Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-131/16

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 14 febbraio 2019. — Regno del Belgio e Magnetrol International contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Belgio ha dato esecuzione – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegale e che dispone il recupero dell’aiuto versato – Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) – Esenzione degli utili in eccesso – Autonomia fiscale degli Stati membri – Nozione di regime di aiuti – Ulteriori misure di attuazione. — Cause T-131/16 e T-263/16

Giurisprudenza europea62016TJ0131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione sul regime belga degli utili in eccesso. Pur ribadendo che gli Stati membri devono esercitare la fiscalità diretta nel rispetto delle norme UE sugli aiuti di Stato, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia erroneamente qualificato la misura come “regime di aiuti” ai sensi del regolamento 2015/1589. In particolare, gli atti identificati non contenevano tutti gli elementi essenziali del regime e l’amministrazione belga disponeva di un potere discrezionale non meramente tecnico nell’adottare le decisioni anticipate. Di conseguenza, non poteva dirsi che il regime fosse applicabile senza ulteriori misure di attuazione.

Aiuti di Stato e fiscalità diretta: annullamento della decisione della Commissione sul regime belga di esenzione degli utili in eccesso per errata qualificazione come “regime di aiuti” ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589.

La questione giuridica

Se la Commissione avesse legittimamente qualificato il sistema belga delle esenzioni degli utili in eccesso come “regime di aiuti” ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589, in particolare: (i) identificando correttamente gli atti di base del regime; (ii) ritenendo che tali atti non richiedessero ulteriori misure di attuazione; (iii) ritenendo che le decisioni anticipate si limitassero a un’applicazione tecnica priva di discrezionalità; e (iv) considerando i beneficiari definiti in modo generale e astratto.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che la Commissione non può qualificare come “regime di aiuti” un insieme di decisioni anticipate fiscali se gli elementi essenziali della misura non risultano dagli atti di base indicati nella decisione e se la concessione delle esenzioni richiede ulteriori valutazioni discrezionali caso per caso da parte dell’amministrazione tributaria. Poiché nel caso belga gli atti richiamati non definivano in modo completo il metodo di calcolo, le condizioni di accesso e i beneficiari del regime, e poiché la prassi applicativa non era limitata a una mera esecuzione tecnica, manca il presupposto dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589; la decisione della Commissione è quindi annullata integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 2, paragrafi 1 e 6, TUE
  • Articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE
  • Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (CE) n. 794/2004
  • Code des impôts sur les revenus de 1992 (CIR 92)
  • Legge del 24 dicembre 2002
  • Legge del 21 giugno 2004

Aiuti di Stato e regime belga degli utili in eccesso

La pronuncia riguarda due ricorsi diretti proposti dal Regno del Belgio e da Magnetrol International contro la decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, con cui il sistema belga delle esenzioni degli utili in eccesso era stato qualificato come aiuto di Stato incompatibile e illegittimo, con conseguente ordine di recupero. Il Tribunale affronta in particolare la nozione di “regime di aiuti” e il rapporto tra autonomia fiscale nazionale e controllo europeo sugli aiuti di Stato.

Fatti e contesto normativo nazionale

In Belgio l’imposizione delle società è disciplinata dal CIR 92. La riforma del 2004 ha introdotto l’articolo 185, paragrafo 2, che recepisce il principio di libera concorrenza nelle transazioni infragruppo transfrontaliere e prevede una rettifica in aumento o in diminuzione degli utili imponibili. Secondo la Commissione, il sistema degli utili in eccesso si fondava non solo sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, ma anche sul preambolo della legge del 21 giugno 2004, sulla circolare amministrativa del 4 luglio 2006 e sulle risposte del Ministro delle Finanze a interrogazioni parlamentari. Tali atti sarebbero stati applicati dalla commissione di ruling per concedere esenzioni basate su una stima degli “utili in eccesso” rispetto a un utile di libera concorrenza.

Posizione della Commissione nella decisione impugnata

La Commissione aveva ritenuto che le esenzioni concesse mediante decisioni anticipate costituissero un regime di aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Secondo la sua ricostruzione, il regime era selettivo perché accessibile solo a entità belghe appartenenti a gruppi multinazionali, e conferiva un vantaggio poiché l’utile “in eccesso” non veniva tassato. La Commissione aveva inoltre ordinato il recupero degli aiuti presso i beneficiari, con applicazione di interessi secondo il regolamento (CE) n. 794/2004.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale raggruppa i motivi delle parti in quattro grandi nuclei:

  • asserita ingerenza della Commissione nelle competenze fiscali esclusive degli Stati membri;
  • errore nel ritenere che esistesse un “regime di aiuti” ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589;
  • erronea qualificazione delle decisioni anticipate come aiuti di Stato, per assenza di vantaggio e selettività;
  • illegittimità delle misure di recupero e dell’individuazione dei beneficiari. Il Tribunale, tuttavia, decide di accogliere i motivi relativi alla nozione di regime di aiuti, senza dover esaminare gli altri.

