Ordinanza n. 2753/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, Ufficio V, n. AOODPIT R.0000152 del 3 febbraio 2026, notificato alla ricorrente in data 16 febbraio 2026, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Merito ha comunicato il rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Bulgaria dalla ricorrente (DOC. 1); 2) della comunicazione di preavviso di rigetto prot. AOODGOSV n. 87966 del 3 dicembre 2025 (DOC. 2); 3) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto; E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE della sospensione degli atti impugnati e della sollecita fissazione dell'udienza di merito ex art. 55 comma 10 CPA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante all'insegnamento conseguito in Bulgaria, unitamente al preavviso di rigetto
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale che ha respinto l'istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Bulgaria, nonché il precedente preavviso di rigetto e gli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. La ricorrente ha inoltre chiesto la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare in senso sostanziale, ritenendo insussistente il periculum in mora: il pregiudizio allegato non presenta i caratteri necessari della gravità, concretezza, attualità e irreparabilità. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che le questioni prospettate richiedano una cognizione piena e non siano compatibili con la cognizione sommaria della fase cautelare; pertanto non le ha definite nel merito e ha fissato sollecitamente l'udienza pubblica del 18 dicembre 2026. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero di fornire chiarimenti scritti sui fatti di causa entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con avvertimento circa la possibile valutazione della mancata esecuzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
sollecita fissazione dell'udienza di merito ex art. 55 comma 10 CPA
La domanda cautelare può essere accompagnata dalla richiesta di fissazione sollecita dell'udienza di merito; il TAR ha disposto tale fissazione quando ha ritenuto necessaria una cognizione piena delle questioni.
sollecita fissazione dell'udienza di merito
Il Collegio ha fissato l'udienza pubblica di merito ritenendo non compatibile con la fase cautelare la disamina piena delle questioni dedotte.
la mancata esecuzione dell'incombente istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata produzione dei chiarimenti richiesti dall'amministrazione potrà essere valutata dal giudice secondo la disciplina dell'onere della prova e dei comportamenti processuali.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la prova di un pregiudizio grave, concreto, attuale e irreparabile; in mancanza di tali caratteri, la sospensione dell'atto impugnato deve essere negata.
- Quando le questioni dedotte richiedono una cognizione piena incompatibile con la fase cautelare, il giudice può non definirle sommariamente e fissare sollecitamente l'udienza di merito.
- Il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione, assegnando un termine per la produzione di chiarimenti e avvertendo che l'inosservanza potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
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