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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19896/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale per superamento dei limiti di velocità ex art. 142, comma 8, CdS, cui seguiva ordinanza-ingiunzione prefettizia. La società opponeva l'atto davanti al Giudice di Pace, che rigettava; in appello il Tribunale confermava il rigetto ritenendo provati agli atti l'omologazione dell'apparecchio di rilevazione e la sua taratura periodica, nonché il test di funzionamento effettuato dall'agente prima delle rilevazioni. In Cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 45, comma 4, CdS, sostenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, gli autovelox devono essere sottoposti a distinte verifiche di taratura e di corretto funzionamento, e che l'assenza di tali certificazioni comporterebbe l'annullamento della sanzione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'onere di provare costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo incomba sulla P.A. e che la prova del corretto funzionamento non possa essere desunta dal solo verbale o dalla mera percezione dell'agente. La Prefettura è rimasta intimata e non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, in presenza di contestazioni sull'affidabilità dell'apparecchio, la pubblica amministrazione deve fornire la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. Nel caso concreto il giudice d'appello aveva accertato che dagli atti risultavano sia l'omologazione sia la taratura periodica dell'autovelox; ciò è stato ritenuto sufficiente a integrare la prova del corretto funzionamento dell'apparato e, quindi, della legittimità della sanzione. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Disposizione sanzionatoria richiamata quale base della violazione per superamento dei limiti di velocità.

  • art. 45, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di verifiche di taratura e funzionamento degli strumenti di misurazione della velocità.

  • art. 45, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva verifiche periodiche di funzionalità e taratura delle apparecchiature di misurazione della velocità.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, in presenza di contestazione, grava sulla pubblica amministrazione la prova dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dell'apparecchio; solo dopo tale prova può operare l'onere della prova contraria in capo al sanzionato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che regolano il controllo degli strumenti di rilevazione della velocità, tali apparecchi devono essere assistiti da verifiche periodiche di funzionalità e taratura, la cui esistenza deve essere accertata dal giudice in caso di contestazione.
  • In materia di sanzioni per eccesso di velocità, non è sufficiente la sola omologazione dell'apparecchio: occorre anche la prova della taratura periodica e del corretto funzionamento dello strumento.
  • La prova del corretto funzionamento dell'autovelox non può essere desunta dal solo verbale di contestazione né dalla mera percezione degli agenti operanti, poiché tale attestazione non gode di fede privilegiata in ordine a circostanze percepite sensorialmente al momento della rilevazione.
  • Quando la pubblica amministrazione dimostri omologazione iniziale e taratura periodica dell'apparecchio, tali elementi sono idonei a integrare la prova del corretto funzionamento, e spetta al sanzionato fornire la prova contraria.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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