Cassazione Civile, Ordinanza n. 30917/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento per IRPEF 2001 emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973. La cartella era stata prima notificata, nel 2006, allo studio professionale associato di cui il contribuente faceva parte; l’atto non era stato impugnato e il relativo debito era stato pagato solo parzialmente e ratealmente fino al 2008. In seguito, cessata l’attività dello studio, il residuo era stato iscritto a ruolo e la medesima cartella era stata notificata personalmente al singolo professionista nel 2011. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo la prescrizione/decadenza della pretesa per tardiva notifica personale. I giudici tributari di merito avevano accolto tale tesi. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto violazione degli artt. 1310 e 2267 c.c., dell’art. 5 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la tempestiva notifica allo studio associato, soggetto equiparato a società semplice ai fini fiscali e obbligato solidale, facesse decorrere utilmente il termine anche nei confronti degli associati. L’agente della riscossione, con ricorso incidentale, ha sostenuto che la notifica al debitore principale aveva impedito la decadenza anche rispetto alla successiva notifica ai singoli associati.
La decisione
La Corte ha accolto sia il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale dell’agente della riscossione. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva ritenuto maturata la decadenza nei confronti del singolo professionista e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame, anche al fine di verificare l’eventuale debito residuo dopo i pagamenti parziali eseguiti dopo la notifica allo studio. La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella allo studio associato, avvenuta nei termini, fosse idonea a conservare l’efficacia della pretesa anche verso gli associati/coobbligati, sicché non poteva ritenersi maturata la decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973.
Norme richiamate
art. 1310 c.c.
La notifica della cartella a uno dei condebitori interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri; in materia tributaria tale principio viene richiamato anche per escludere la decadenza da riscossione nei confronti dei coobbligati.
art. 2267 c.c.
Richiamato dal ricorrente principale per sostenere la responsabilità solidale degli associati rispetto al debito fiscale dello studio.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Lo studio professionale associato è equiparato, ai fini fiscali, alle società semplici.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine decadenziale per la notifica della cartella è unico e risulta rispettato se la cartella è tempestivamente notificata a uno dei soggetti obbligati/coobbligati.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È la base del controllo formale che ha generato la cartella di pagamento impugnata.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione accelerata in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso principale per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso incidentale.
Massime di principio
- In materia tributaria, la tempestiva notifica della cartella di pagamento a uno dei soggetti obbligati in solido è idonea a conservare l’efficacia della pretesa anche nei confronti degli altri coobbligati, impedendo la maturazione della decadenza per la successiva notifica individuale.
- Quando l’associazione professionale è fiscalmente equiparata a una società semplice, la cartella notificata validamente all’ente collettivo consolida la pretesa anche verso i singoli associati, ove sussista un vincolo di responsabilità solidale.
- Il principio dell’art. 1310 c.c., pur dettato in tema di prescrizione, può essere richiamato in ambito tributario per affermare che gli effetti favorevoli alla conservazione del credito prodotti verso un condebitore si estendono agli altri, in ragione della specialità della disciplina di riscossione.
- Ai fini dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, il termine decadenziale dell’Agente della riscossione va verificato con riferimento alla prima notifica utile a uno dei coobbligati, non necessariamente a ciascun debitore individualmente considerato.
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