Corte di giustizia, Sentenza C-554/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 febbraio 2019. — Rebecka Jonsson contro Société du Journal L’Est Républicain. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedimento europeo di risoluzione delle controversie di modesta entità – Regolamento (CE) n 861/2007 – Articolo 16 – “Parte soccombente” – Spese del procedimento – Ripartizione – Articolo 19 – Ordinamenti procedurali degli Stati membri. — Causa C-554/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la regola secondo cui la parte soccombente sopporta le spese vale solo per la soccombenza totale. Se il giudizio si conclude con una vittoria solo parziale, la disciplina della ripartizione delle spese resta affidata al diritto nazionale, nei limiti dei principi di equivalenza ed effettività. La pronuncia conferma quindi l’autonomia procedurale degli Stati membri in materia di spese, entro i confini fissati dal regolamento.
Procedimento europeo per le controversie di modesta entità: la nozione di "parte soccombente" ai fini delle spese e il rapporto tra articolo 16 del regolamento n. 861/2007 e diritto processuale nazionale in caso di soccombenza solo parziale.
La questione giuridica
Se l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007 osti a una disciplina nazionale che consenta la compensazione o la ripartizione delle spese quando una parte sia solo parzialmente vittoriosa; in subordine, come debba essere intesa la nozione di "parte soccombente" di cui a tale articolo.
Principio di diritto
L'articolo 16 del regolamento n. 861/2007 si applica solo ai casi in cui una parte sia totalmente soccombente; esso non osta quindi a una normativa nazionale che, quando una parte risulti solo parzialmente vittoriosa, consenta al giudice di compensare le spese o di ripartirle tra le parti. In tale ipotesi, la ripartizione resta regolata dal diritto processuale nazionale in virtù dell'articolo 19, purché le regole nazionali siano equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe interne e non rendano eccessivamente difficile l'accesso al procedimento europeo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 861/2007
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 861/2007
- Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007
- Articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007
- Articolo 19 del regolamento (CE) n. 861/2007
Procedimento europeo per le controversie di modesta entità: spese in caso di soccombenza parziale
La Corte si pronuncia, in sede di rinvio pregiudiziale proposto dallo Svea hovrätt, sull’interpretazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007, relativo al procedimento europeo per le controversie di modesta entità. La controversia principale riguarda una domanda di rimborso delle spese processuali conseguente a una domanda risarcitoria accolta solo parzialmente.
Fatti e procedimento principale
Rebecka Jonsson aveva agito contro la Société du Journal L’Est Républicain chiedendo il risarcimento dei danni per l’uso, senza autorizzazione e senza indicazione del nome dell’autore, di un filmato e di un’immagine pubblicati sul sito del quotidiano. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte la domanda di merito e aveva disposto la compensazione delle spese.
La ricorrente in appello contestava soltanto il capo sulle spese, sostenendo che, essendo risultata soccombente solo in minima parte, avesse diritto alla rifusione integrale delle spese di primo grado. Il giudice del rinvio rilevava che il regolamento n. 861/2007 non disciplina espressamente la ripartizione delle spese in ipotesi di vittoria parziale e sottoponeva quindi due questioni pregiudiziali alla Corte.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 29 del regolamento n. 861/2007, secondo cui la parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali, determinate secondo il diritto nazionale;
- l’articolo 1, che istituisce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità per semplificare e accelerare le controversie transfrontaliere di modesta entità e ridurne i costi;
- l’articolo 2, paragrafo 1, che delimita il campo di applicazione alle controversie transfrontaliere civili e commerciali di valore non superiore a EUR 2.000;
- l’articolo 16, secondo cui la parte soccombente sopporta le spese processuali, ma il giudice non riconosce spese superflue o sproporzionate;
- l’articolo 19, che rinvia al diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento per quanto non disciplinato dal regolamento.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il tenore dell’articolo 16 non chiarisce se la nozione di "parte soccombente" comprenda anche la soccombenza solo parziale. Tuttavia, un’interpretazione estensiva in tal senso priverebbe la norma del suo effetto utile, poiché, in presenza di soccombenza parziale di una parte, anche l’altra parte sarebbe a sua volta parzialmente soccombente e il giudice non potrebbe individuare con certezza quale parte condannare alle spese ai sensi di tale disposizione.
La Corte aggiunge che, se il legislatore dell’Unione avesse inteso includere anche i casi di vittoria solo parziale, lo avrebbe previsto espressamente, soprattutto considerato che il regolamento realizza solo un’armonizzazione parziale delle regole procedurali.
Ne consegue che l’articolo 16 riguarda soltanto i casi di soccombenza totale. Nei casi di soccombenza solo parziale, il rinvio operato dall’articolo 19 al diritto processuale nazionale, letto alla luce del considerando 29, lascia agli Stati membri la disciplina della ripartizione delle spese. Tale autonomia processuale resta tuttavia soggetta ai principi di equivalenza ed effettività: le regole nazionali non devono essere meno favorevoli di quelle applicabili a situazioni interne analoghe e non devono scoraggiare l’uso del procedimento europeo imponendo al ricorrente, anche se ampiamente vittorioso, di sostenere comunque le proprie spese o una parte sostanziale di esse.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 16 del regolamento n. 861/2007 non osta a una normativa nazionale che, quando una parte sia solo parzialmente vittoriosa, consenta la compensazione delle spese processuali o la loro ripartizione tra le parti. In tale ipotesi, il giudice nazionale conserva, in linea di principio, la libertà di distribuire le spese secondo il diritto interno, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Principi utili per la pratica
Per gli operatori, la sentenza chiarisce che nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità:
- la regola di cui all’articolo 16 opera solo in caso di soccombenza totale;
- in caso di esito solo parzialmente favorevole, il tema delle spese è rimesso alla legge processuale nazionale;
- gli Stati membri possono prevedere compensazione o riparto delle spese, purché non discriminino le controversie transfrontaliere e non rendano eccessivamente oneroso l’accesso al procedimento europeo.
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