Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2531/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, Sez. I, 24 marzo 2025, n. 133, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento della determina AGIR n. 627 dell'11 novembre 2024, di aggiudicazione dell'appalto del servizio di igiene urbana del comune di Alanno, e di tutti gli atti presupposti.

Giustizia amministrativa202505071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, sede di Pescara, che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di igiene urbana del Comune di Alanno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante, seconda classificata, ha impugnato la sentenza di primo grado riproponendo censure dirette contro l'offerta tecnica dell'aggiudicataria. In primo luogo ha sostenuto che l'offerta fosse carente quanto all'indicazione dell'impronta ecologica dei servizi e dovesse essere esclusa, oppure ricevere zero punti, in relazione al sub-criterio 1 del fascicolo 6. In secondo luogo ha dedotto che l'aggiudicataria dovesse essere esclusa, o comunque ricevere zero punti, per non avere formalmente indicato la qualificazione AgID dell'applicazione informativa e l'iscrizione del fornitore all'AgID Cloud Marketplace, richieste dal sub-criterio 4 del fascicolo 5. In terzo luogo ha contestato la mancata esclusione o decurtazione del punteggio per l'omessa redazione della tabella riepilogativa relativa agli obblighi e agli standard del TQRIF, nonché per la contraddizione tra il riferimento allo schema regolatorio III contenuto nella scheda telematica e quello allo schema IV contenuto nell'offerta, con riguardo al sub-criterio 4 del fascicolo 4. Infine ha contestato l'affermazione del TAR secondo cui la richiesta di riduzione a zero dei punteggi avrebbe comportato un'inammissibile sostituzione del giudice alla commissione di gara.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto all'impronta ecologica, ha ritenuto che la sua mancata o insufficiente specificazione non rendesse indeterminata l'offerta, poiché le prestazioni contrattuali restavano individuabili e l'impatto ambientale costituiva un elemento qualitativo accessorio, rilevante ai fini del punteggio ma non essenziale per la determinatezza dell'offerta. L'art. 107, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023 e le clausole della lex specialis sulle offerte non conformi non comportano l'esclusione per qualsiasi difformità, dovendo essere interpretati alla luce della tassatività delle cause di esclusione e riferiti alle carenze di elementi essenziali tali da determinare incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta. La commissione aveva comunque attribuito all'aggiudicataria un punteggio molto basso, pari a 0,5 su 5, e tale valutazione non risultava affetta da arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza o travisamento. Quanto all'applicazione informativa, la lex specialis richiedeva la presenza sostanziale della qualificazione AgID e dell'iscrizione del fornitore al relativo Marketplace, non una loro indicazione formale a pena di esclusione. Poiché l'applicazione possedeva tali caratteristiche già al momento della presentazione dell'offerta ed era stata compiutamente descritta, non sussisteva la dedotta carenza. Quanto alla tabella TQRIF, il Collegio ha ritenuto che essa costituisse una modalità formale di esteriorizzazione delle informazioni, mentre l'obbligo sostanziale riguardava l'indicazione degli obblighi e degli standard e del loro rispetto. L'offerta conteneva tali elementi in un apposito paragrafo; la mancata organizzazione in forma tabellare non rendeva l'offerta indeterminata né imponeva l'attribuzione di zero punti. Il riferimento allo schema regolatorio IV, difforme dal riferimento allo schema III, è stato qualificato come mero errore materiale, non idoneo a sviare la commissione, che poteva ricavare dall'offerta l'effettiva adesione allo schema III. Le valutazioni della commissione sui punteggi, espressione di discrezionalità tecnica, non sono sindacabili in modo sostitutivo e possono essere censurate solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento, vizi non riscontrati. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del secondo grado in favore di AGIR, liquidate in euro 6.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    Il principio di tassatività delle cause di esclusione impone di interpretare le clausole escludenti in modo da limitarne l'applicazione alle carenze di elementi essenziali dell'offerta che determinino incertezza assoluta sul suo contenuto.

  • art. 107, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

    L'obbligo della stazione appaltante di verificare la conformità dell'offerta ai documenti di gara descrive l'ordine logico della valutazione, ma non implica che ogni difformità, anche relativa a elementi accessori o formali, comporti automaticamente l'esclusione.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato orienta l'interpretazione della lex specialis in senso non formalistico, evitando che carenze meramente estrinseche vanifichino il perseguimento dell'obiettivo sostanziale della gara in assenza di effettive ragioni ostative.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Il principio della fiducia impedisce di penalizzare gli operatori economici per mere carenze formali quando siano soddisfatti nella sostanza i requisiti e gli obiettivi richiesti dalla disciplina di gara.

  • art. 17 del disciplinare di gara

    L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

    La clausola deve essere interpretata in coerenza con la tassatività delle cause di esclusione e riferita alla mancanza di elementi essenziali o a difformità tali da rendere l'offerta indeterminata.

  • art. 22.2 del disciplinare di gara

    Presentazione di offerte parziali […] oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara.

    La clausola escludente non opera per qualsiasi irregolarità formale, ma per incompletezze o difformità sostanziali che incidano sulla determinatezza dell'offerta.

  • art. 20.1 del disciplinare di gara

    La disciplina dei criteri e sub-criteri di valutazione consente di distinguere gli elementi essenziali dell'offerta dalle componenti qualitative accessorie, la cui carenza rileva ai fini del punteggio e non necessariamente dell'esclusione.

  • art. 74 c.p.a.

  • art. 120 c.p.a.

  • delibera ARERA n. 15/2022

    Il riferimento agli obblighi e agli standard del TQRIF costituisce parametro di valutazione dell'offerta tecnica; la loro rappresentazione in una specifica forma grafica non è stata ritenuta essenziale quando il contenuto informativo sia comunque presente.

Massime di principio

  • In applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, la carenza dell'offerta tecnica comporta l'esclusione solo quando riguardi elementi essenziali e determini un'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta, oppure quando una specifica clausola della lex specialis tipizzi una situazione sostanzialmente equivalente; la mera incompletezza relativa a un elemento qualitativo accessorio non è sufficiente.
  • L'obbligo di verificare la conformità dell'offerta ai documenti di gara non significa che ogni difformità, anche formale o relativa a elementi accessori, determini automaticamente l'esclusione: la lex specialis deve essere interpretata distinguendo tra requisiti sostanziali dell'offerta e modalità estrinseche di rappresentazione.
  • Nel vigore dei principi del risultato e della fiducia, quando la lex specialis richieda un determinato contenuto sostanziale senza imporre espressamente una specifica forma di rappresentazione a pena di esclusione, la stazione appaltante deve valorizzare la presenza effettiva dell'informazione richiesta, non la sua veste formale.
  • La valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di arbitrarietà, manifesta irragionevolezza, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione.
  • Un errore materiale contenuto nell'offerta non determina l'esclusione quando, attraverso la lettura complessiva dell'offerta, il significato effettivamente voluto dall'offerente resti univocamente ricostruibile e l'errore non sia idoneo a sviare la valutazione della commissione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.