Sentenza n. 358/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4948/2024, depositata e resa pubblica il 6.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7245/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 9.5.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4948/2024, concernente l'accredito di € 500 per ciascuna delle annualità riconosciute sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500 per ciascuna delle annualità 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all'Amministrazione il 9 maggio 2025. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero abbia dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata regolarmente notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risulta intervenuta alcuna esecuzione. Il giudice ha affermato che la sentenza civile produce un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente il conseguimento dell'utilità riconosciuta dal giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza del ricorrente e l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio è stato ritenuto necessario per poter procedere all'esecuzione forzata del giudicato nei confronti dell'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il testo richiama la disposizione come base del termine dilatorio decorso prima della proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione una prestazione determinata ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione del giudicato può essere accertata quando la pronuncia sia definitiva, sia stata notificata all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine prefissato e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto e decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'adempimento fino all'effettiva esecuzione, anche se tardiva o realizzata dal commissario ad acta.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato prima dell'intervento commissariale.
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