Cassazione Penale, Sentenza n. 43701/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto previsto dall'art. 79, d.P.R. n. 309/1990: si contesta la qualificazione di Zheng come gestore di fatto del locale 'Beatiful moon' (sito a Prato) sulla base di poche conversazioni telefoniche; si contesta la mancanza di elementi che dimostrino la sua consapevolezza che il locale fosse destinato a convegno per assuntori di stupefacenti; si rileva infine la sproporzione della misura cautelare (carcere) posto che il locale era stato sequestrato e non si è spiegato perché non fosse adottabile una misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato nella parte in cui le intercettazioni dimostrano che Zheng svolgeva ruolo di gestore di fatto (istruisce e rimprovera il preposto Lin). Tuttavia ha accolto il secondo motivo: l'ordinanza non ha adeguatamente motivato il salto logico secondo cui la qualità di gestore implicherebbe la consapevolezza della destinazione del locale a luogo per assuntori, specie in presenza dell'assenza materiale del ricorrente e senza altre circostanze probatorie. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Firenze per integrazione della motivazione e nuovo giudizio; il terzo motivo (esigenze cautelari) è stato assorbito dalla necessità di integrazione della motivazione sulla gravità indiziaria.
Norme richiamate
art. 79, d.P.R. n. 309/1990
Norma penale richiamata per qualificare il reato contestato (attività finalizzata allo spaccio/destinazione del locale a luogo di convegno per assuntori di stupefacenti); utilizzata come titolo di imputazione.
art. 309 c.p.p. (co. non specificato)
Norma richiamata per individuare la competenza del Tribunale cui rinviare il procedimento per nuovo giudizio.
Massime di principio
- La mera titolarità o la gestione di fatto di un locale può essere provata anche tramite conversazioni che dimostrino istruzioni e dipendenza gerarchica; contenuti direttivi non banali rafforzano la gravità indiziaria.
- L'assenza materiale dal luogo per tutto il periodo d'indagine attenua la possibilità di inferire automaticamente la consapevolezza di una destinazione illecita: è necessaria ulteriore prova che il gestore fosse a conoscenza dell'uso illecito (frequenza degli incontri, modalità, ruoli interni, segnalazioni, ecc.).
- Non è ammissibile un salto logico che attribuisca la consapevolezza del fatto illecito al solo titolo di gestione senza circostanze probatorie addizionali; il giudice deve esplicitare gli elementi che collegano gestione e consapevolezza.
- Quanto alle esigenze cautelari, l'esistenza di misure (es. sequestro del locale) deve essere confrontata esplicitamente con il rischio di reiterazione: il giudice deve motivare perché tale rischio sussista nonostante le misure di ostacolo e perché non siano idonee misure meno afflittive della custodia.
- La mancanza di una motivazione adeguata sulla gravità indiziaria è vizio sanabile mediante integrazione motivazionale; l'annullamento e il rinvio sono il rimedio quando il giudice di legittimità ritiene carente la spiegazione dei fatti che fondano la misura cautelare.
- In casi simili, la difesa dovrebbe evidenziare: a) assenza fisica e frequenza limitata dei contatti; b) contenuto non incriminante delle comunicazioni; c) esistenza di attività lecite nel locale; d) misure alternative alla detenzione; mentre l'accusa dovrebbe produrre elementi che dimostrino consapevolezza specifica e continuità dell'uso illecito del luogo.
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