Sentenza n. 1195/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: degli atti e dell’attività con cui l’Azienda sanitaria provinale di Messina ha concluso il procedimento per la contrattazione del budget 2022, all’esito del quale sono stati definiti gli importi da attribuire alle strutture specialistiche accreditate e contrattualizzate con il SSR per l’acquisto di prestazioni specialistiche da parte di ciascun operatore privato (e definitasi con la sottoscrizione del relativo contratto budget 2022 e contratto integrativo 2022); - del provvedimento definito “contratto integrativo per l’anno 2022 coma da D.A 516/2023”, sottoscritto dalle strutture ricorrenti con l’Azienda sanitaria provinciale di Messina, con il quale quest’ultima ha cosi disposto: “Premesso che le stesse superiori parti: • hanno già sottoscritto per l’anno 2022 in ossequio al D.A. (…), l’afferente convenzione annuale relativa alle prestazioni sanitarie da erogarsi nella branca di competenza (…), per l’importo complessivo di € (…) ; • e successivamente formalizzato anche l’accordo integrativo alla predetta convenzione in esito al sopravvenuto D.A. n.516 del 1° giugno 2023, per l’importo complessivo di € (…); Dato atto che: con riguardo soltanto al superiore accordo integrativo, in esito a ulteriori controlli e verifiche contabili condivisi anche con l’Assessorato Regionale della Salute, l’originario indicato valore negoziale deve essere modificato nei termini di cui alla presente scrittura privata, che annulla e sostituisce l’analoga precedente. Tutto ciò premesso, si conviene: a parziale modifica ed integrazione di quanto in citata originaria convenzione, per come modificata ed aggiornata in virtù del menzionato accordo integrativo, relativamente all’anno 2022, che restino confermati i relativi contenuti compatibili con le attuali manifestate volontà, ad eccezione esclusivamente di quelle clausole che hanno previsto l’importo negoziale complessivo di €. (…). - nonché di ogni atto consequenziale, successivo, o ad ogni modo connesso, anche non conosciuto al Decreto Assessoriale sopra indicato (ivi compresi i provvedimenti deliberativi adottati da ciascuna Azienda Sanitaria provinciale sulla applicazione del DA 516/2013, nonché dei contratti integrativi ove stipulati). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CENTRO DI MEDICINA RIABILITATIVA DOTT.SSA ANNAMARIA MARCHESE S.A.S., il 28\8\2024 : per la declaratoria di illegittimità - delle note (di analogo contenuto) emesse dall’ASP di Messina Dipartimento Risorse Tecnologiche e Finanziarie U.O.C. Acquisizione Prestazioni Sanitarie, in data 29 maggio 2024, aventi ad oggetto: avvio procedimento di recupero relativo al conguaglio per l'anno 2022, con le quali l’Azienda ha disposto che: “- nel rispetto di quest’ultimo Provvedimento Assessoriale, in data 23.3.2023 veniva sottoscritto il contratto per l’anno 2022, con cui tra l’altro veniva assegnato il budget definitivo di € (…) (al lordo degli oneri fiscali e previdenziali); - a seguire si stipulava anche l’accordo integrativo “una tantum” alla predetta convenzione, in applicazione al sopravvenuto D.A. n. 516 del 1°.6.2023, per l’importo complessivo di € (…); - in seguito ad ulteriori controlli e verifiche contabili, i cui esiti sono stati condivisi con l’Assessorato Regionale della Salute, il predetto accordo integrativo veniva rimodulato coerentemente alle indicazioni regionali poste e quindi rideterminato il suo valore in € (…) (piuttosto che quello originario di € (…), per essere sottoscritto tra le parti in data 7.3.2024, con effetto di sostituzione ed annullamento dell’analogo precedente. Dunque le somme contrattuali previste complessivamente, tramite i due citati accordi negoziali, in favore di Codesta Ditta sommano ad € (..), come da seguente prospetto riepilogativo, laddove segnalato a margine finale anche l’importo da recuperare in quanto indebitamente già riconosciuto” (cfr. allegato 1); 2. delle note emesse (di analogo contenuto) dall’ASP di Messina Dipartimento Risorse Tecnologiche e Finanziarie U.O.C. Acquisizione Prestazioni Sanitarie in data 27 giugno 2024, aventi ad oggetto: “Procedimento di recupero relativo al conguaglio per l’anno 2022. Riscontro p.e.c. del 7.6.2024. (cfr. allegato n. 2). 