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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-562/17

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019. — Nestrade SA contro Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) e Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional. — Rinvio pregiudiziale – Tredicesima direttiva 86/560/CEE – Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Principi di equivalenza e di effettività – Impresa non stabilita nell’Unione europea – Decisione anteriore e definitiva di diniego del rimborso dell’IVA – Numero di identificazione IVA errato. — Causa C-562/17

Giurisprudenza europea62017CJ0562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una domanda di rimborso IVA presentata da una società svizzera e respinta in parte dall’amministrazione spagnola per effetto di una precedente decisione definitiva. Ha chiarito che, per i soggetti non stabiliti nell’Unione, la disciplina rilevante è quella della tredicesima direttiva e che gli Stati membri possono fissare termini per la rettifica di fatture errate. Resta però necessario che tali regole nazionali rispettino i principi di equivalenza ed effettività, verifica rimessa al giudice del rinvio.

Rimborso IVA a soggetto passivo stabilito in paese terzo: compatibilità con il diritto UE di un termine nazionale che impedisce la rettifica tardiva di fatture errate dopo il diniego definitivo.

La questione giuridica

Se la tredicesima direttiva 86/560/CEE osti a una normativa/prassi nazionale che, ai fini del rimborso dell’IVA a un soggetto non stabilito nell’Unione, limita nel tempo la rettifica di fatture erronee (in particolare del numero di identificazione IVA) quando una precedente decisione di diniego del rimborso sia divenuta definitiva; e se, in tale contesto, rilevino i principi di equivalenza ed effettività.

Principio di diritto

La tredicesima direttiva 86/560/CEE non osta a che uno Stato membro preveda un termine oltre il quale non è più possibile rettificare fatture erronee, anche quanto al numero di identificazione IVA, ai fini del rimborso dell’IVA a soggetti stabiliti in un paese terzo; tuttavia tale limite è ammissibile solo se rispetta i principi di equivalenza e di effettività, la cui verifica concreta spetta al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Tredicesima direttiva 86/560/CEE
  • Articolo 2 della tredicesima direttiva 86/560/CEE
  • Articolo 3 della tredicesima direttiva 86/560/CEE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 170 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 171 della direttiva 2006/112/CE
  • Sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 17, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE

Rimborso IVA a soggetto passivo stabilito in paese terzo: rettifica tardiva di fatture e limiti nazionali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Audiencia Nacional (Spagna) in materia di rimborso dell’IVA a favore di un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea, precisamente una società con sede in Svizzera. Il tema centrale è se il diritto dell’Unione consenta a uno Stato membro di impedire, per effetto di una decisione amministrativa definitiva e di un termine nazionale, la rettifica di fatture erronee ai fini del rimborso.

Fatti e procedimento principale

La Nestrade SA aveva chiesto all’AEAT il rimborso dell’IVA assolta in Spagna su acquisti di beni effettuati presso Hero España SA. Le fatture originarie indicavano un numero di identificazione IVA olandese, mentre avrebbe dovuto essere indicato quello svizzero. Dopo una richiesta di integrazione documentale, l’amministrazione spagnola negava il rimborso per il terzo e quarto trimestre 2009 con decisione del 5 aprile 2011, divenuta definitiva il 14 maggio 2011.

Successivamente, in una nuova domanda di rimborso presentata il 5 agosto 2011, la Nestrade produceva fatture rettificative. L’AEAT concedeva il rimborso per altri periodi, ma manteneva il diniego per il terzo e quarto trimestre 2009 richiamando la precedente decisione definitiva. Il Tribunal Económico-Administrativo Central confermava il diniego per autorità di cosa giudicata amministrativa, e la Nestrade proponeva ricorso giurisdizionale.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se la giurisprudenza derivante da Petroma Transports dovesse essere temperata nel caso in cui l’amministrazione avesse già in parte le informazioni necessarie e il contribuente non fosse stato negligente;
  • se l’eventuale applicazione della sentenza Senatex imponesse di annullare l’atto amministrativo che negava il rimborso, pur essendo intervenuta una precedente decisione definitiva in un diverso procedimento amministrativo.

