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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23237/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di un capannone ad uso commerciale con area scoperta, inizialmente donato dai coniugi proprietari ai figli e poi oggetto di revoca della donazione, seguita da ulteriori vicende esecutive sul bene e infine da un atto di compravendita del 31 gennaio 1996 in favore di una società. In giudizio la parte attrice ha chiesto di accertare la simulazione assoluta della vendita, sostenendo che il trasferimento fosse solo apparente e finalizzato a sottrarre il bene alle azioni dei creditori di uno dei figli; ha chiesto inoltre l’accertamento di un’interposizione reale nella gestione del capannone, il rendiconto dell’attività e la corresponsione delle somme spettanti. In appello gli eredi della parte attrice e la società conduttrice hanno anche dedotto che la vendita fosse nulla per illiceità o mancanza di causa o per frode alla legge. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione delle norme processuali e sostanziali sulla prova, per asserita revoca illegittima della prova testimoniale e mancato contraddittorio sulla sua inammissibilità; 2) e 3) violazione delle norme sulla simulazione e omesso esame di prove, sostenendo che la simulazione sarebbe stata dimostrabile con testimonianze, presunzioni e documenti; 4) violazione delle norme sulla causa del contratto e sulla frode alla legge, per il rigetto dell’appello incidentale sulla nullità del contratto; 5) violazione delle norme sul risarcimento del danno, per il diniego della condanna della società acquirente al risarcimento dei pregiudizi derivanti dalla mancata declaratoria di simulazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che il giudice di merito non aveva revocato una prova ormai consolidata in violazione del contraddittorio, ma aveva correttamente escluso l’ammissibilità della prova testimoniale sull’accordo simulatorio in assenza di controdichiarazione scritta o della prova della sua perdita incolpevole; tale inammissibilità è inoltre rilevabile anche d’ufficio. Ha rigettato anche i motivi secondo e terzo, osservando che, essendo la domanda proposta da una parte del contratto di compravendita e non da terzi o creditori, non era consentito supplire alla mancanza della controdichiarazione con testimonianze o presunzioni, e che comunque non era possibile in cassazione una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la nullità per mancanza/illiceità della causa e la frode alla legge erano questioni incompatibili con la domanda originaria di simulazione e, comunque, nuove in appello; ha respinto il quinto motivo come logicamente dipendente dal mancato accoglimento della domanda di simulazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il contraddittorio non deve essere necessariamente riaperto per la valutazione in sentenza dell’ammissibilità e utilizzabilità di prove già assunte nel rispetto del contraddittorio.

  • artt. 99, 102, 177 c.p.c.

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno di censure processuali, ma non ritenuti violati dalla Corte.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Non risultano violate nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • artt. 2722-2724 c.c.

    La prova testimoniale di patti aggiunti o contrari a un contratto soggetto a forma scritta è inammissibile salvo le eccezioni di legge; nella simulazione tra le parti il mezzo tipico resta la controdichiarazione scritta, salvo perdita incolpevole.

  • art. 2725 c.c.

    La compravendita immobiliare, soggetta a forma scritta ad substantiam, non può essere dimostrata con prova testimoniale oltre i limiti di legge.

  • art. 2697 c.c.

    La prova della simulazione e dei relativi fatti costitutivi resta a carico di chi la allega.

  • artt. 1414 e ss. c.c.

    La simulazione produce i suoi effetti solo se l’accordo simulatorio è provato; senza tale prova resta fermo il contratto apparente.

  • art. 1417 c.c.

    La prova della simulazione è libera per terzi e creditori, ma non per le parti del contratto, che devono normalmente produrre la controdichiarazione.

  • art. 1344 c.c.

    La frode alla legge presuppone un negozio che produca effetti tipici leciti ma sia preordinato a eludere una norma imperativa; non è sovrapponibile alla simulazione assoluta.

  • artt. 1343-1345 c.c.

    Richiamati per la dedotta nullità del contratto, ma esclusi in concreto perché il negozio, non essendo provata la simulazione, realizza la funzione tipica della compravendita.

  • art. 1418 e ss. c.c.

    La nullità per mancanza o illiceità della causa non è configurabile quando non sia dimostrato l’accordo simulatorio e il contratto appaia dotato della causa tipica.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria è stata respinta perché subordinata all’accoglimento della domanda di simulazione, rimasta non provata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per le censure di violazione di legge formulate nel ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo sull’omesso esame è stato ritenuto inammissibile/irrilevante nei limiti del giudizio di legittimità e, in presenza di doppia conforme, comunque non scrutinabile nei termini prospettati.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia pronuncia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, è inammissibile.

  • art. 13, comma ...

    La sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente di determinare il comma completo.

Massime di principio

  • Quando una compravendita immobiliare è contestata come simulata da una delle parti del contratto, la prova dell’accordo simulatorio richiede di regola la controdichiarazione scritta; non è sufficiente ricorrere liberamente a testimonianze o presunzioni, salvo che sia allegata e provata la perdita incolpevole del documento.
  • L’inammissibilità della prova testimoniale diretta a dimostrare un accordo contrario a un atto soggetto a forma scritta ad substantiam può essere rilevata d’ufficio dal giudice, poiché risponde a un interesse pubblico alla certezza dei traffici giuridici.
  • La disciplina probatoria è diversa a seconda della qualità del soggetto che agisce: terzi e creditori godono di un regime più ampio nella prova della simulazione, mentre le parti del contratto sono vincolate al mezzo tipico della controdichiarazione.
  • La nullità per mancanza o illiceità della causa e la nullità per frode alla legge non possono essere introdotte come semplice surrogato della mancata prova della simulazione, perché presuppongono una diversa causa petendi e un diverso assetto degli interessi dedotti in giudizio.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito delle prove, né può essere censurata come vizio motivazionale la mera richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio, specie in presenza di doppia conforme.
  • La domanda di risarcimento del danno che presupponga l’accertamento della simulazione resta logicamente assorbita o comunque infondata se la simulazione non viene provata.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioniProveContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazioneInterposizione fittiziaBuona fede e correttezza

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