3. delle note (di analogo contenuto) ed emesse dall’ASP di Messina Dipartimento Risorse Tecnologiche e Finanziarie U.O.C. Acquisizione Prestazioni Sanitarie, in data 7 luglio 2024, aventi ad oggetto: definizione del procedimento di recupero relativo al conguaglio per l'anno 2022”, con le quali l’Asp di Messina ha definito detto procedimento, invitando le strutture sanitarie ( ricorrenti) “a versare alle casse aziendali, mediante accredito l’importo accertato, entro e non oltre giorni 10 dal ricevimento della presente”, avendo cura di precisare che “in caso di mancato relativo versamento nei termini sopraindicati, si procederà alla regolarizzazione delle relative partite, attraverso apposita compensazione a valere sul prossimo maturato convenzionale” (cfr. allegato 3). - nonché di ogni atto consequenziale, successivo, o ad ogni modo connesso, anche non conosciuto al Decreto Assessoriale sopra indicato (ivi compresi i provvedimenti deliberativi adottati da ciascuna Azienda Sanitaria provinciale sulla applicazione del DA 516/2013, nonché dei contratti integrativi ove stipulati). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CENTRO DI MEDICINA RIABILITATIVA DOTT.SSA ANNAMARIA MARCHESE S.A.S., il 2\12\2024 : per la declaratoria di illegittimità- nella parte di interesse - della Determinazione n. 7306 del 09 settembre 2024 dell’Asp di Messina Dipartimento Risorse Tecnologiche e Finanziarie U.O.C Acquisizioni Prestazioni Sanitarie avente ad oggetto:” liquidazione dei corrispettivi delle prestazioni delle strutture convenzionate esterne relative a luglio 2024 per euro 2.675.119,42 (regione) ed € 56498,08 (fuori regione)” laddove dispone al punto n. 5. “Di prendere atto della Deliberazione n. 3118/DG del 13/8/2024, con la quale è stato definito il procedimento per il recupero delle indebite differenze economiche già erogate a valere sui conguagli 2022, con cui questa ASP ha disposto l'azione di recupero consequenziale, operando per i convenzionati esterni che non si sono adeguati al provvedimento finale dei rispettivi procedimenti, complessivamente quantificate in € 281.973,90, di cui al seguente prospetto nei termini e alle condizioni meglio ivi esposte”; nonché di ogni atto consequenziale, successivo, o ad ogni modo connesso, anche non conosciuto al Decreto Assessoriale sopra indicato (ivi compresi i provvedimenti deliberativi adottati da ciascuna Azienda Sanitaria provinciale sulla applicazione del DA 516/2013, nonché dei contratti integrativi ove stipulati).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Contratti integrativi e pattuizioni del 2024, modificativi degli accordi relativi al budget sanitario 2022, nonché atti di recupero e compensazione delle somme ritenute indebitamente erogate
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le strutture sanitarie ricorrenti hanno impugnato gli accordi sottoscritti con l'ASP di Messina, con i quali erano stati ridotti gli importi integrativi del budget 2022 già riconosciuti con precedenti accordi, nonché gli atti successivi di recupero delle somme asseritamente corrisposte in eccedenza e la determinazione con cui il recupero è stato attuato mediante compensazione sui corrispettivi dovuti per prestazioni successive. Sono stati dedotti: difetto di motivazione, eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà; violazione del legittimo affidamento per la modifica retroattiva in peius degli accordi e per la tardiva assegnazione del budget; illegittimità derivata del decreto assessoriale n. 516/2023 e degli atti di determinazione degli aggregati di spesa, per violazione dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, errata determinazione dei budget 2019 e 2022 e delle economie disponibili; difetto di istruttoria e di partecipazione procedimentale, violazione degli artt. 3, 7, 9 e 10 l. n. 241/1990; mancata predeterminazione e applicazione omogenea dei criteri qualitativi e soggettivi di ripartizione delle risorse, con violazione dell'art. 25, comma 4, l.r. n. 5/2009; inoltre, con i motivi aggiunti, sono stati contestati il difetto di contraddittorio e di motivazione negli atti di recupero, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito posto in compensazione e la carenza di un potere autoritativo dell'ASP nell'ambito del rapporto convenzionale.