La Corte ha riformulato il quesito in termini più generali: se la tredicesima direttiva osti a che uno Stato membro limiti nel tempo la possibilità di rettificare fatture erronee, come la correzione del numero di identificazione IVA, ai fini del rimborso dell’IVA.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 2 della tredicesima direttiva 86/560/CEE, che riconosce il diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, che attribuisce agli Stati membri il potere di stabilire le modalità di presentazione della domanda e gli obblighi necessari per valutarne la fondatezza;
  • gli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE, rilevando però che, per i soggetti stabiliti in paesi terzi, la tredicesima direttiva costituisce una lex specialis;
  • la sesta direttiva 77/388/CEE, richiamata solo in via sistematica e giurisprudenziale.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto precisato che la controversia non riguardava l’efficacia temporale delle rettifiche di fattura in sé, come nella causa Senatex, bensì la possibilità per il diritto nazionale di fissare un termine oltre il quale le fatture erronee non possono più essere corrette ai fini del rimborso.

Ha osservato che la tredicesima direttiva non disciplina direttamente tali limiti temporali. Poiché l’articolo 3, paragrafo 1, rimette agli Stati membri la definizione delle modalità di domanda e degli obblighi documentali, l’eventuale previsione di un termine per rettificare fatture erronee rientra nell’autonomia procedurale nazionale. Tuttavia, questa autonomia è vincolata ai principi di equivalenza ed effettività.

Sul principio di equivalenza, la Corte non ha ravvisato elementi per ritenere che l’articolo 219 del codice generale delle imposte spagnolo fosse applicato in modo diverso a seconda che il diritto derivasse dal diritto UE o dal diritto interno. Nemmeno la diversa gestione di periodi d’imposta differenti è stata ritenuta sufficiente a dimostrare una violazione di tale principio.

Quanto al principio di effettività, la Corte ha ricordato che i termini di decadenza, se ragionevoli, sono compatibili con il diritto dell’Unione in quanto tutelano la certezza del diritto. Nel caso concreto, la Nestrade aveva ricevuto la richiesta di fatture corrette, ma non le aveva prodotte tempestivamente, né aveva impugnato la decisione di diniego prima che divenisse definitiva. Perciò, salva verifica del giudice nazionale, non risultava che l’esercizio del diritto al rimborso fosse stato reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile.

La Corte ha inoltre precisato che, se l’amministrazione dispone delle informazioni necessarie, non può imporre condizioni supplementari tali da svuotare il diritto al rimborso; ma nel caso di specie sembrava che l’AEAT non disponesse dei dati sufficienti per valutare il diritto al rimborso sulla base delle sole informazioni già acquisite in altre procedure, circostanza da verificare dal giudice del rinvio.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che la tredicesima direttiva 86/560/CEE non osta a una normativa nazionale che limiti nel tempo la possibilità di rettificare fatture erronee, compresa la correzione del numero di identificazione IVA indicato sulla fattura, ai fini dell’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA. Tale soluzione è però subordinata al rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, la cui concreta verifica spetta al giudice nazionale.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, per i rimborsi IVA richiesti da soggetti stabiliti fuori dall’Unione, gli Stati membri dispongono di un margine procedurale significativo nella disciplina delle correzioni documentali. Tale margine non è tuttavia illimitato: i termini nazionali non possono discriminare tra diritti UE e diritti interni né rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al rimborso. In presenza di una decisione amministrativa definitiva, la rettifica tardiva può quindi essere preclusa, se ciò è coerente con questi parametri.

Come è indicizzato

Materieivarimborso dell'ivasoggetti passivi non stabiliti nell'unioneprincipio di equivalenzaprincipio di effettività

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