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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-630/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019. — Anica Milivojević contro Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Općinski Sud u Rijeci – Stalna služba u Rabu. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 56 e 63 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Normativa nazionale che prevede la nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali conclusi con un mutuante non autorizzato – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 17, paragrafo 1 – Contratto di credito concluso da una persona fisica al fine di prestare servizi di ricettività turistica – Nozione di “consumatore” – Articolo 24, punto 1 – Competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari – Azione di nullità di un contratto di credito e di cancellazione dell’iscrizione di una garanzia reale dal registro immobiliare. — Causa C-630/17

Giurisprudenza europea62017CJ0630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una normativa croata che dichiarava nulli, anche retroattivamente, i contratti di credito conclusi con mutuanti esteri non autorizzati e attribuiva regole di competenza speciali a favore dei debitori. Ha ritenuto la disciplina incompatibile con la libera prestazione dei servizi e con il regolamento Bruxelles I bis, oltre a precisare i criteri per qualificare il debitore come consumatore. Ha inoltre distinto tra azione di nullità del contratto, non soggetta alla competenza esclusiva sui diritti reali immobiliari, e domanda di cancellazione dell'ipoteca, che invece vi rientra.

Libera prestazione dei servizi, competenza giurisdizionale e nozione di consumatore in relazione alla nullità di contratti di credito conclusi con un mutuante non autorizzato e alla cancellazione di un'ipoteca

La questione giuridica

Se l'articolo 56 TFUE osti a una normativa croata che dichiara nulli, con effetto retroattivo, i contratti di credito conclusi in Croazia con un mutuante stabilito in un altro Stato membro e privo di autorizzazione; se gli articoli 4, paragrafo 1, e 25 del regolamento n. 1215/2012 ostino a norme nazionali di competenza che favoriscono il debitore e derogano al foro del domicilio del convenuto; se un mutuo contratto per ristrutturare l'abitazione al fine di ricavarne alloggi turistici sia concluso da un "consumatore"; e se una domanda di cancellazione di un'ipoteca dal registro immobiliare rientri nella competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari dell'articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

Principio di diritto

L'articolo 56 TFUE osta a una normativa nazionale che, con effetto retroattivo, commina la nullità dei contratti di credito conclusi nel territorio dello Stato con mutuanti stabiliti in un altro Stato membro e non autorizzati, quando tale disciplina restringe l'accesso al mercato dei servizi finanziari in modo discriminatorio o sproporzionato. Gli articoli 4, paragrafo 1, e 25 del regolamento n. 1215/2012 ostano altresì a norme nazionali che, per tali controversie, derogano al foro generale del domicilio del convenuto e al regime pattizio di competenza previsto dal regolamento. Un debitore che contrae un mutuo per ristrutturare la propria abitazione al fine di esercitarvi un'attività di ospitalità turistica non è un consumatore, salvo che il nesso con l'attività professionale sia meramente marginale. Infine, rientra nella competenza esclusiva dell'articolo 24, punto 1, del regolamento solo la domanda di cancellazione dell'ipoteca dal registro immobiliare, non anche la domanda di nullità del contratto di credito e dell'atto notarile di costituzione dell'ipoteca.

Norme richiamate

  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 52 TFUE
  • Articolo 62 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 8, punto 4, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 17, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 18, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 19, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 24, punto 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 25, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 66, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012

Libera prestazione dei servizi, competenza giurisdizionale e ipoteca in un contratto di credito con elementi internazionali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunale croato Općinski sud u Rijeci – Stalna služba u Rabu, nell'ambito di una controversia tra una persona fisica domiciliata in Croazia e una banca austriaca. La Corte è chiamata a valutare la compatibilità di una disciplina nazionale sulla nullità di contratti di credito con elementi internazionali, nonché alcune questioni di competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento n. 1215/2012.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Milivojević ha chiesto la declaratoria di nullità di un contratto di credito del 5 gennaio 2007, dell'atto notarile di costituzione di ipoteca a garanzia del debito e la cancellazione dell'ipoteca dal registro immobiliare. Il contratto sarebbe stato concluso con Raiffeisenbank, società austriaca, qualificata come "mutuante non autorizzato" secondo la legge croata sulla nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali. Il giudice del rinvio rileva che il prestito era destinato, almeno secondo la prospettazione della parte attrice, alla ristrutturazione della casa per ricavarne appartamenti da locare e prestare servizi di ricettività turistica, con possibile uso parziale privato.

