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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11328/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2004, emesso ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto l'impugnazione del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, con sentenza depositata il 6 giugno 2012, aveva parzialmente riformato tale decisione, ritenendo legittimo l'accertamento e rideterminando il maggior reddito alla luce delle giustificazioni fornite. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, contestando la motivazione dell'avviso per non avere spiegato perché la documentazione bancaria prodotta a giustificazione degli incrementi patrimoniali non fosse stata ritenuta idonea. Con il secondo ha lamentato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., l'omessa pronuncia della CTR sulla medesima eccezione. Con il terzo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame della circostanza che disponeva di cospicue risorse finanziarie sufficienti a far fronte alle spese considerate nell'accertamento. Con il quarto ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l'omessa pronuncia sulle circostanze e deduzioni relative a tali risorse. La sentenza riferisce inoltre che la CTR aveva ritenuto documentate e idonee alcune giustificazioni, relative al reddito del coniuge e a erogazioni dell'AGEA, ma non aveva esaminato le documentazioni bancarie allegate e riprodotte nel ricorso. Il testo menziona le spese sostenute nel 2007, senza chiarire ulteriormente il loro rapporto temporale con l'anno d'imposta accertato.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo: la CTR, pur riconoscendo l'idoneità di alcune giustificazioni, non ha esaminato la documentazione bancaria prodotta dal contribuente né ha spiegato perché non fosse utile a dimostrare la disponibilità delle risorse finanziarie invocate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso riportava solo stralci parziali dell'avviso, insufficienti a consentire alla Cassazione il vaglio della censura sulla sua motivazione. Il secondo e il quarto motivo sono stati rigettati: la CTR aveva implicitamente respinto le eccezioni, avendo affermato la legittimità dell'avviso e dell'impiego degli strumenti di accertamento previsti dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, sicché non ricorreva omessa pronuncia. La sentenza è stata cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, per il riesame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 4

    La C.T.R., infatti, pur ritenendo che alcune giustificazioni fornite dal contribuente (reddito del coniuge, erogazioni da parte dell’AGEA) fossero documentate e idonee al fine di un decremento del reddito accertato, non ha esaminato le documentazioni bancarie allegate (e riprodotte in ricorso) dal contribuente nè, tanto meno, ha motivato sulle ragioni per le quali le stesse non fossero idonee allo scopo.

    Nel giudizio relativo all'accertamento sintetico, il giudice di merito deve esaminare la documentazione bancaria addotta dal contribuente per giustificare le risorse finanziarie e motivare sulla sua idoneità o inidoneità; l'omesso esame giustifica la cassazione della decisione.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42, comma 2

    Nel caso in esame, in ricorso, con difetto di specificità, vengono riportate solo alcune righe dell’avviso di accertamento impugnato che, per la loro parzialità, impediscono a questa Corte la compiuta valutazione della censura.

    La censura di carenza di motivazione dell'avviso richiede che il ricorrente ne riporti nel ricorso per cassazione il contenuto, anche per stralci, ma in misura idonea a consentire la valutazione della doglianza; una riproduzione parziale insufficiente rende il motivo inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice ometta completamente il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e, nel caso in esame (come peraltro evidenziato dallo stesso ricorrente in seno al primo motivo) la C.T.R., nell’affermare esplicitamente la legittimità dell’avviso di accertamento e del ricorso, da parte dell’Ufficio, agli strumenti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 ha, implicitamente, rigettato la controdeduzione con la quale il contribuente aveva richiesto l’annullamento dell’atto impositivo impugnato, per carenza di motivazione.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la questione, pur senza una risposta espressa, risulta implicitamente respinta da una statuizione incompatibile con la pretesa della parte; il vizio ricorre invece se manca del tutto il provvedimento necessario a decidere.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La C.T.R., infatti, pur ritenendo che alcune giustificazioni fornite dal contribuente (reddito del coniuge, erogazioni da parte dell’AGEA) fossero documentate e idonee al fine di un decremento del reddito accertato, non ha esaminato le documentazioni bancarie allegate (e riprodotte in ricorso) dal contribuente nè, tanto meno, ha motivato sulle ragioni per le quali le stesse non fossero idonee allo scopo.

    La mancata considerazione della documentazione bancaria rilevante, invocata per dimostrare risorse finanziarie idonee a giustificare le spese, integra il vizio accolto dalla Corte e impone il riesame in sede di rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la C.T.R., nell’affermare esplicitamente la legittimità dell’avviso di accertamento e del ricorso, da parte dell’Ufficio, agli strumenti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 ha, implicitamente, rigettato la controdeduzione con la quale il contribuente aveva richiesto l’annullamento dell’atto impositivo impugnato, per carenza di motivazione.

    La denuncia di nullità per omessa pronuncia non è fondata quando il giudice abbia implicitamente deciso la questione attraverso una statuizione che ne comporta il rigetto; nel caso, la Corte ha applicato tale criterio anche alla doglianza relativa alle circostanze e deduzioni sulle risorse finanziarie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Nel caso in esame, in ricorso, con difetto di specificità, vengono riportate solo alcune righe dell’avviso di accertamento impugnato che, per la loro parzialità, impediscono a questa Corte la compiuta valutazione della censura.

    La censura proposta come violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando il ricorso non fornisce gli elementi testuali necessari a valutarla; per contestare la motivazione di un atto impositivo occorre riprodurne un contenuto sufficientemente completo.

Massime di principio

  • La censura di carenza di motivazione di un atto impositivo deve essere accompagnata, nel ricorso per cassazione, dalla riproduzione del contenuto dell'atto, anche per stralci, purché sufficienti a consentire alla Corte il preliminare vaglio di ammissibilità e la valutazione della doglianza.
  • L'omessa pronuncia ricorre quando il giudice non adotta alcun provvedimento sulla questione indispensabile alla decisione; non ricorre se la questione è implicitamente respinta da una statuizione incompatibile con la richiesta della parte.
  • Nel contenzioso sull'accertamento sintetico, il giudice di merito deve esaminare la documentazione bancaria prodotta per dimostrare la disponibilità delle risorse addotte a giustificazione delle spese e deve motivare sulle ragioni dell'eventuale giudizio di inidoneità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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