Cassazione Penale, Sentenza n. 44224/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava il decreto di sequestro preventivo, ai fini di confisca, di un immobile di Gioia Tauro formalmente intestato alla ricorrente. La ricorrente deduceva: 1) mancata o meramente apparente motivazione del provvedimento di riesame, che avrebbe riportato acriticamente le argomentazioni del G.I.P. senza valutazione autonoma della posizione del terzo; 2) vizio nell'applicazione dell'art. 321 c.p.p. e dell'art. 240-bis c.p. (confisca cd. “allargata”), contestando la sussistenza della sproporzione e l'asserita interposizione fittizia, nonché l'assenza della prova del dolo specifico richiesto per l'ipotesi di intestazione fittizia; 3) mancata motivazione circa il periculum in mora (concrezione e attualità del pericolo di dispersione/alterazione del bene) giustificante l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio. L'immobile era stato sequestrato nell'ambito di indagini su presunta associazione di stampo mafioso (art. 416 e 416-bis) e reati fiscali (frode fiscale tramite "società cartiere"), con ricostruzione di sproporzione patrimoniale del nucleo familiare Ruggiero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha pertanto confermato la validità dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La Corte ha ritenuto che: 1) l'ordinanza di riesame conteneva motivazione sufficiente e legittimo richiamo per relationem alle argomentazioni del provvedimento originario, avendo inoltre affrontato le principali censure difensive; 2) erano soddisfatti i presupposti per il sequestro finalizzato alla confisca cd. allargata ex art. 240-bis c.p., stante la sproporzione tra beni e redditi del nucleo familiare e le circostanze ritenute indicative di interposizione (rapporti familiari, tenore di vita, documentazione economico-finanziaria); 3) la dimostrazione del periculum in mora non è imprescindibile nella stessa misura per i sequestri disposti ai sensi dell'art. 321 co. 2 c.p.p. e 240-bis c.p., poiché la confisca “allargata” opera su base presuntiva circa l'accumulazione illecita e la permanenza dei beni nella disponibilità dell'indagato giustifica l'anticipazione dell'effetto ablativo. Conseguentemente il sequestro dell'immobile intestato alla figlia è stato ritenuto legittimo.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
Disciplina il sequestro preventivo: il comma 2 autorizza il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (sequestro cd. a fini di confisca). La Corte afferma che tale sequestro è autonomia rispetto al sequestro impeditivo e non richiede l'accertamento del nesso di pertinenzialità del bene al reato, potendosi fondare sulla presunzione di accumulazione illecita quando sussistono gli altri presupposti.
art. 240-bis c.p.
Istituisce la confisca cd. allargata per beni sproporzionati rispetto a redditi o attività e riconosce una presunzione iuris tantum di origine illecita. La Corte ha confermato l'applicabilità di tale disciplina anche con riferimento a beni formalmente intestati a terzi del nucleo familiare, ove sussistano elementi indicativi di interposizione o sproporzione.
art. 12-sexies d.l. 8/6/1992 n. 306 (conv. L. 7/8/1992 n. 356)
Norma di riferimento storica per la confisca a fini di prevenzione/accertamento di sproporzione patrimoniale; la Corte ricorda la continuità applicativa tra questa disposizione abrogata e l'art. 240-bis c.p., estendendone la portata ai fatti anteriori.
art. 416 c.p.
Reato di associazione a delinquere (con menzione di contestazione per la qualità associativa); la presenza di gravi indizi sulla partecipazione dell'indagato alla rete criminale ha concorso a giustificare il quadro indiziario complessivo preso a fondamento del sequestro.
art. 416-bis c.p.
Aggravante per associazione mafiosa e riferimento centrale nella ricostruzione investigativa; il riconoscimento dell'aggravante di agevolazione mafiosa giustifica l'utilizzo degli strumenti di confisca allargata e rafforza la presumibile origine illecita delle risorse accumulate.
art. 125 co. 3 c.p.p.
Disposizione sul dovere motivazionale dei provvedimenti; la Corte ricorda che la motivazione per relationem è ammissibile purché il giudice del riesame integri e dia conto delle critiche difensive, evitando una mera trasposizione acritica.
art. 325 co. 1 c.p.p.
Limite di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari: il ricorso è ammesso per violazione di legge. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che definisce i profili di motivazione assente o apparente censurabili in cassazione.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo a fini di confisca ex art. 321 co. 2 c.p.p. unito all'art. 240-bis c.p. può essere legittimamente disposto anche su beni formalmente intestati a terzi (coniuge, figli) se emerge una sproporzione patrimoniale non giustificata e elementi sintomatici di interposizione.
- Il giudice del riesame può legittimamente richiamare per relationem le motivazioni del provvedimento originario, purché l'ordinanza di riesame fornisca una valutazione complessiva e dia conto delle principali censure difensive; una mera trasposizione acritica è invece censurabile.
- In presenza della presunzione prevista dall'art. 240-bis c.p. l'onere a carico del terzo intestatario è di allegare circostanze che rendano credibile la provenienza lecita dei beni (onere di allegazione, non di piena prova); tali allegazioni devono essere credibili e verificabili.
- Per i sequestri finalizzati alla confisca 'allargata' non è sempre necessario un'autonoma e dettagliata dimostrazione del periculum in mora come richiesto per il sequestro impeditivo: la presunzione di accumulazione illecita può giustificare l'anticipazione dell'effetto ablativo, salvo specifiche esigenze del caso.
- La sproporzione patrimoniale va valutata con riferimento a un arco temporale adeguato e alla documentazione economico-finanziaria complessiva: un consistente valore negativo nel raffronto entrate/uscite è elemento sintomatico rilevante per l'ipotesi di accumulazione illecita.
- La confisca 'allargata' si fonda su un meccanismo presuntivo iuris tantum e non costituisce una inversione dell'onere della prova: resta possibile per il terzo contrastare la presunzione mediante allegazioni e prove sulla lecita provenienza dei beni.
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