Cassazione Penale, Ordinanza n. 07425/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
I difensori di due soggetti già condannati con sentenze irrevocabili hanno proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato a più episodi di furto. I fatti richiamati nell'ordinanza riguardavano plurimi furti commessi tra il 20 giugno 2012 e il 26 febbraio 2014, alcuni già unificati in cognizione sotto il vincolo della continuazione, e un ulteriore furto commesso il 21 luglio 2015 e giudicato separatamente. Il Tribunale aveva escluso la continuazione valorizzando la distanza cronologica e geografica tra i fatti, commessi in due regioni diverse, e l'assenza di elementi idonei a dimostrare un preordinato disegno criminoso, ritenendo più plausibile uno stile di vita delittuoso. I ricorrenti sostenevano che in origine fosse stata contestata anche un'associazione per delinquere finalizzata ai furti sul territorio nazionale, elemento che a loro avviso deponeva per l'unicità del disegno criminoso. La Corte ha però rilevato che tale ipotesi associativa era stata esclusa nel giudizio di cognizione e che dunque la difesa non poteva fondarsi su una prospettazione fattuale non convalidata dal merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte del giudice dell'esecuzione, dei criteri in tema di continuazione, osservando che l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale. Nel caso concreto, la censura difensiva mirava in realtà a una diversa lettura degli elementi di fatto già esaminati, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La disciplina del reato continuato richiede l'accertamento di un unico disegno criminoso, da verificare anche in sede esecutiva con approfondita analisi degli indici concreti e della programmazione dei reati successivi.
art. 666 c.p.p.
Il giudice dell'esecuzione può essere investito dell'istanza di applicazione della continuazione sui reati già definitivamente giudicati.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un unico disegno criminoso, inteso come programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi già al momento del primo fatto.
- In sede di esecuzione, come in cognizione, la continuazione non può essere affermata sulla sola base di indici astratti o della mera serialità dei reati, se gli episodi appaiono frutto di decisioni estemporanee.
- L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una valutazione di merito; in cassazione è censurabile solo per difetto di motivazione o manifesta illogicità, non per una diversa lettura del fatto.
- Non è consentito fondare la richiesta di continuazione su un'ipotesi accusatoria poi esclusa nel giudizio di merito, perché tale ricostruzione non può essere ripresa in sede esecutiva per ottenere un trattamento più favorevole.
- La distanza temporale e geografica tra i reati può costituire un indice ostativo al riconoscimento della continuazione se non accompagnata da elementi concreti di preordinazione unitaria.
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