Cassazione Penale, Sentenza n. 5629/2024 del 08/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Loriga, in qualità di notaio e pubblico ufficiale, era stato accusato di peculato per essersi appropriato, in più occasioni, di somme ricevute dai clienti per il versamento di imposte dovute a seguito di stipule notarili omettendo i prescritti versamenti o versando solo successivamente, e di falsità ideologica per aver fatto comporre dai dipendenti modelli di autoliquidazione (c.d. modelli 69) con dati non rispondenti al vero. Nel ricorso in Cassazione articolava sei motivi: contestava il dolo e la qualificazione della condotta (sostenendo difficoltà economiche, assenza di volontà appropriativa o al più peculato d'uso), la carenza di prova per singoli episodi, la valutazione e acquisizione di documenti in appello, la non rilevanza penale dei modelli 69 o della loro gestione telematica, e violazioni procedurali (art. 522 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la maggior parte dei motivi, ritenendo che il giudizio di merito avesse adeguatamente valutato la documentazione e le dichiarazioni ammissive che dimostravano una sistematicità e una interversione del titolo del possesso in più casi. Tuttavia ha accolto il secondo motivo limitatamente ai fatti di falso/peculato indicati dai numeri 139-148 del capo A: ha annullato la sentenza di appello per quei specifici fatti e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio su tali capi. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e sono state ritenute irrevocabili le affermazioni di responsabilità per le residue imputazioni; inoltre l'imputato è stato condannato alla rifusione di spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili per complessivi euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 480-491 bis c.p.
La Corte ha ritenuto che la falsità ideologica nei documenti di autoliquidazione (modelli 69) possa integrare le fattispecie di falso previste da tali articoli quando il documento è destinato a provare verità rilevanti per l'Erario; ha però disposto annullamento con rinvio per alcuni fatti in cui la Corte d'appello aveva affermato che la tassazione risultava corretta
art. 522 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte violazioni del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità dimostrativa della lesione del diritto alla prova
art. 526, comma 1 c.p.p.
La Corte ha ricordato che in appello l'acquisizione di documenti deve rispettare il contraddittorio e che, in mancanza, gli atti possono risultare inutilizzabili ai fini della deliberazione
artt. 581 e 591 c.p.p.
Richiamati a proposito dei requisiti di specificità dei motivi di impugnazione in Cassazione: la mancata indicazione puntuale di ragioni di diritto e fatti rende il motivo inammissibile
Massime di principio
- Peculato non si realizza automaticamente per il mero ritardo nel versamento di somme: è necessario provare l'interversione del titolo del possesso, ossia un atto di dominio o una volontà di tenere la cosa come propria.
- In situazioni complesse la valutazione può fondarsi su un insieme di indizi concordanti (sistematicità, numero e periodicità degli episodi, dichiarazioni ammissive, accertamenti dell'Agenzia delle Entrate) che, nel loro complesso, possono provare l'appropriazione.
- La falsità ideologica nei documenti destinati a provare importi dovuti all'Erario può integrare i reati previsti dagli artt. 480-491 bis c.p. anche se il pagamento effettivo è stato poi accertato; tuttavia occorre chiarezza giuridica e probatoria sul rapporto tra dato dichiarato e dato reale.
- In Cassazione i motivi di impugnazione devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata; argomentazioni generiche o riproposizioni non sviluppate sono dichiarate inammissibili.
- In appello l'acquisizione di nuovi documenti richiede il rispetto del contraddittorio; l'eventuale omissione può comportare inutilizzabilità dei documenti a fini decisori.
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