Cassazione Penale, Sentenza n. 42520/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/04/2024 con cui il Tribunale di Reggio Calabria non convalidava l'arresto di Alati per il reato di evasione (art. 385 c.p.) e rigettava la richiesta di custodia cautelare. Alati, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, era stato autorizzato a recarsi il 29/04/2024 in ospedale per accertamenti medici seguendo la via più breve; i carabinieri però lo notarono alle 10:40 alla guida di un'auto presso una concessionaria (fu poi visto fuggire dal retro), mentre i documenti sanitari indicano accertamenti svolti dalle 9:14 e uscita dall'ospedale alle 13:20. Il Pubblico Ministero ha censurato la decisione del giudice di non convalida sostenendo che si trattò di evasione e non di mera violazione degli arresti domiciliari, che il giudice fece una valutazione ex post recependo la versione dell'imputato e omettendo di valutare correttamente le informazioni conosciute o conoscibili dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il Giudice dell'udienza preliminare abbia compiuto una ricostruzione ex post valorizzando dichiarazioni dell'imputato e valutazioni discrezionali non consentite in sede di convalida; ha ricordato il principio del carattere ex ante della valutazione sulla configurabilità del reato e sull'attribuibilità alla persona arrestata (cioè valutare le circostanze conosciute o conoscibili dalla polizia giudiziaria al momento dell'intervento). Ne consegue che l'arresto è stato eseguito legittimamente e l'ordinanza di non convalida è stata annullata senza rinvio, essendo l'impugnazione del PM finalizzata alla verifica della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e non a un nuovo esame dibattimentale.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen. (evasione)
La condotta di allontanamento dall'esecuzione della misura cautelare autorizzata può integrare il reato di evasione se si evade il controllo e si supera il perimetro delle prescrizioni; la valutazione della configurabilità del reato deve essere compiuta ex ante secondo le circostanze note alla polizia giudiziaria.
art. 276 cod. proc. pen. (misure cautelari: prescrizioni degli arresti domiciliari)
La violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari può costituire una mera violazione della misura (art. 276 c.p.p.); occorre valutare se la condotta ecceda tale fattispecie e si configuri come evasione.
art. 390 cod. pen. (richiamato nel ricorso con riferimento ai criteri di valutazione)
Nel ricorso è stata richiamata la necessità che il giudice valuti la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria secondo criteri ex ante; la Corte richiama il principio che la convalida non può fondarsi su ricostruzioni ex post basate su dichiarazioni dell'arrestato.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 2082 del 05/10/2023 e altri precedenti)
La giurisprudenza afferma che il giudice della convalida deve verificare la configurabilità del reato e l'attribuibilità alla persona arrestata con riferimento a quanto conosciuto o conoscibile dalla polizia giudiziaria al momento dell'intervento; inoltre, l'annullamento della non convalida su ricorso del PM può essere disposto senza rinvio quando il riesame non produrrebbe effetti concreti.
Massime di principio
- In sede di convalida dell'arresto il giudice deve operare una valutazione ex ante: considerare solo le circostanze note o conoscibili dalla polizia giudiziaria al momento dell'intervento e non ricostruire i fatti ex post basandosi su dichiarazioni dell'imputato.
- Distinguere sempre tra mera violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari (art. 276 c.p.p.) e il reato di evasione (art. 385 c.p.): rileva non solo la temporanea lontananza dal luogo dell'esecuzione, ma se l'allontanamento abbia eluso i controlli o perseguito scopi estranei all'autorizzazione e al percorso consentito.
- La presenza di elementi oggettivi raccolti dalla polizia (orari, luogo diverso dall'itinerario autorizzato, comportamento evasivo alla vista degli agenti) può giustificare la convalida dell'arresto per evasione nonostante le giustificazioni rese dall'arrestato.
- Il pubblico ministero può impugnare l'ordinanza di non convalida; se l'appello riguarda solo la verifica della correttezza dell'operato della polizia (fase ormai perente), la Corte può annullare senza rinvio per evitare una pronuncia meramente formale.
- Il giudice della convalida non è chiamato a sindacare compiutamente i gravi indizi di colpevolezza, ma a verificare la configurabilità minima del reato e l'attribuibilità temporanea all'arrestato con riferimento alle informazioni disponibili al momento dell'arresto.
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