Autonomia fiscale degli Stati membri e controllo sugli aiuti di Stato

Il Tribunale ribadisce un principio consolidato: la fiscalità diretta resta di competenza degli Stati membri, ma tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione, compresa la disciplina sugli aiuti di Stato. Ne consegue che la Commissione è competente a verificare se una misura fiscale nazionale soddisfi le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il fatto che gli Stati membri possano definire criteri d’imposizione e ripartizione del carico fiscale non esclude il controllo europeo, quando una misura produca una differenza di trattamento selettiva tra imprese in situazione comparabile.

Nozione di “regime di aiuti” e requisito delle ulteriori misure di attuazione

Il punto decisivo della sentenza è l’applicazione dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589. Un regime di aiuti presuppone che gli aiuti individuali possano essere concessi senza ulteriori misure di attuazione e che gli elementi essenziali del regime risultino dagli atti di base, i quali devono definire i beneficiari in modo generale e astratto. Il Tribunale osserva che:

  • gli atti individuati dalla Commissione non contenevano tutti gli elementi essenziali del presunto regime;
  • il metodo di calcolo in due fasi degli utili in eccesso, incluso il ricorso al TNMM, non risultava da tali atti;
  • nemmeno i requisiti relativi a investimenti, creazione di posti di lavoro, centralizzazione o aumento di attività in Belgio emergevano dagli atti di base;
  • la definizione dei beneficiari era troppo indeterminata e non poteva ricavarsi dalla sola norma generale. Di conseguenza, la concessione delle esenzioni richiedeva necessariamente ulteriori misure di attuazione.

Potere discrezionale dell’amministrazione belga

Il Tribunale attribuisce rilievo alla prassi della commissione di ruling. Dalla legge del 24 dicembre 2002, dal preambolo della legge del 2004, dalla circolare del 2006 e dalle risposte ministeriali emerge che la rettifica in diminuzione veniva esaminata caso per caso, sulla base degli elementi forniti dal contribuente, con valutazione qualitativa e quantitativa della domanda. Questo significa che l’autorità tributaria non si limitava a un’applicazione tecnica automatica: disponeva di un effettivo margine di discrezionalità nella concessione delle decisioni anticipate, incompatibile con l’idea di un regime di aiuti immediatamente applicabile senza ulteriori misure di attuazione.

Insufficienza dell’asserito approccio sistematico

La Commissione aveva tentato di fondare la propria decisione anche su un preteso approccio sistematico emerso dall’esame di un campione di 22 decisioni su 66. Il Tribunale respinge questa impostazione per due ragioni principali:

  • la decisione impugnata non spiegava in modo sufficientemente convincente la selezione e rappresentatività del campione;
  • le decisioni esaminate riguardavano situazioni diverse e non riflettevano un modello uniforme, né sul piano dei fatti né sul metodo di calcolo. Il campione non bastava quindi a dimostrare l’esistenza di un regime applicato in modo sistematico e generale.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il sistema belga degli utili in eccesso costituisse un regime di aiuti. Accoglie dunque i motivi relativi all’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 e annulla integralmente la decisione impugnata, senza esaminare gli altri motivi. La Commissione è condannata alle spese, comprese quelle del procedimento sommario sostenute dal Belgio e da Magnetrol International; le spese dell’Irlanda restano a suo carico.

Principio affermato

La pronuncia chiarisce che, per qualificare una prassi fiscale nazionale come “regime di aiuti”, la Commissione deve dimostrare che gli atti di base definiscono compiutamente gli elementi essenziali della misura, i beneficiari e le condizioni di concessione, senza lasciare un potere discrezionale sostanziale all’amministrazione. In mancanza, e se la concessione degli effetti fiscali dipende da valutazioni caso per caso o da atti ulteriori, non ricorre un regime di aiuti ai sensi del regolamento 2015/1589.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statofiscalità direttatax rulingprezzi di trasferimentorecupero degli aiuti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.