariffari esenti da dazio, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, e disciplinata la possibilità di utilizzare i volumi residui per un periodo limitato dopo il 30 aprile 2028. L’intervento modifica il regolamento (CE) n. 992/95 e aggiorna l’allegato con i contingenti e i relativi codici NC/TARIC.
Modifica del regolamento (CE) n. 992/95 per adeguare i contingenti tariffari esenti da dazio dell’Unione su taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia, disciplinate dai contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 992/95 e dal protocollo aggiuntivo del 2024 all’accordo CEE-Norvegia. Riguarda gli operatori che immettono in libera pratica tali merci e l’amministrazione doganale, con gestione dei contingenti secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Restano rilevanti le clausole di proroga dei volumi inutilizzati fino a due anni dopo la fine del periodo di applicazione, salvo l’applicazione provvisoria di un protocollo successivo per gli stessi prodotti.
Contingenti tariffari esenti da dazio per prodotti della pesca originari della Norvegia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3164 modifica il regolamento (CE) n. 992/95 per adeguare i contingenti tariffari dell’Unione relativi a taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia. L’intervento dà attuazione al protocollo aggiuntivo del 2024 all’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che istituisce contingenti esenti da dazio per l’immissione in libera pratica nell’Unione.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il protocollo aggiuntivo è applicabile in via provvisoria dal 1° gennaio 2025 e che, per garantire la disponibilità dei contingenti sin da tale data, il regolamento deve applicarsi dalla stessa data. È inoltre chiarito che i contingenti annuali riguardano il periodo dal 1° maggio 2021 al 30 aprile 2028 e che i volumi non utilizzati devono essere ripartiti proporzionalmente nel tempo, con possibilità di trasferimento dei volumi residui entro limiti temporali definiti.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di determinati prodotti della pesca originari della Norvegia. La disciplina si applica agli operatori economici che presentano dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica e alle autorità doganali responsabili della gestione dei contingenti. La gestione avviene secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni, secondo le regole del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Modifica del regolamento (CE) n. 992/95
L’articolo 1 introduce due modifiche principali al regolamento (CE) n. 992/95:
- all’articolo 2 viene aggiunto un paragrafo che stabilisce che i contingenti con numeri d’ordine da 09.0860 a 09.0871 si riferiscono al periodo 1° maggio 2021 - 30 aprile 2028;
- nell’allegato I, dopo il numero d’ordine 09.0820, viene inserito il nuovo elenco dei contingenti oggetto del presente regolamento.
Regola sui volumi residui
Il nuovo testo dell’articolo 2 prevede che, se i contingenti non sono esauriti entro il 30 aprile 2028 e non è nel frattempo applicato provvisoriamente un protocollo successivo per gli stessi prodotti, le importazioni dalla Norvegia possano continuare a beneficiare del volume cumulato residuo per un massimo di due anni dopo la fine del periodo di applicazione. Tale proroga, però, non può estendersi oltre l’applicazione provvisoria di un successivo protocollo che preveda contingenti esenti da dazio per gli stessi prodotti.
Contingenti e prodotti interessati
L’allegato elenca i nuovi contingenti tariffari, tutti con dazio contingentale pari allo 0%, per varie categorie di prodotti ittici. Tra i principali prodotti figurano:
- aringhe congelate;
- suri e sugarelli congelati e altri pesci congelati;
- filetti di aringa congelati, freschi o refrigerati;
- farine, polveri e pellet di pesci per alimentazione umana;
- aringhe aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia;
- gamberetti sgusciati e congelati, preparati o conservati;
- preparazioni e conserve di salmoni;
- salmone affumicato;
- gamberetti della famiglia Pandalidae;
- pesce e scarti di pesce freschi, refrigerati o congelati;
- filetti di pesce freschi, refrigerati o congelati.
Per ciascun contingente sono indicati codice NC, eventuale suddivisione TARIC, designazione delle merci, periodo contingentale e volume in tonnellate di peso netto, con alcune indicazioni specifiche sul peso netto sgocciolato per le conserve.
Periodi contingentali e volumi
I volumi sono ripartiti su quattro periodi principali:
- 1° gennaio 2025 - 30 aprile 2025;
- 1° maggio 2025 - 30 aprile 2026;
- 1° maggio 2026 - 30 aprile 2027;
- 1° maggio 2027 - 30 aprile 2028.
Per ciascuna categoria sono previsti volumi differenti, ad esempio 17 500 tonnellate per le aringhe congelate nel primo periodo e 52 500 tonnellate per ciascuno dei periodi successivi; 45 500 tonnellate per i filetti di aringa congelati nel primo periodo e 136 500 tonnellate nei periodi successivi; 700 tonnellate per le farine/polveri/pellet di pesce nel primo periodo e 2 100 tonnellate nei periodi successivi.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma che si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento dei contingenti tariffari per la Norvegia
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 992/95 per recepire il protocollo aggiuntivo del 2024 relativo a taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia. I contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine da 09.0860 a 09.0871 coprono il periodo dal 1° maggio 2021 al 30 aprile 2028.
Utilizzo dei volumi residui dopo il 30 aprile 2028
Se i contingenti non sono esauriti entro il periodo di applicazione e non è applicato provvisoriamente un protocollo successivo che istituisce contingenti esenti da dazio per gli stessi prodotti, le importazioni possono beneficiare del volume cumulato residuo fino a due anni dopo la fine del periodo, ma comunque non oltre l’applicazione provvisoria di un protocollo successivo.
Nuovo allegato I con i contingenti e i codici doganali
All’allegato I del regolamento (CE) n. 992/95 sono inseriti i nuovi contingenti per specifici prodotti della pesca, identificati da numeri d’ordine, codici NC e, ove previsto, suddivisioni TARIC. L’allegato stabilisce per ciascun contingente il periodo contingentale, il volume e il dazio contingente pari allo 0%.
Prodotti interessati e volumi contingentali
I prodotti interessati comprendono, tra gli altri, aringhe congelate, filetti di aringa, farine e pellet di pesce per alimentazione umana, aringhe aromatizzate e/o sottaceto, gamberetti, preparazioni di salmone, salmone affumicato, gamberetti della famiglia Pandalidae, pesce e scarti di pesce freschi o congelati, nonché filetti di pesce freschi, refrigerati o congelati, con quantitativi differenziati per ciascun periodo contingentale 2025-2028.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025, in coerenza con l’entrata in vigore provvisoria del protocollo aggiuntivo.
Gestione doganale dei contingenti
I contingenti sono gestiti dalla Commissione secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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