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Ordinanza

Ordinanza n. 493/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della determinazione nr. -OMISSIS- di prot. datata 24 ottobre 2025 del Comando Legione Carabinieri Lazio - SM -Ufficio personale, inerente al trasferimento d'autorità al N.O.R.M. - Sezione Radiomobile - Squadra Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ostia (RM), adottata nei confronti del Vice Brigadiere -OMISSIS-, notificata direttamente all'interessato “brevi manu” in data 31.10.2025 senza previa comunicazione di avvio del procedimento né preavviso di rigetto; - di ogni altro atto presupposto, istruttorio, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale presso una diversa sede di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determinazione con cui il Comando Legione Carabinieri Lazio ne ha disposto il trasferimento d'autorità a un reparto dell'Arma sito a Ostia. Ha dedotto, tra l'altro, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e l'omesso preavviso di rigetto, nonché l'illegittimità del trasferimento. A sostegno della cautelare ha allegato il pregiudizio derivante dal mutamento della sede e la perdita di continuità professionale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare e ha compensato le spese della fase. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che la nuova sede non fosse distante dalla precedente in misura tale da determinare un danno grave e irreparabile; inoltre, la perdita di continuità professionale era stata allegata in modo generico. Quanto al fumus boni iuris, dagli atti emergevano seri elementi di incompatibilità ambientale, tali da escludere, allo stato cautelare, l'illogicità o l'arbitrarietà della scelta amministrativa. Il giudice ha inoltre rilevato che il trasferimento d'autorità per esigenze di servizio non ha natura sanzionatoria, ma è diretto a rimuovere una situazione di incompatibilità ambientale e a ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell'ufficio, nonché il relativo prestigio, autorevolezza o immagine. Tale trasferimento rientra nella categoria degli ordini militari: l'interesse del dipendente a prestare servizio in una determinata sede ha normalmente rilevanza di mero fatto e, secondo la valutazione cautelare del TAR, non sono necessarie una particolare motivazione, la comunicazione di avvio del procedimento o la partecipazione dell'interessato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda è stata esaminata e respinta per l'insussistenza dei presupposti cautelari.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati esclusivamente quale base della protezione dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il trasferimento d'autorità di un militare disposto per esigenze di servizio e incompatibilità ambientale non ha natura sanzionatoria, ma costituisce una misura organizzativa diretta a ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell'ufficio e a tutelarne prestigio, autorevolezza o immagine.
  • Il trasferimento per incompatibilità ambientale rientra nella categoria degli ordini militari; l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede ha, di regola, rilevanza di mero fatto.
  • In relazione a un trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale, non sono normalmente necessarie né una particolare motivazione né la comunicazione di avvio del procedimento e la partecipazione procedimentale dell'interessato.
  • Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora non sussiste quando il trasferimento non comporta una distanza dalla precedente sede tale da provocare un danno grave e irreparabile e il pregiudizio professionale è allegato soltanto genericamente; il fumus è insussistente, allo stato, quando dagli atti emergono seri elementi di incompatibilità ambientale che rendono non illogica né arbitraria la scelta amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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