Corte di giustizia, Sentenza C-531/17
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019. — Vetsch Int. Transporte GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 143, paragrafo 1, lettera d) – Esenzioni dall’IVA all’importazione – Importazioni seguite da un trasferimento intracomunitario – Cessione intracomunitaria successiva – Evasione fiscale – Diniego dell’esenzione – Presupposti. — Causa C-531/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che l’esenzione dall’IVA all’importazione in caso di importazioni seguite da trasferimento intracomunitario dipende dalla liceità e dalle condizioni dell’operazione che collega importazione e trasferimento, non da eventuali frodi commesse in un passaggio successivo e distinto della catena. Se la frode è realizzata in un altro Stato membro nell’ambito di una successiva cessione intracomunitaria, spetta alle autorità di quello Stato negare l’agevolazione relativa a quell’operazione. La seconda questione è stata dichiarata irricevibile perché ipotetica.
IVA all’importazione: l’esenzione ex articolo 143, lettera d), della direttiva 2006/112 non può essere negata per una frode commessa dal destinatario in un’operazione successiva e non collegata al trasferimento intracomunitario
La questione giuridica
Se l’esenzione dall’IVA all’importazione prevista dall’articolo 143, lettera d), della direttiva IVA e dall’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA modificata debba essere negata quando, dopo l’importazione seguita da trasferimento intracomunitario, il destinatario di tale trasferimento commetta un’evasione fiscale in un’operazione successiva e distinta; e, in caso affermativo, se sia rilevante che tale intento fraudolento esistesse già al momento del trasferimento.
Principio di diritto
L’esenzione dall’IVA all’importazione prevista dall’articolo 143, lettera d), della direttiva 2006/112, come modificata, non può essere negata all’importatore/debitore dell’imposta quando la frode è commessa dal destinatario del successivo trasferimento intracomunitario in un’operazione ulteriore, autonoma e non collegata al trasferimento che condiziona l’esenzione, salvo che l’importatore sapesse o avrebbe dovuto sapere che tale operazione successiva rientrava in una frode del destinatario. La frode deve essere sanzionata nello Stato membro in cui è stata commessa e non può automaticamente travolgere l’esenzione dell’importazione precedente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2009/69/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 17, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 138 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 143, lettera d), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 143, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 143, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 201 direttiva 2006/112/CE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)
- Umsatzsteuergesetz 1994 (diritto austriaco)
Esenzione dall’IVA all’importazione in caso di frode successiva nella catena delle operazioni
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in materia di IVA, connesso a importazioni dalla Svizzera in Austria seguite da trasferimenti intracomunitari verso la Bulgaria. La Corte è chiamata a stabilire se la frode commessa successivamente dal destinatario delle merci, in un’operazione ulteriore e autonoma, possa incidere sull’esenzione dall’IVA all’importazione spettante all’importatore.
Fatti e procedimento principale
La Vetsch Int. Transporte GmbH, società austriaca di trasporto, aveva presentato dichiarazioni di immissione in libera pratica per merci importate dalla Svizzera, agendo come rappresentante indiretto di due società bulgare. Per tali importazioni aveva chiesto l’esenzione dall’IVA all’importazione, che era stata inizialmente riconosciuta.
Successivamente l’ufficio doganale ha ritenuto non soddisfatti i presupposti dell’esenzione e ha richiesto il pagamento dell’IVA all’importazione, sulla base dell’articolo 204, paragrafo 1, del codice doganale. I giudici nazionali hanno accertato che i destinatari bulgari avevano effettivamente ricevuto le merci e avevano dichiarato l’acquisto intracomunitario in Bulgaria, ma avrebbero poi commesso un’evasione fiscale in una fase successiva, dichiarando indebitamente una nuova cessione intracomunitaria esente verso la Vetsch.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le importazioni di beni;
- l’articolo 17, paragrafo 1, che assimila a cessione a titolo oneroso il trasferimento di beni a destinazione di un altro Stato membro;
- l’articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), sulle esenzioni delle cessioni intracomunitarie e dei trasferimenti assimilati;
- l’articolo 143, lettera d), e, per il periodo successivo alla modifica, l’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), nonché il paragrafo 2, della direttiva IVA modificata;
- l’articolo 201, che individua il debitore dell’IVA all’importazione.
È citata inoltre la direttiva 2009/69/CE, che ha modificato la direttiva IVA, e il regolamento n. 2913/92 (codice doganale comunitario), oltre alle disposizioni interne austriache richiamate dal giudice nazionale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
- se l’esenzione dall’IVA all’importazione debba essere negata quando la frode è commessa dal destinatario del trasferimento intracomunitario in un’operazione successiva e non collegata al trasferimento che giustifica l’esenzione;
- se rilevi, ai fini di tale risposta, che il destinatario avesse già al momento del trasferimento l’intenzione di commettere la frode successiva.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che l’esenzione dell’importazione prevista dall’articolo 143, lettera d), è subordinata al fatto che la cessione o il trasferimento successivo sia esente ai sensi dell’articolo 138. Si tratta di una logica di "doppia esenzione": l’importazione è esente perché l’operazione successiva, collegata ad essa, è anch’essa esente.
Tuttavia, nel caso di specie, la frode non riguarda il trasferimento intracomunitario che condiziona l’esenzione dell’importazione, bensì una cessione successiva, distinta e autonoma, effettuata in Bulgaria. La Corte qualifica dunque le due operazioni come indipendenti tra loro.
Ne consegue che la frode commessa in Bulgaria deve essere sanzionata dalle autorità bulgare con il diniego dell’esenzione relativa a quella specifica operazione, senza ripercussioni automatiche sull’esenzione dell’importazione avvenuta in Austria. L’esenzione all’importazione può essere esclusa solo se l’importatore sapeva o avrebbe dovuto sapere che la successiva operazione rientrava in una frode del destinatario; nella specie, il giudice del rinvio non aveva accertato alcun elemento in tal senso.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 143, lettera d), della direttiva 2006/112 e l’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA modificata devono essere interpretati nel senso che l’esenzione dall’IVA all’importazione non può essere negata all’importatore/debitore quando:
- il destinatario del trasferimento intracomunitario commette una frode in un’operazione successiva, non collegata al trasferimento medesimo;
- non vi sono elementi per ritenere che l’importatore sapesse o avrebbe dovuto sapere che tale operazione successiva rientrava in una frode.
La seconda questione è dichiarata irricevibile perché ipotetica, non essendo stata dimostrata nel procedimento principale l’esistenza dell’intenzione fraudolenta al momento del trasferimento.
Principio affermato
La frode in un’operazione successiva e autonoma rispetto al trasferimento intracomunitario non priva l’importatore dell’esenzione dall’IVA all’importazione, salvo partecipazione o consapevolezza dell’importatore rispetto a tale frode. Il sistema dell’articolo 143, lettera d), opera per operazioni collegate ma non consente di estendere al passato le conseguenze di un’evasione successiva commessa in un diverso Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-345/17
- Sentenza · 14 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-423/17
- Sentenza · 14 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-554/17
- Sentenza · 14 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-562/17
- Sentenza · 14 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-630/17
- Sentenza · 14 feb 2019Tribunale, Sentenza T-131/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →