Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1665/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 5413 del 2024.

Giustizia amministrativa202600543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 5413 del 2024, limitatamente al pagamento degli accessori sulla carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che le aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo. Il Ministero si è costituito e ha depositato documentazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha riconosciuto che l’Amministrazione aveva eseguito la sentenza quanto all’attribuzione della carta docente, ma non quanto al pagamento degli accessori dovuti sull’importo complessivo di euro 1.000,00. Ha quindi chiesto la condanna del Ministero al pagamento degli accessori indicati nel titolo, della rivalutazione e degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., nonché dell’astreinte.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all’attribuzione della carta docente, poiché tale parte del titolo era stata eseguita. Per la parte residua ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di corrispondere gli accessori già previsti dalla sentenza sul valore complessivo di euro 1.000,00, nella misura richiamata dal titolo ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 l. n. 724/1994, nonché rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. L’Amministrazione dovrà adempiere entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, che potrà provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. L’astreinte è stata negata poiché il titolo era stato quasi integralmente eseguito. Le spese sono state in parte compensate e, per la restante parte, poste a carico del Ministero secondo soccombenza virtuale, nella misura di euro 200,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della carta docente riconosciuto nel titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Consente di ottenere, in sede di ottemperanza, il pagamento della rivalutazione e degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale per determinare la misura degli accessori dovuti sull’importo di euro 1.000,00.

  • art. 22 l. n. 724/1994

    Richiama la disciplina dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, applicata dal titolo per la liquidazione degli accessori.

Massime di principio

  • Quando il titolo giudiziale è stato eseguito solo in parte, il giudizio di ottemperanza deve essere definito dichiarando cessata la materia del contendere per la parte eseguita e accogliendo il ricorso per la parte residua ancora inadempiuta.
  • In sede di ottemperanza possono essere ordinati il pagamento degli accessori già previsti dal titolo giudiziale e, per il periodo successivo al passaggio in giudicato, della rivalutazione e degli interessi ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
  • L’ordine di esecuzione può essere accompagnato dalla fissazione di un termine e dalla nomina di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
  • L’astreinte può essere negata quando l’amministrazione abbia dato esecuzione quasi integrale al titolo e residui soltanto un adempimento accessorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.