La decisione
Il TAR ha esaminato in via prioritaria l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ASP e l'ha accolta. Ha affermato che il riparto di giurisdizione dipende dal petitum sostanziale, individuato in base alla causa petendi e all'intrinseca natura della posizione dedotta, non dalla qualificazione prospettata dalle parti. Sebbene la materia dei pubblici servizi rientri nella giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., tale giurisdizione richiede la contestazione dell'esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione. Nei rapporti tra amministrazioni sanitarie e strutture private accreditate, la giurisdizione amministrativa riguarda la fissazione e ripartizione autoritativa dei tetti di spesa; spettano invece al giudice ordinario le controversie concernenti rapporti di debito e credito e atti di natura paritetica. Il contratto stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 è un contratto di diritto privato posto a valle degli atti amministrativi di programmazione e recepisce il budget già determinato. Nel caso concreto, il giudizio riguardava esclusivamente pattuizioni negoziali modificative di precedenti accordi e conseguenti operazioni di ricalcolo e recupero di somme, fondate su criteri già predeterminati dal decreto assessoriale n. 516/2023 e prive di esercizio di discrezionalità amministrativa. La controversia concerneva quindi l'accertamento dell'esistenza e della quantificazione di un credito dell'ASP nell'ambito di un rapporto paritetico, spettante al giudice ordinario. Il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Il giudizio può essere riassunto dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate; il contributo unificato resta irripetibile e a carico delle ricorrenti.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.
“in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo...”
La giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi non opera per la mera inerenza della controversia alla materia, ma richiede la contestazione dell'esercizio di un potere pubblico autoritativo.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Il contratto per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie stipulato con la struttura privata accreditata è qualificato come contratto di diritto privato, posto a valle degli atti autoritativi di programmazione e destinato a recepire il budget già fissato.
art. 11, comma 2, c.p.a.
“sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”
La declinatoria di giurisdizione consente la riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
artt. 3, 7, 9 e 10 l. n. 241/1990
Le disposizioni sono state invocate dalle ricorrenti per contestare motivazione, istruttoria e partecipazione, ma il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
art. 25, comma 4, l.r. n. 5/2009
La disposizione è stata invocata in relazione ai criteri di distribuzione delle risorse aggiuntive, senza essere esaminata nel merito dal giudice amministrativo.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato considerando la causa petendi e l'intrinseca natura della posizione dedotta, non la qualificazione formale attribuita dalle parti alla domanda o agli atti contestati.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di pubblici servizi presuppone che la pubblica amministrazione abbia agito come autorità e che la controversia riguardi, anche mediatamente, l'esercizio di un potere pubblico; la mera appartenenza della controversia a una delle materie indicate dall'art. 133 c.p.a. non è sufficiente.
- Nei rapporti tra amministrazioni sanitarie e strutture private accreditate, appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie sulla fissazione e ripartizione autoritativa dei tetti di spesa, mentre spettano al giudice ordinario quelle relative ai rapporti di debito e credito e agli atti negoziali o paritetici conseguenti agli atti di programmazione.
- Il contratto stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 ha natura privatistica e si colloca a valle degli atti amministrativi di programmazione, recependone il contenuto vincolato; le controversie sulla successiva quantificazione, ricalcolo o recupero dei corrispettivi non diventano amministrative per il solo fatto di essere collegate a un provvedimento amministrativo.
- Quando la rideterminazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie deriva dall'applicazione di criteri già definiti e richiede soltanto operazioni di calcolo o interpretazione del rapporto contrattuale, senza esercizio di discrezionalità amministrativa, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
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