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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34663/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso un decreto del Tribunale di Roma che aveva liquidato i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che il rimedio fosse stato proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la semplice schermata SICID non bastasse a provarla; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che non fosse stata considerata l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea e che non potesse gravare sul Pubblico Ministero la prova della data di effettiva conoscibilità dell’atto. La Corte ha però rilevato che il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa e, comunque, infondato nel merito della questione di diritto sulla tempestività dell’opposizione, perché il decreto di liquidazione è soggetto a opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011, con termine di trenta giorni dalla comunicazione/notificazione; in mancanza, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c., già spirato nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha anzitutto rilevato l’inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha poi osservato che, anche a voler superare tale vizio, il ricorso non superava il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché il Tribunale si era sostanzialmente attenuto all’orientamento di legittimità: l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, ma, se tale comunicazione/notificazione manca o non è validamente provata, opera comunque il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione del decreto. Poiché nel caso concreto anche questo termine risultava spirato, l’opposizione doveva considerarsi tardiva. La Corte non ha regolato le spese per la natura pubblica del ricorrente e la mancata costituzione dell’intimato; ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    È il rimedio oppositivo avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato; la sua tempestività si collega alla comunicazione del provvedimento e si coordina con il rito previsto dalla normativa sulle spese di giustizia.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170 e che il decreto sia comunicato anche al pubblico ministero.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    "sono regolate dal rito sommario"

    Le opposizioni in materia di spese di giustizia sono assoggettate al rito sommario; da ciò la Corte ricava l’equiparazione funzionale del decreto di liquidazione all’ordinanza appellabile ex art. 702-quater c.p.c.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato per analogia funzionale, quale paradigma del provvedimento sommariamente impugnabile nel termine breve.

  • art. 327 c.p.c.

    In difetto di notificazione o comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione, applicabile anche al decreto di liquidazione delle spese di giustizia.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti della causa; la sua omissione comporta inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto sia stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non offra elementi per mutare l’orientamento.

  • art. 136 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alle modalità di comunicazione del provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare il riparto dell’onere della prova circa la comunicazione/conoscibilità del decreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione/notificazione non risulta validamente provata, resta applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto.
  • Nel ricorso per cassazione è causa di inammissibilità la mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa prevista dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., quando il contenuto dell’atto non consenta di ricostruire in modo chiaro e completo la vicenda processuale e sostanziale.
  • Il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. impone la declaratoria di inammissibilità quando la decisione impugnata si sia conformata all’interpretazione consolidata della Corte di cassazione e il ricorrente non prospetti argomenti idonei a mutare l’orientamento.
  • Ai fini della tempestività dell’opposizione, la questione centrale non è soltanto la ritualità della comunicazione, ma anche la verificazione del decorso del termine lungo d’impugnazione, ove la comunicazione sia mancante o non provata.
  • Quando il ricorrente sia un organo pubblico preposto all’esercizio dell’azione giurisdizionale e l’intimato non si costituisca, può essere esclusa la regolazione delle spese di legittimità; in mancanza dei presupposti processuali, non si applica neppure l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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