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Sentenza

Sentenza n. 2332/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note endoprocedimentali relative alla stima del danno paesaggistico e al procedimento per l’applicazione della sanzione paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato alcune note dell’Assessorato regionale dei beni culturali e della Soprintendenza di Trapani, adottate nell’ambito di un procedimento sanzionatorio paesaggistico concernente immobili siti a Pantelleria, già oggetto di domande di condono edilizio e di concessioni in sanatoria comunali rilasciate nel 2011 e nel 2012. Hanno dedotto: la violazione dell’art. 1, comma 37, l. 308/2004, sostenendo che il condono avrebbe estinto anche i reati paesaggistici; l’erroneità della motivazione quanto agli effetti del decesso del responsabile dell’abuso; in subordine, la prescrizione dell’indennità paesaggistica, assumendo che il termine quinquennale decorresse dal rilascio dei condoni; la nullità o inefficacia della nota della Soprintendenza, ovvero la sua tardività; il difetto di legittimazione passiva degli eredi, che non avevano partecipato all’abuso né alla procedura di condono; la violazione dei principi di uguaglianza e proporzionalità per l’applicazione della sanzione nella misura massima; nonché l’erroneità del calcolo della componente relativa al danno, per l’utilizzo di una voce del prezziario regionale riferita ad opere in ambito urbano anziché extraurbano. All’udienza il TAR ha prospettato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per la natura endoprocedimentale degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi dedotti. Le note impugnate si limitavano a stimare il danno paesaggistico, a respingere le istanze di archiviazione per prescrizione e intrasmissibilità della sanzione e ad annunciare l’adozione futura del provvedimento sanzionatorio. Non costituivano quindi l’atto conclusivo del procedimento né producevano una lesione concreta e attuale. La lesione sarebbe derivata soltanto dal successivo decreto applicativo della sanzione, da impugnare eventualmente insieme agli atti endoprocedimentali. Il giudice ha richiamato la regola generale della non autonoma impugnabilità degli atti endoprocedimentali, ammettendo l’impugnazione anticipata solo per atti eccezionalmente lesivi, idonei a conformare in modo vincolante la decisione finale o determinanti un arresto procedimentale. Le spese sono state compensate, considerato il rilievo officioso dell’inammissibilità e la costituzione meramente formale dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Costituisce la base normativa del procedimento sanzionatorio paesaggistico, il cui provvedimento conclusivo non era ancora stato adottato.

  • art. 1, comma 37, l. 308/2004

    Richiamato quale fondamento della sanzione paesaggistica oggetto del procedimento, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Gli atti endoprocedimentali non sono autonomamente impugnabili quando non producono una lesione concreta e attuale, poiché la lesione è normalmente imputabile al provvedimento conclusivo del procedimento.
  • L’impugnazione anticipata di un atto endoprocedimentale è eccezionalmente ammissibile soltanto quando l’atto abbia natura vincolante e sia idoneo a conformare in modo netto la decisione finale, oppure quando determini un arresto procedimentale.
  • Una nota con cui l’amministrazione stima il danno, respinge istanze di archiviazione e annuncia l’adozione futura del provvedimento sanzionatorio conserva natura interlocutoria e non è autonomamente impugnabile in assenza del decreto conclusivo.
  • Gli atti endoprocedimentali privi di concreta lesività possono essere contestati insieme al provvedimento finale che conclude il procedimento e concretizza gli effetti pregiudizievoli.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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