Cassazione Penale, Sentenza n. 37939/2025 del 21/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Modena che confermava/parzialmente riformava il sequestro preventivo disposto sul patrimonio delle società del gruppo Ares e, per equivalente, sui beni dei due indagati, in relazione a presunti reati tributari (art. 3 d.lgs. n. 74/2000) per imputazione fittizia di ricavi a società estere. I motivi di ricorso denunciavano: (i) mancata/insufficiente valutazione dei documenti prodotti dalla difesa attestanti la reale operatività delle società estere; (ii) carenza di motivazione e di elementi probatori concreti (fumus commissi delicti) circa la produzione in Italia e il trasferimento all'estero dei beni/ricavi; (iii) errore nella determinazione del profitto del reato per omissione del computo delle spese operative; (iv) errata attribuzione a Miceli di responsabilità omissiva senza individuare la posizione di garanzia e i poteri effettivi, e discrasia tra imputazione commissiva originaria e qualificazione omissiva fatta dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha ritenuto parzialmente fondati i ricorsi. Ha dichiarato infondate le doglianze relative all'omesso esame dei documenti che attestate l'operatività preesistente del gruppo Ares, poiché il Tribunale aveva già considerato tale operatività. Ha però accolto i motivi principali: l'ordinanza impugnata è carente nella indicazione di concreti elementi probatori sul punto fondamentale del fumus commissi delicti (mancata individuazione, anche parziale, dei veicoli prodotti in Italia e del loro trasferimento all'estero), perciò la contestazione risulta priva di sufficiente concretezza a fondamento del sequestro. Inoltre la Corte ha rilevato insufficiente motivazione nella determinazione del profitto del reato per non avere considerato le "operating expenses" risultanti dal bilancio consolidato e ha ritenuto illegittima l'estensione del sequestro a carico di Giuseppe Miceli in assenza di chiara correlazione fra addebito (commissivo) e ricostruzione del Tribunale (omissiva) e senza indicazione dei poteri/doveri di garanzia. Per questi profili la Corte ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice utilizzata per la contestazione di frode fiscale tramite operazioni simulate e imputazione fittizia di ricavi: la Corte conferma la possibilità di inquadrare la vicenda in questa fattispecie ma richiede elementi concreti sul fumus commissi delicti
art. 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 74 del 2000
Definisce le "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" e include espressamente le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; rilevante per distinguere le fattispecie simulatrici dall'istituto dell'abuso del diritto
art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
"In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"
Stabilisce il criterio tributario per imputare redditi a chi è l'effettivo possessore e richiede presunzioni gravi, precise e concordanti: la Corte lo utilizza per spiegare che l'imputazione fittizia rientra in una disciplina tributaria specifica
art. 10-bis, legge n. 212 del 2000 (comma 12 e 13)
"[Comma 12] In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando le violazioni di specifiche disposizioni tributarie"; "[Comma 13] Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie"
La Corte chiarisce che la disciplina dell'abuso del diritto (e la relativa esclusione di punibilità) ha applicazione residuale e non opera quando i fatti integrano fattispecie fraudolente o simulate disciplinate dal d.lgs. n. 74/2000
art. 273 cod. proc. pen.
Riferimento al grado di persuasività richiesto per misure personali; la Corte distingue il diverso livello richiesto per misure reali (sequestro) e sottolinea comunque l'esigenza di elementi indiziari concreti e persuasivi
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'effetto dell'annullamento e il rinvio per nuovo esame: la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato al Tribunale di Modena ai sensi del comma 5
artt. 125, 309 comma 9, 321 e 178 lett. b) cod. proc. pen.
Richiamate nel ricorso/decisione per questioni di motivazione e competenze procedurali: ad es. art. 309(9) e 321 relativi al riesame e alla necessità di motivazione del giudice; la Corte valuta la correttezza procedurale del riesame
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo a fini di confisca in reati tributari basati su imputazione fittizia di ricavi, il giudice deve indicare elementi concreti e persuasivi (anche indiziari) che colleghino la produzione in Italia e il successivo trasferimento all'estero ai soggetti imputati; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La qualificazione tributaria dell'imputazione fittizia (art. 37 d.P.R. 600/1973) e la disciplina dell'abuso del diritto (art. 10-bis legge n. 212/2000) sono ambiti distinti: quando sussistono operazioni simulate o soggetti fittiziamente interposti prevalgono le norme penali tributarie e la deroga di punibilità per abuso non trova applicazione.
- Nella quantificazione del profitto del reato utile ai fini del sequestro/confisca occorre una motivazione chiara e il computo deve considerare le spese operative effettive (es. costi del personale e operating expenses) oltre ai costi delle vendite, al fine di non sovrastimare l'importo sequestrabile.
- Prima di estendere misure reali a dirigenti o amministratori è necessario individuare con precisione la fonte e il contenuto dei poteri/doveri di garanzia: l'attribuzione di responsabilità omissiva richiede prova dei poteri impeditivi o di controllo in capo al soggetto.
- Il giudice del riesame non può ricostruire autonomamente fatti con contenuti sostanzialmente diversi rispetto all'imputazione originaria formulata dal pubblico ministero; modifiche rilevanti della qualificazione fattuale richiedono iniziativa o adeguata modifica dell'accusa.
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