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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32127/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di Napoli che aveva rigettato l'opposizione avverso l'esecutività di una sentenza penale (n. 997/1997, irrevocabile dall'8/4/1999) che ordinava la demolizione di opere abusive. I motivi dedotti in cassazione erano in sostanza due: (1) violazione dell'art. 666, comma 2 c.p.p., per avere il giudice ritenuto che la domanda del ricorrente fosse identica a quella già proposta da terzi (Mazzarella), mentre in realtà si sarebbe trattato di doglianze diverse, attinenti alla nullità della notifica del decreto di citazione e alla conseguente non esecutività del titolo; (2) violazione dell'art. 175, comma 2 c.p.p. in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 317/2019, sostenendo il diritto alla rimanenza in termini in caso di mancata conoscenza del provvedimento che ha reso la sentenza contumaciale, soprattutto se analoga impugnazione era già stata proposta in precedenza dal difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'erede, in quanto terzo, non possa mettere in discussione il merito di processi altrui e che la domanda del ricorrente fosse, perciò, inammissibile. La Corte ha inoltre rilevato l'inidoneità del ricorso a confrontarsi con le specifiche ragioni dell'ordinanza impugnata (mancanza di correlazione e genericità), l'assenza di prova della nullità della notifica del decreto di citazione e la possibilità di rilevare d'ufficio le cause di inammissibilità. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e il versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (motivato con richiamo alla sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p. comma 2

    La norma è citata rispetto alla valutazione sull'identità o meno delle doglianze già proposte da terzi; la Corte rileva che il ricorrente non ha dimostrato una doglianza diversa idonea a incidere sul titolo esecutivo.

  • art. 175 c.p.p. comma 2

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla sentenza Corte Costituzionale n. 317/2019 (rimessione in termini), ma la Corte di Cassazione non ha ritenuto superare l'inammissibilità per tale richiamo, perché il profilo di inammissibilità attiene alla qualità del soggetto e alla correlazione del ricorso.

  • art. 568 c.p.p. comma terzo

    La Corte applica il principio che il diritto di impugnazione spetta solo a chi la legge espressamente lo conferisce; ne consegue che l'erede, in quanto terzo, può tutelare propri diritti in esecuzione ma non rimettere in discussione il merito del processo altrui.

  • art. 161 c.p.p.

    Rilevato in relazione alla notifica: dagli atti emerge un ordine di notifica a domicilio diverso da quello eletto ai sensi dell'art. 161; la Corte osserva che l'individuazione di un domicilio 'reale' dalla polizia non esclude astrattamente la validità della notifica se destinata effettivamente all'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 317/2019

    Invocata dal ricorrente per il principio della rimessione in termini in caso di mancata conoscenza della sentenza contumaciale; la Corte di Cassazione non ha ritenuto sufficiente il richiamo a superare l'inammissibilità fondata sulla qualità soggettiva e sulla genericità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata dalla Corte di Cassazione per giustificare la scelta di disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende anziché trattare il ricorso come presentato in colpa.

Massime di principio

  • L'erede (terzo) può intervenire in sede esecutiva per tutelare diritti propri ma non può rimettere in discussione il merito di processi altrui né l'esecutività di una sentenza penale già divenuta irrevocabile, salvo che non dimostri un interesse e una titolarità diretta e autonoma rispetto al punto contestato.
  • Le cause di inammissibilità dell'impugnazione possono essere rilevate d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento e portano all'inammissibilità anche se il giudice di merito non le ha menzionate.
  • I motivi di ricorso devono essere specificamente correlati alle ragioni del provvedimento impugnato; ricorsi generici o non pertinenti rispetto alla motivazione del giudice sono inammissibili.
  • L'allegazione della nullità della notifica richiede prova documentale adeguata: non è sufficiente un'affermazione generica; occorre dimostrare concretamente l'irregolarità della notificazione.
  • Il richiamo a principi costituzionali o a sentenze della Corte Costituzionale (es. rimessione in termini) non è di per sé risolutivo: tali argomentazioni devono essere contestualizzate e idonee a rimuovere specifiche cause di inammissibilità o vizio processuale.
  • In caso di inammissibilità non dolosa, la Corte può comunque disporre un pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali.

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