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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20358/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrici)

La controversia

La controversia riguarda il corretto inquadramento di alcune dipendenti comunali, transitatedalle dipendenze dell'ente in occasione della soppressione dei patronati scolastici. Le lavoratrici avevano chiesto di essere inquadrate nella Categoria D, posizione economica D2, anziché nella Categoria C, posizione economica C1, con conseguente pagamento delle differenze retributive, sostenendo che il loro profilo professionale iniziale fosse quello di segretarie econome, corrispondente alla settima qualifica funzionale nel previgente ordinamento. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto assunte le lavoratrici come segretarie econome, mentre sarebbero state inquadrate come istruttori ai servizi di assistenza scolastica; 2) violazione degli artt. 2946 c.c. e 45 d.lgs. n. 80 del 1998, sostenendo la prescrizione delle pretese per il lungo tempo trascorso e la decadenza per mancata proposizione della domanda davanti al giudice amministrativo entro il termine previsto; 3) violazione dell'art. 40, lett. H, e dell'allegato A del d.P.R. n. 347 del 1983, sostenendo che la settima qualifica funzionale per segretario economo riguarderebbe solo gli enti indicati dalla norma e non anche i comuni. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo, richiamando un orientamento consolidato secondo cui il segretario economo rientra nella settima qualifica funzionale, poi corrispondente alla Categoria D, anche quando si tratti di dipendenti di enti locali diversi dalle comunità montane, se le mansioni concretamente svolte sono quelle di segretario economo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava a un diverso accertamento di fatto già esaminato dal giudice di merito e, comunque, il fatto contestato non era decisivo rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, fondata anche sulle mansioni di fatto svolte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le eccezioni di prescrizione e decadenza non risultavano dedotte nei gradi di merito e quindi erano nuove in cassazione; inoltre, una decadenza prevista per l'azione davanti al giudice amministrativo non era applicabile una volta affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, confermando l'orientamento secondo cui il segretario economo deve essere inquadrato nella settima qualifica funzionale, corrispondente alla Categoria D, e non nella sesta/Categoria C. Il Comune è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non consente di ottenere un nuovo esame del fatto, ma solo di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente non considerato.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione o omessa pronuncia non può essere usata per sollecitare un diverso apprezzamento del fatto storico già valutato dai giudici di merito.

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la relativa eccezione non risulta proposta nei gradi di merito e se l'accertamento del relativo decorso richiede valutazioni fattuali non compiute in sentenza.

  • art. 45 d.lgs. n. 80 del 1998

    La decadenza prevista per l'azione davanti al giudice amministrativo non si applica alla controversia una volta radicata la giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 40, lett. H, d.P.R. n. 347 del 1983

    La norma, letta alla luce del dato testuale della disciplina di inquadramento, non esclude che i segretari economi di enti locali diversi dalle comunità montane rientrino nella settima qualifica funzionale.

  • allegato "A" al d.P.R. n. 347 del 1983

    L'allegato colloca il segretario e il ragioniere economo nella settima qualifica funzionale, distinta dalla sesta prevista per l'istruttore amministrativo e il ragioniere semplice.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    A seguito del rigetto del ricorso, sono stati individuati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo formulato ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto già esaminato dal giudice di merito, anziché denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La censura di omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio o la qualificazione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • Le eccezioni di prescrizione e decadenza sono inammissibili in cassazione se si tratta di questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio e se richiedono accertamenti di fatto non emergenti dalla sentenza impugnata.
  • Una decadenza prevista per l'esercizio di un'azione davanti a una determinata giurisdizione non è automaticamente applicabile a una controversia attribuita al giudice ordinario, salvo espresso richiamo normativo e identità del presupposto processuale.
  • In materia di inquadramento del personale, conta il contenuto delle mansioni svolte e la corretta lettura della disciplina contrattuale/ordinamentale: il segretario economo non è assimilabile all'istruttore amministrativo o al ragioniere semplice quando la fonte lo colloca in una qualifica superiore.
  • Se una consolidata interpretazione giurisprudenziale ha già chiarito il significato della disciplina di inquadramento, il giudice di legittimità vi dà continuità salvo argomenti nuovi e decisivi di segno contrario.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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