Sentenza n. 2041/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell''ordinanza dirigenziale n. 53/2024 del 13 marzo 2024 a firma del dirigente ing. Generoso Serpico notificata il 22 marzo 2024 con cui è ordinata “l''acquisizione al patrimonio di questo comune delle opere abusive in Giugliano in Campania alla Via Casacelle n. 81, distinte in catasto al foglio 52 p.lla 983, nello stato di fatto per le consistenze come in narrativa descritte, costituendo eventuale apposita servitù per le parti comuni”, notificato al ricorrente il 22 marzo 2024; - dell''ordinanza di demolizione n. 76 dell'11 novembre 2015 del Comune di Giugliano in Campania con cui è stata ingiunta “la demolizione delle opere abusive realizzate in Giugliano in Campania alla Via Casacelle n. 82” al sig. Pollastro Matteo nato a Giugliano il 01/01/1948 e ivi residente alla Via Casacelle n. 82 in qualità di committente consistenti in “cambio di destinazione d''uso di sottotetto in civile abitazione, con realizzazione di controsoffittature, tramezzature interne con mattoni di lapicemento e siporex, impiantistica idraulica, assenza di massetto di calpestio per posa in opera di pavimento. Il tutto avente una superficie di circa 80 mq., realizzazione della guaina di impermealizzazione sui balconi esterni ed intonaco parziale alle pareti interne della mansarda” notificato al solo usufruttuario sig. Pollastro Matteo in data 26 gennaio 2016; - del verbale di inottemperanza all''ordine di demolizione n. 76/16 redatto e notificato dalla Polizia Municipale al solo usufruttuario Matteo Pollastro; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale agli atti impugnati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24/7/2024: a) del provvedimento a firma del dirigente del settore pianificazione territoriale edilizia Prt.G. 0097189/2024 - U - 19/07/2024 di annullamento del permesso a costruire in sanatoria n. 198/C/2018; b) del provvedimento a firma del dirigente del settore pianificazione territoriale edilizi Prt.G. 0097194/2024 - U - 19/07/2024 di annullamento del permesso a costruire in sanatoria n. 200/C/2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive e relativa area di sedime, ordinanza di demolizione presupposta, verbale di inottemperanza e provvedimenti di annullamento d’ufficio di due permessi di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime, l’ordinanza di demolizione del 2015 e il verbale di inottemperanza, deducendo di essersi attivato per regolarizzare gli abusi mediante SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001, che sarebbe stata accolta per silenzio-assenso. Con memoria integrativa ha contestato anche la mancata notifica al padre, originario proprietario e destinatario degli atti, di un precedente ordine di demolizione del 1999 e del relativo verbale di inottemperanza, richiamando inoltre istanze di condono e l’acquisto della proprietà per usucapione. Con motivi aggiunti ha impugnato l’annullamento d’ufficio di due permessi di costruire in sanatoria rilasciati nel 2018, deducendo l’assenza di una motivazione sull’interesse pubblico, il superamento del termine per l’autotutela e l’erroneità dei presupposti fattuali e giuridici dell’annullamento.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto agli atti repressivi, ha rilevato che l’ordinanza di acquisizione del 2024 conseguiva alla mancata ottemperanza non solo all’ordine di demolizione del 2015, ma anche al precedente ordine del 1999, non adeguatamente considerato dal ricorrente. La SCIA in sanatoria non era idonea a legittimare le opere: riguardava soltanto il sottotetto e non i piani sottostanti; le opere relative al cambio di destinazione d’uso non erano comunque sanabili mediante SCIA; inoltre, per il procedimento ex art. 37 d.P.R. 380/2001 non opera il silenzio-assenso, essendo necessario un provvedimento espresso di quantificazione e applicazione della sanzione pecuniaria, mentre l’inerzia integra silenzio-inadempimento. Il ricorso introduttivo è stato quindi ritenuto infondato anche perché non erano stati articolati specifici motivi contro l’acquisizione fondata sul complesso degli abusi e degli ordini di demolizione. La demolizione materiale dell’immobile, eseguita nell’ambito di una procedura penale R.E.S.A., non ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente, dichiarato anche ai fini risarcitori e della restituzione dell’area, ma non ha condotto all’accoglimento delle censure. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto legittimo l’annullamento d’ufficio dei titoli in sanatoria, poiché le domande di condono avevano artificiosamente frazionato la volumetria complessiva dell’edificio in due pratiche, inducendo l’amministrazione a ritenere rispettato il limite volumetrico previsto dalla legge. Tale falsa o incompleta rappresentazione della realtà consentiva di superare il termine ordinario di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio e rendeva non necessaria una specifica comparazione tra interesse pubblico e affidamento privato, essendo escluso un affidamento legittimo del beneficiario che abbia contribuito al rilascio illegittimo mediante una rappresentazione non veritiera della situazione edilizia. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 380/2001
La SCIA in sanatoria richiede, per la conclusione favorevole del procedimento, un provvedimento espresso di quantificazione e applicazione della sanzione pecuniaria; l’inerzia dell’amministrazione non produce silenzio-assenso.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La disciplina del silenzio-rigetto prevista per l’accertamento di conformità non è estensibile alla SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il termine ordinario di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio può essere superato quando il beneficiario abbia rappresentato una situazione preesistente diversa da quella reale o abbia omesso circostanze rilevanti, contribuendo al rilascio illegittimo del titolo.
art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990
La falsa o non veritiera rappresentazione della realtà da parte del privato consente l’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario e rende non necessaria la motivazione specifica sull’interesse pubblico comparato con l’affidamento del privato.
art. 32, comma 25, legge n. 326/2003
Il limite volumetrico per il condono edilizio non può essere eluso mediante il frazionamento della volumetria complessiva in più domande riferite allo stesso fabbricato.
art. 73 c.p.a.
Le memorie depositate in prossimità dell’udienza sono state considerate ai fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
Massime di principio
- Per la SCIA in sanatoria prevista dall’art. 37 d.P.R. 380/2001 non opera né il silenzio-assenso né, per estensione analogica, il silenzio-rigetto previsto dall’art. 36; il procedimento si conclude favorevolmente soltanto con un provvedimento espresso di quantificazione e applicazione della sanzione pecuniaria, mentre l’inerzia dell’amministrazione integra silenzio-inadempimento.
- La presentazione di una SCIA in sanatoria riferita soltanto a una parte dell’organismo edilizio non può legittimare opere ulteriori e diverse; inoltre, le opere non rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 non possono essere sanate mediante tale istituto.
- Il termine ordinario di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio può essere superato quando il privato abbia rappresentato una situazione di fatto diversa da quella reale, anche mediante l’omissione di circostanze rilevanti, contribuendo così al rilascio illegittimo del titolo.
- La falsa o non veritiera rappresentazione della realtà da parte del beneficiario del titolo edilizio esclude la formazione di un legittimo affidamento e rende non necessaria una specifica comparazione motivazionale tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità e l’interesse privato alla conservazione del titolo.
- Il limite volumetrico previsto per il condono edilizio non può essere aggirato mediante il frazionamento artificioso della volumetria complessiva di un fabbricato in più domande di condono; l’accertamento di tale condotta legittima l’annullamento d’ufficio dei titoli rilasciati sulla base della rappresentazione alterata della realtà.
- L’avvenuta demolizione dell’abuso in esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria penale non determina automaticamente la cessazione dell’interesse alla decisione quando il ricorrente prospetti conseguenze risarcitorie o pretenda la restituzione dell’area; tuttavia, la permanenza dell’interesse non comporta l’accoglimento di censure infondate.
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