Cassazione Penale, Sentenza n. 26603/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 27/02/2024 che aveva annullato la misura cautelare relativa al capo 2) (danneggiamento aggravato) e confermato la misura relativa al capo 1) (porto illegale di arma da sparo calibro 38, con obbligo di presentazione alla P.G.). L'unico motivo di ricorso dedotto è violazione di legge per presunta mancanza di motivazione del Tribunale del Riesame circa la differenza di abbigliamento tra il soggetto ripreso a sparare e l'indagato e circa il presunto sequestro (o danneggiamento) delle immagini della telecamera installata presso Di Gennaro, che il ricorrente ritiene centrale per la contestazione; la difesa allega anche una consulenza video-forense e chiede una diversa valutazione degli indizi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto sia, di fatto, una richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto e degli indizi, valutazioni non consentite in sede di legittimità poiché il controllo è limitato all'esame della motivazione dell'atto impugnato e della sua assenza di illogicità evidente. La Corte ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale del Riesame, il quale aveva indicato elementi indiziari ulteriori alle videoriprese a fondamento della conferma della misura per il capo 1) e aveva corretto l'applicazione della misura per il capo 2) per ragioni di limite edittale. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; la sentenza dispone l'invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Sez. 2, Sentenza n. 56 del 07/12/2011
"il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato, al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo..."
La Corte richiama questo principio per affermare che il sindacato in sede di legittimità verifica solo la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti nella motivazione del provvedimento impugnato, non potendo riesaminare il merito o rinnovare la valutazione degli indizi.
Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017
"il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi..."
Si usa per ribadire che la Corte non può riconsiderare né il peso degli indizi né le valutazioni soggettive dell'indagato compiute dal Gip o dal Tribunale del Riesame, limitandosi a verificare la correttezza formale e logica della motivazione.
Corte Costituzionale, Sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla condanna alla ammenda: la Corte di Cassazione la applica salvo elementi che dimostrino l'assenza di colpa grave nella proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile; qui non emergono tali elementi e quindi si applica l'ammenda.
Art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata nei provvedimenti esecutivi per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza; la Corte ordina l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'articolo.
Massime di principio
- In sede di legittimità contro provvedimenti cautelari il giudice verifica soltanto la presenza di una motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità evidenti; non può rivedere il merito o riconsiderare il "peso" degli indizi.
- Le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle prove (es. confronto di abbigliamento, esame tecnico-video, esame dell'attendibilità di riprese) sono inammissibili in Cassazione se mirano a rinnovare la valutazione probatoria già compiuta dal Gip o dal Tribunale del Riesame.
- Se il Tribunale del Riesame motiva che un reato non permette misure coercitive per ragioni di limite edittale, quella valutazione è di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità, salvo macroscopiche omissioni logiche o di diritto nella motivazione.
- Quando il ricorso è manifestamente inammissibile per motivi attinenti al merito probatorio, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a un'ammenda (criteri secondo la giurisprudenza costituzionale), salvo prova di buona fede nella proposizione dell'impugnazione.
- Per contestazioni relative alla qualità tecnica delle videoriprese o al presunto danneggiamento/sequestro di immagini è opportuno privilegiare gli strumenti di prova nel giudizio di merito (istruttoria, consulenze tecniche) anziché ricorsi per motivi di legittimità.
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