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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-345/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019. — Causa promossa da Sergejs Buivids. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 3 – Ambito di applicazione – Registrazione video di agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali all’interno di un commissariato di polizia – Pubblicazione su un sito Internet di video – Articolo 9 – Trattamento di dati personali a scopi esclusivamente giornalistici – Nozione – Libertà d’espressione – Tutela della vita privata. — Causa C-345/17

Giurisprudenza europea62017CJ0345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che filmare agenti di polizia identificabili in un commissariato e caricare il video su YouTube integra un trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE. La circostanza che si tratti di funzionari pubblici o di una registrazione una tantum non esclude l’applicazione della disciplina. La nozione di attività giornalistica va interpretata in senso ampio e può includere anche chi non è giornalista professionista, ma solo se l’obiettivo esclusivo è diffondere informazioni, opinioni o idee.

Trattamento dei dati personali mediante ripresa video e pubblicazione online di agenti di polizia: applicabilità della direttiva 95/46/CE e nozione di trattamento "esclusivamente a scopi giornalistici"

La questione giuridica

Se la registrazione video di agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la successiva pubblicazione del video su un sito Internet rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46/CE; e se tali attività possano essere qualificate come trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici ai sensi dell’articolo 9 della direttiva.

Principio di diritto

La Corte afferma che la registrazione video di agenti di polizia identificabili all’interno di un commissariato e la pubblicazione del video su una piattaforma online costituiscono un trattamento di dati personali rientrante nell’articolo 3 della direttiva 95/46/CE, anche se la registrazione è isolata e riguarda funzionari pubblici. Tale trattamento può rientrare nell’esenzione/deroga dell’articolo 9 solo se, alla luce del contenuto e delle circostanze concrete, la registrazione e la pubblicazione hanno come unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee; la verifica spetta al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 95/46/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 2 della direttiva 95/46/CE
  • Articolo 3 della direttiva 95/46/CE
  • Articolo 7 della direttiva 95/46/CE
  • Articolo 9 della direttiva 95/46/CE
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 8 e 11
  • CEDU, articoli 8 e 10

Trattamento di dati personali e attività giornalistiche nel caso Buivids

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Corte suprema lettone) sull’interpretazione della direttiva 95/46/CE in relazione alla ripresa video di agenti di polizia all’interno di un commissariato e alla successiva pubblicazione del filmato su YouTube. Il caso offre indicazioni rilevanti per la tutela della vita privata, la protezione dei dati e la libertà di espressione in ambiente digitale.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Sergejs Buivids aveva filmato, all’interno di un commissariato della polizia nazionale lettone, la raccolta della propria deposizione nell’ambito di un procedimento per illecito amministrativo. Il video mostrava alcuni agenti di polizia e le attività svolte nel commissariato; in seguito fu pubblicato sul sito www.youtube.com, piattaforma che consente agli utenti di caricare, vedere e condividere contenuti video.

L’Agenzia nazionale per la protezione dei dati dichiarò che Buivids aveva violato la normativa lettone sulla protezione dei dati, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, della legge nazionale, perché non aveva informato gli agenti interessati della finalità del trattamento dei loro dati personali. Il ricorrente impugnò la decisione, sostenendo di voler attirare l’attenzione dell’opinione pubblica su una condotta illegittima della polizia.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio domandava essenzialmente:

  • se la registrazione video di agenti di polizia in un commissariato e la sua pubblicazione online rientrassero nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46/CE;
  • se tali attività potessero essere qualificate come trattamento di dati personali "a scopi giornalistici" ai sensi dell’articolo 9 della direttiva.

Normativa rilevante

La Corte richiama soprattutto:

  • la direttiva 95/46/CE, in particolare gli articoli 2, 3, 7 e 9;
  • i considerando 2, 14, 15, 17, 27 e 37 della direttiva;
  • la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 7, 8 e 11;
  • la CEDU, in particolare gli articoli 8 e 10;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte: ambito di applicazione dell’articolo 3

La Corte rileva anzitutto che l’immagine di una persona registrata da una telecamera costituisce un dato personale se consente di identificarla. Nel caso concreto, dal video risultavano visibili e udibili gli agenti di polizia, sicché le immagini registrate integravano dati personali.

La registrazione video, effettuata con fotocamera digitale e memorizzata su un dispositivo di registrazione, costituisce un trattamento automatizzato di dati personali. Inoltre, la pubblicazione del video su Internet equivale a un’operazione di diffusione o messa a disposizione di dati personali, anch’essa riconducibile alla nozione di trattamento ai sensi della direttiva.

La Corte esclude che si applichino le eccezioni dell’articolo 3, paragrafo 2:

  • non si tratta di attività estranee al campo di applicazione del diritto dell’Unione;
  • non si tratta di trattamento effettuato per scopi esclusivamente personali o domestici, perché la pubblicazione su una piattaforma accessibile a un numero indefinito di persone rende i dati disponibili al pubblico.

La Corte precisa inoltre che la qualità di funzionari pubblici degli interessati non esclude la qualificazione di dato personale, e che la direttiva non prevede un’esclusione generale per i trattamenti riguardanti funzionari.

Ragionamento della Corte: nozione di trattamento a scopi giornalistici

Quanto all’articolo 9, la Corte ribadisce che la nozione di attività giornalistiche deve essere interpretata in senso ampio, tenendo conto dell’importanza della libertà di espressione in una società democratica. La protezione non è riservata ai soli giornalisti professionisti: può riguardare chiunque svolga un’attività diretta a divulgare al pubblico informazioni, opinioni o idee.

Il fatto che la pubblicazione avvenga su Internet non esclude di per sé la qualificazione giornalistica, poiché il mezzo di diffusione non è determinante. Tuttavia, non ogni pubblicazione online di dati personali rientra automaticamente nell’articolo 9.

Spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, la registrazione e la pubblicazione avessero come unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee. La Corte osserva che il ricorrente affermava di voler denunciare condotte irregolari della polizia, ma chiarisce che l’effettiva irregolarità dei fatti denunciati non è una condizione per l’applicazione dell’articolo 9.

La deroga giornalistica opera solo nei limiti necessari a conciliare libertà di espressione e diritto alla vita privata; occorre quindi una ponderazione concreta, in linea anche con la giurisprudenza della Corte EDU.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • la registrazione video di agenti di polizia all’interno di un commissariato e la pubblicazione del video su un sito Internet rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46/CE;
  • tali attività possono costituire un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici ai sensi dell’articolo 9, purché risulti che la registrazione e la pubblicazione abbiano come unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Principi affermati per la pratica

La sentenza è rilevante perché conferma che:

  • anche una ripresa occasionale di persone identificabili può costituire trattamento di dati personali;
  • la pubblicazione su piattaforme video online integra normalmente un trattamento rilevante ai fini della disciplina privacy;
  • il fatto che i soggetti ripresi siano agenti di polizia o funzionari pubblici non sottrae automaticamente il trattamento alla normativa;
  • l’eccezione giornalistica è interpretata in modo ampio, ma richiede una finalità esclusiva di informazione al pubblico;
  • la valutazione finale dipende dal bilanciamento concreto tra privacy e libertà di espressione, demandato al giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalilibertà di espressioneattività giornalistiche onlinevideosorveglianza e registrazioni audiovisivetutela della vita privata

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