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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22970/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la sospensione della patente (anni 1 e mesi 7) disposta in sede esecutiva a seguito di sentenza di condanna del Tribunale di Salerno, successivamente riformata dalla Corte territoriale che ha dichiarato la non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art.131-bis cod. pen.; il ricorrente deduce (1) errata applicazione dell'art.189 c.d.s. perché la sospensione è stata confermata nonostante la sentenza di non punibilità ex art.131-bis e (2) violazione del principio del contraddittorio in sede esecutiva, poiché il provvedimento è stato adottato de plano senza fissare udienza in camera di consiglio e senza garantire la presenza/avviso delle parti e del Pubblico Ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo (violazione del contraddittorio) fondato e assorbente. Ha annullato l'ordinanza impugnata per nullità derivante dall'inosservanza delle forme previste dagli artt.666, commi 3-5, cod. proc. pen. e dall'art.186, comma 9-bis, cod. strada, e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio nel rispetto del contraddittorio. Sul primo motivo (erronea applicazione dell'art.189 e conseguenze della non punibilità ex art.131-bis) la Corte non si è pronunciata, avendo deciso per l'annullamento per vizio procedurale.

Norme richiamate

  • art.189 codice della strada

    Norma sostanziale contestata come base della sospensione della patente; il ricorrente sostiene che la sospensione non avrebbe dovuto essere confermata dopo la dichiarazione di non punibilità. La Corte di legittimità non ha deciso sul merito di tale censura perché ha annullato per vizi procedurali.

  • art.81, comma finale, codice penale

    Richiamato nell'inquadramento del reato di cui era stata originariamente pronunciata condanna; nessuna interpretazione decisiva fornita dalla Cassazione nel provvedimento impugnato.

  • art.131-bis codice penale

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale aveva dichiarato l'imputato non punibile ai sensi di questa disposizione. Il ricorrente deduce che la non punibilità avrebbe dovuto incidere sulla sospensione della patente, ma la Cassazione non si è pronunciata sul punto per aver deciso il ricorso sulla carenza del contraddittorio.

  • art.606, comma 1, lett. b) e lett. c), codice di procedura penale

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati: lett. b) per errata applicazione della legge penale (art.189 c.d.s.) e lett. c) per violazione delle norme sul contraddittorio; la Cassazione ha dato rilievo al motivo ex lett. c).

  • art.666, commi 3, 4 e 5, codice di procedura penale

    Disposizioni procedurali che regolano la forma dei procedimenti esecutivi (avviso della data di udienza, presenza dei difensori e del P.M., assunzione delle prove in contraddittorio). La loro inosservanza determina nullità assoluta del provvedimento esecutivo, salvo che sia prevista specifica procedura de plano.

  • art.186, comma 9-bis, codice della strada

    Disposizione che impone il rispetto delle forme procedurali nelle decisioni esecutive in materia di sanzioni amministrative e accessorie; la Cassazione ha richiamato questo articolo per sottolineare l'obbligo del contraddittorio e la nullità per violazione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di esecuzione che incidono su diritti (es. sospensione della patente) il giudice deve rispettare le forme del contraddittorio previste dagli artt.666 c.p.p. (avviso, udienza, presenza difensori e P.M.), salvo che la legge preveda espressamente la procedura de plano.
  • L'inosservanza delle forme del contraddittorio nelle decisioni del giudice dell'esecuzione integra una nullità assoluta che può comportare l'annullamento dell'atto e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Se si contesta la mantenuta efficacia di una misura accessoria dopo una pronuncia di non punibilità ex art.131-bis c.p., tale questione può essere sollevata come vizio di applicazione della norma sostanziale, ma la Corte di legittimità può non pronunciarsi sul merito se rileva un vizio procedurale prevalente.
  • Chi impugna un provvedimento esecutivo deve verificare contemporaneamente vizi procedurali (mancato contraddittorio, mancata notifica) e vizi sostanziali (errata applicazione della legge) perché un vizio procedurale può assorbire e impedire la decisione sulle questioni di merito.
  • In sede di nuovo giudizio dopo rinvio per violazione del contraddittorio, la corte dovrà rinnovare il giudizio rispettando le garanzie di partecipazione delle parti e potrà riesaminare anche gli effetti di eventuali pronunce di non punibilità sulle misure accessorie.

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