Cassazione Civile, Ordinanza n. 16226/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento di un contributo annuo dovuto alla Società Operaia di Bologna per l’anno 2017, previsto originariamente dall’art. 61 dello statuto della banca poi incorporata e ribadito dall’art. 7 dell’atto di fusione. La banca aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte, ma il Tribunale l’aveva respinta e la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la decisione, qualificando l’obbligazione come contrattuale, escludendo che si trattasse di liberalità nulla per difetto di forma, negando che fosse condizionata alla realizzazione di utili e ritenendo inefficace il recesso esercitato dalla banca. In cassazione la banca ha proposto sei motivi: 1) falsa applicazione dell’art. 1411 c.c., sostenendo che non vi fosse un valido contratto a favore di terzo per mancanza di interesse del promittente; 2) omesso esame di un fatto decisivo sulla sussistenza dell’interesse della banca all’impegno di contribuzione; 3) falsa applicazione degli artt. 769, 770 e 782 c.c. e dell’art. 48 l. notarile, per sostenere la natura di liberalità del negozio; 4) violazione dell’art. 1987 c.c., per l’asserita natura di promessa unilaterale atipica nulla; 5) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 2433 c.c., per sostenere che il credito fosse subordinato alla produzione di utili; 6) violazione degli artt. 1372 e 1373 c.c., per contestare l’inefficacia del recesso e la qualificazione dell’obbligazione come non a tempo indeterminato. La controricorrente ha eccepito l’esistenza di un giudicato esterno formato tra le stesse parti con sentenza definitiva relativa al medesimo rapporto, ma per annualità 2013, che aveva già accertato il diritto della Società Operaia al contributo previsto dalle medesime fonti negoziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sulla spettanza del contributo per l’annualità 2013 precludesse l’esame di tutte le censure, perché la precedente decisione aveva già accertato l’esistenza, la validità e la natura giuridica del rapporto contrattuale fonte dell’obbligazione, con efficacia estesa ai giudizi successivi riguardanti altre annualità del medesimo rapporto di durata, salvo sopravvenienze non dedotte. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la banca ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1411 c.c.
richiamato dalla ricorrente per negare la configurabilità di un contratto a favore di terzo in assenza di interesse del promittente; la Corte non esamina nel merito la censura perché assorbita dal giudicato esterno.
artt. 769, 770 e 782 c.c.
invocati per sostenere che l’impegno avrebbe natura di liberalità/donazione e sarebbe quindi nullo per difetto di forma; la Corte non li applica nel merito per effetto della preclusione da giudicato esterno.
art. 48 legge notarile
richiamato in relazione alla dedotta nullità dell’atto per difetto di forma propria della liberalità; censure assorbite dal giudicato esterno.
art. 1987 c.c.
richiamato per sostenere la nullità di una promessa unilaterale atipica; la questione è dichiarata preclusa dal giudicato esterno.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c.
invocati per l’interpretazione della fonte negoziale e per sostenere la condizione dell’utile di esercizio; la Corte non entra nel merito perché precluso dal giudicato.
art. 2433 c.c.
richiamato in relazione al collegamento del contributo con gli utili approvati a bilancio; la censura è assorbita.
artt. 1372 e 1373 c.c.
invocati per contestare l’efficacia del recesso e la durata del vincolo; la Corte ritiene il riesame precluso dal giudicato esterno.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
art. 124, secondo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione al deposito della sentenza invocata come giudicato esterno, munita della relativa certificazione.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
base per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, t.u. spese di giustizia
richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un rapporto giuridico di durata preclude il riesame, in successivi giudizi relativi ad annualità diverse, delle questioni attinenti agli elementi strutturali e permanenti del rapporto, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto idonee a mutarne il contenuto.
- La sentenza che accoglie una domanda di adempimento contrattuale può implicare il giudicato sulla validità, esistenza e natura del contratto da cui deriva il diritto azionato, con efficacia preclusiva nei successivi giudizi fondati sul medesimo rapporto.
- Nel caso di obbligazioni periodiche o ripetute nel tempo, l’identità del petitum non è decisiva a escludere il giudicato esterno quando la nuova pretesa dipende dal medesimo titolo e investe questioni già definite sul piano strutturale del rapporto, come il criterio di determinazione del corrispettivo.
- Quando opera un giudicato esterno preclusivo, le censure di ricorso che investono la qualificazione giuridica del negozio e la sua validità non possono essere esaminate nel merito perché il punto fondamentale è già stato definitivamente accertato.
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