Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06064/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, aveva pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti dell'imputato. Quest'ultimo ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo il mancato approfondimento di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e delegando il proprio difensore al deposito dell'atto. La Corte rileva però che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, richiedendo la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, in violazione delle regole sulla sottoscrizione del ricorso per cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    indica il giudizio definito con sentenza di patteggiamento pronunciata dal tribunale di merito.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il mancato approfondimento di cause di proscioglimento rilevabili d'ufficio.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    dopo la riforma del 2017 esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione per i provvedimenti successivi al 3 agosto 2017.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello

    precedente di legittimità che conferma l'obbligo di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancata osservanza del requisito della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorso personale dell'imputato è precluso per i provvedimenti successivi al 3 agosto 2017, con applicazione immediata del nuovo regime processuale alle impugnazioni proposte dopo tale data.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.