Sentenza del 17/01/2020 n. 902 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per maggiore IRPEG anno 2003, con cui l'Amministrazione aveva disconosciuto la deducibilità di un accantonamento a fondo rischi futuri di Euro 800.000,00 relativo a contratti derivati (interest rate swap), oltre a chiedere interessi e sanzioni. La ricorrente contestava inoltre la legittimità del PVC redatto il 24/10/2007 dalla Direzione Regionale (profili di incompetenza dell'organo che ha istruito) e la sussistenza di errori nell'applicazione delle norme del TUIR (artt. 105-112 nella numerazione attuale/70-73 antica) e nelle valutazioni sul rispetto dei limiti di deducibilità previsti dall'art. 103-bis (oggi 112) per le operazioni fuori bilancio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Direzione Regionale era legittimata ad effettuare l'attività istruttoria e a redigere il PVC a supporto dell'avviso emesso dalla Direzione Provinciale. Sull'aspetto fiscale la Corte ha ritenuto che l'accantonamento di Euro 800.000 fosse indeducibile: la disciplina fiscale degli accantonamenti esclude la deduzione per fondi non espressamente previsti dalla legge e mancavano i requisiti di certezza e determinabilità. L'eccezione relativa all'applicazione dell'art. 103-bis (oggi 112) è stata respinta perché la società non ha provato la finalità di copertura inerente all'attività d'impresa (nexus/inerenza). Le sanzioni sono state confermate: la contribuente non ha dimostrato l'assenza di colpa e l'elemento soggettivo necessario per escluderle. Ricorrente condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 10.300,00 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 300/1999
La Corte riconosce che le previsioni statutarie e regolamentari dell'Agenzia consentivano alle Direzioni regionali di svolgere attività istruttoria e di verificarne gli esiti; l'intervento normativo successivo (D.L. 185/2008, art.27) ha solo confermato e regolato la riserva di competenza in funzione della rilevanza economico‑fiscale.
D.L. n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009)
Ha ricondotto su fonte legislativa il riparto di competenze tra Direzioni regionali e provinciali, riservando alle DRE le verifiche su grandi contribuenti; non ha creato un potere completamente nuovo rispetto alle competenze già attribuite con atti organizzativi.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
artt. 70-73 (oggi 105-107), art. 103-bis (oggi 112), art. 109
La disciplina fiscale esclude la deduzione di accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti (cfr. art. 73/TUIR: "Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo"). L'art. 103-bis (oggi 112) può trovare applicazione per le operazioni fuori bilancio solo se il soggetto non bancario dimostra la finalità di copertura e l'inerenza con l'attività d'impresa; in mancanza, gli accantonamenti risultano indeducibili.
D.Lgs. n. 87/1992
art. 15, comma 1, lett. c) (richiamato)
Criteri di valutazione delle operazioni fuori bilancio e coerente valutazione tra attività/passività collegate; utili a definire modalità tecniche di valutazione dei derivati, ma non sostituiscono l'onere probatorio della inerenza per la deducibilità fiscale.
D.Lgs. n. 472/1997
Sulle sanzioni tributarie grava sull'interessato la prova dell'assenza assoluta di colpa (ignoranza incolpevole non superabile con ordinaria diligenza). La norma pone una presunzione di colpa a carico del soggetto che ha posto in essere l'atto violativo.
Norme organizzative Agenzia Entrate
Regolamento di amministrazione e provvedimenti interni (es. provv. n. 36122 del 23/2/2001)
Le previsioni regolamentari e gli atti organizzativi hanno attribuito alle Direzioni regionali competenze istruttorie e di verifica, compatibilmente con la successiva disciplina normativa.
Massime di principio
- Un PVC redatto dalla Direzione Regionale può costituire base istruttoria valida per un avviso emesso dalla Direzione Provinciale se l'assetto organizzativo e le norme di delega/regolamento attribuivano compiti istruttori alla DRE; l'intervento legislativo successivo non rende invalido il PVC anteriore se la funzione istruttoria era già prevista.
- Gli accantonamenti sono deducibili fiscalmente solo se espressamente previsti dalla norma fiscale o se il contribuente dimostra i requisiti di certezza, determinabilità e inerenza richiesti dalla legge; la mera contabilizzazione civilistica (o l'adozione di principi contabili) non garantisce la deducibilità fiscale.
- Per le operazioni su derivati (es. IRS) poste da soggetti non bancari, l'applicazione della disciplina delle operazioni fuori bilancio (art. 103-bis/112) richiede la prova della finalità di copertura e della correlazione concreta con l'attività d'impresa; in difetto, le perdite/accantonamenti non sono fiscalmente deducibili.
- Sulle sanzioni tributarie grava sull'interessato l'onere di provare l'assenza di colpa: serve dimostrare un'ignoranza incolpevole non superabile con l'ordinaria diligenza per ottenere l'esclusione delle sanzioni.
- I convincimenti di merito del giudice di primo grado, non impugnati, acqusiscono efficacia vincolante in sede di legittimità; la Corte di Cassazione verifica soprattutto la corretta interpretazione e applicazione del diritto e il rispetto del principio di adeguata motivazione.
- In controversie su strumenti finanziari e derivati è essenziale produrre documentazione che dimostri la finalità economica dell'operazione (policy di copertura, collegamento a posizioni finanziarie o flussi aziendali, prospetti di calcolo dei limiti di deducibilità) per superare l'assunto di indeducibilità.
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