Normativa rilevante

Sul piano del diritto dell'Unione vengono in rilievo gli articoli 56 e 63 TFUE, oltre al regolamento (UE) n. 1215/2012, in particolare gli articoli 4, 17, 18, 19, 24 e 25, nonché l'articolo 66 sulla sua applicazione temporale. La Corte richiama inoltre gli articoli 52 e 62 TFUE per il regime delle giustificazioni delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

Prima questione: compatibilità della nullità retroattiva con l'articolo 56 TFUE

La Corte osserva che la normativa croata incide in via preponderante sulla libera prestazione dei servizi, poiché concerne servizi finanziari offerti da operatori stabiliti in altri Stati membri. Fino al 30 settembre 2015 la disciplina ha prodotto una discriminazione diretta nei confronti dei mutuanti stabiliti fuori dalla Croazia; successivamente ha comunque costituito una restrizione all'accesso al mercato, imponendo di fatto una condizione di autorizzazione nazionale. La Corte ritiene che gli obiettivi invocati dalla Repubblica di Croazia - tutela della parte debole, buon funzionamento del settore finanziario, reputazione del sistema e protezione dei consumatori - non siano stati dimostrati in modo sufficiente da giustificare una misura così ampia, automatica e retroattiva.

Seconda questione: norme nazionali di competenza e regolamento n. 1215/2012

La disciplina croata prevedeva che il debitore potesse agire sia nel foro del mutuante sia nel proprio foro, mentre il mutuante poteva agire solo nel foro del debitore. La Corte ricorda che il regolamento n. 1215/2012 stabilisce come principio generale il foro del domicilio del convenuto, derogabile solo nei casi tassativamente previsti dal regolamento stesso. Una normativa nazionale che introduce fori ulteriori o più favorevoli al debitore, anche se si tratta di consumatori o professionisti, viola l'articolo 4, paragrafo 1, e non può eludere le regole sulle clausole attributive di competenza dell'articolo 25, il quale è vincolante salvo i limiti previsti dal regolamento medesimo.

Terza questione: nozione di consumatore

La Corte ribadisce che la nozione di consumatore deve essere interpretata restrittivamente e in relazione al singolo contratto. Un contratto è concluso da un consumatore solo se è stipulato al di fuori e indipendentemente da ogni attività professionale, per soddisfare bisogni privati. Se il finanziamento è destinato a un'attività professionale, anche futura, la tutela speciale non opera; per un uso misto è necessario che il collegamento con l'attività professionale sia marginale e trascurabile. Nel caso di specie, il giudice nazionale deve verificare se il prestito fosse essenzialmente privato o se fosse invece funzionale all'attività di locazione turistica.

Quarta questione: competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari

La Corte distingue tra la domanda di nullità del contratto di credito e dell'atto notarile di ipoteca, che si fondano su un diritto di obbligazione e non rientrano nell'articolo 24, punto 1, e la domanda di cancellazione dell'ipoteca dal registro immobiliare, che riguarda un diritto reale con effetti erga omnes e quindi ricade nella competenza esclusiva del giudice del luogo in cui si trova l'immobile. La Corte aggiunge che, per connessione, il medesimo giudice può avere competenza non esclusiva anche sulle altre domande, ove ricorrano i presupposti dell'articolo 8, punto 4.

Dispositivo

La Corte conclude dichiarando: l'incompatibilità con l'articolo 56 TFUE della nullità retroattiva dei contratti di credito conclusi con mutuanti non autorizzati stabiliti in altro Stato membro; l'incompatibilità con gli articoli 4, paragrafo 1, e 25 del regolamento n. 1215/2012 della disciplina nazionale di competenza; l'interpretazione restrittiva della nozione di consumatore; e la competenza esclusiva ex articolo 24, punto 1, limitata alla cancellazione dell'ipoteca dal registro immobiliare.

Come è indicizzato

Materielibera prestazione dei servizicompetenza giurisdizionale civile e commercialetutela del consumatorecontratti di creditodiritti reali immobiliari

Testo integrale

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