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Sentenza

Sentenza n. 6410/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego del riconoscimento dell'anzianità maturata durante l'incarico di nomina regionale ai fini dell'anticipata decorrenza del trattamento economico di Presidente di Sezione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante aveva svolto funzioni di componente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di nomina regionale dal 1° settembre 2017 al 1° aprile 2019, data nella quale era stato nominato Consigliere della Corte dei conti in quota governativa. Dopo quattro anni di servizio nel nuovo ruolo gli era stato riconosciuto il trattamento economico di Presidente di Sezione ai fini stipendiali. Egli chiedeva invece che il precedente periodo di nomina regionale fosse cumulato con quello successivo, così da ottenere il trattamento con decorrenza dal 1° settembre 2021, nonché il riconoscimento della relativa anzianità e degli arretrati. Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti aveva respinto l'istanza, rilevando sia la tardività della pretesa per mancata impugnazione degli atti di nomina e di inquadramento del 2019, sia l'assenza di una norma che consentisse il cumulo dei due periodi di servizio. Il TAR aveva respinto il ricorso nel merito. In appello sono stati dedotti error in iudicando e violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 8-bis, l. n. 131/2003, della l. n. 425/1984, dell'art. 5 l. n. 303/1998, dell'art. 50, comma 4, l. n. 388/2000 e dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella direttiva 1999/70/CE. L'appellante sosteneva che l'equiparazione a tutti gli effetti tra componenti di nomina regionale e magistrati della Corte dei conti imponesse il cumulo dell'anzianità e impedisse una disparità retributiva. Contestava inoltre che fosse necessaria l'impugnazione degli atti di inquadramento, sostenendo l'applicabilità della prescrizione ordinaria alla pretesa patrimoniale. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione del d.P.R. 19 febbraio 2019, della delibera n. 79 del 2 aprile 2019, che aveva collocato il magistrato nel ruolo, e del decreto del 6 marzo 2023 relativo alla decorrenza del trattamento economico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e ha corretto la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo per omessa impugnazione degli atti presupposti immediatamente lesivi. Applicando il criterio della ragione più liquida, il Collegio ha esaminato prioritariamente l'eccezione processuale, ritenendola fondata senza necessità di decidere nel merito la questione del cumulo dei periodi di servizio. Nel pubblico impiego non contrattualizzato, gli atti di nomina e di inquadramento hanno natura autoritativa e cristallizzano lo status del dipendente, la posizione nel ruolo, l'anzianità, le mansioni e il trattamento giuridico ed economico. Nel caso concreto, il d.P.R. del 19 febbraio 2019 e la delibera del 2 aprile 2019 avevano determinato la posizione del magistrato come Consigliere di nomina governativa e la cesura rispetto al precedente incarico di nomina regionale. Tali atti erano immediatamente e direttamente lesivi perché precludevano il cumulo dei periodi di servizio e avrebbero dovuto essere impugnati nel termine decadenziale. La loro mancata impugnazione ne ha determinato il consolidamento, impedendo di rimetterne in discussione gli effetti mediante la successiva impugnazione del diniego o attraverso una domanda limitata al riconoscimento dell'anzianità ai fini economici. Il Collegio ha escluso che potesse applicarsi il termine di prescrizione ordinaria, poiché la posizione azionata era di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, da tutelare mediante tempestiva impugnazione degli atti autoritativi. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate per la complessità della questione di merito.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 8-bis, l. n. 131/2003

    La disposizione è stata invocata dall'appellante per sostenere la piena equiparazione tra componenti di nomina regionale e magistrati della Corte dei conti; la sentenza non decide nel merito l'estensione di tale equiparazione, poiché definisce la controversia per l'inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione degli atti di inquadramento.

  • art. 5 l. n. 303/1998

    Richiamato quale fondamento normativo, insieme all'art. 50, comma 4, l. n. 388/2000, del trattamento economico di Presidente di Sezione ai fini stipendiali.

  • art. 50, comma 4, l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione che, unitamente all'art. 5 l. n. 303/1998, collega il trattamento economico di Presidente di Sezione al compimento di quattro anni di servizio; la questione della decorrenza non è stata esaminata nel merito.

  • art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, trasfuso nella direttiva 1999/70/CE

    Invocato dall'appellante per denunciare una disparità di trattamento tra incarichi di nomina regionale e incarichi di nomina governativa; la censura non è stata scrutinata nel merito.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per la riproposizione in appello delle censure e domande non esaminate dal giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego non contrattualizzato, il provvedimento di nomina o di inquadramento è un atto autoritativo che cristallizza lo status del dipendente, la posizione nel ruolo, l'anzianità e i connessi diritti al trattamento giuridico ed economico.
  • Quando un atto di nomina o di inquadramento determina immediatamente una cesura rispetto a un precedente servizio e preclude il cumulo delle anzianità, esso è direttamente lesivo e deve essere impugnato nel termine decadenziale; la mancata impugnazione ne consolida gli effetti.
  • La pretesa di ottenere, attraverso l'impugnazione di un successivo diniego, il riconoscimento economico di un'anzianità incompatibile con un precedente inquadramento ormai inoppugnabile non può eludere la decadenza dall'impugnazione dell'atto presupposto.
  • Nel pubblico impiego non contrattualizzato, quando la pretesa deriva dalla contestazione degli effetti autoritativi dell'inquadramento, la posizione del dipendente è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo; pertanto, la tutela richiede l'impugnazione tempestiva dell'atto lesivo e non è soggetta al solo termine di prescrizione ordinaria.
  • Il giudice amministrativo può definire la controversia sulla base della ragione più liquida, esaminando prioritariamente una questione preliminare di rito idonea a determinare la decisione, in funzione dei principi di economia processuale e giusto processo.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTrattamento economico e previdenzialeTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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