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Sentenza

Sentenza n. 7519/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 00133/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia n. 133/2025, che aveva respinto l’impugnazione delle richieste comunali di pagamento di ulteriori oneri concessori per il permesso di costruire n. 18/2019

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti avevano impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la nota comunale del 10 giugno 2021, con cui era stato richiesto il pagamento di ulteriori € 45.724,16, e contro la conferma del 24 giugno 2021. Il Comune aveva rideterminato in € 62.384,16 il contributo complessivo relativo al permesso di costruire n. 18 del 14 febbraio 2019, detratti € 16.660 già versati: € 34.794,69 per oneri di urbanizzazione ed € 27.589,47 per costo di costruzione. Con il primo motivo gli appellanti deducevano violazione degli artt. 16-19 d.P.R. 380/2001, difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà, violazione della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Sostenevano che la natura rurale e la funzione agricola dell’opera dovessero determinare l’esenzione, indipendentemente dall’identità e dalla qualifica del titolare del titolo, e che il Comune non potesse rideterminare gli oneri già assolti in relazione ai precedenti permessi del 2015-2017 o alla circolazione dell’immobile; richiamavano inoltre l’art. 19, comma 2, d.P.R. 380/2001 e l’assenza di mutamento di destinazione. Con il secondo motivo contestavano la quantificazione degli oneri, deducendo difetto di istruttoria e motivazione, illogicità ed erronea applicazione della disciplina statale, regionale e della deliberazione comunale n. 11/2018. In base alla relazione tecnica prodotta in primo grado, chiedevano l’applicazione dei parametri per le attività produttive agricole, con oneri di urbanizzazione pari a € 3.030,57 e l’esenzione dal costo di costruzione; in subordine, sostenevano che quest’ultimo dovesse essere calcolato al 5% del costo documentato di € 280.980, per € 14.049, con contributo complessivo di € 17.079 e residuo di soli € 419. Il Comune aveva eccepito la novità del secondo motivo in appello e contestato nel merito le censure.

La decisione

L’appello è respinto. Il primo motivo è infondato: per l’esenzione prevista per gli interventi in zona agricola non basta la localizzazione dell’opera o il suo collegamento funzionale con il fondo, occorrendo anche che il richiedente possieda la qualifica di imprenditore agricolo richiesta dalla legge. Gli appellanti ne erano privi e non potevano utilizzare la qualifica del dante causa, poiché la richiesta integrativa riguardava il permesso di costruire n. 18/2019 rilasciato a loro. Le ipotesi di riduzione o esonero dal contributo di costruzione sono tassative e di stretta interpretazione; sono quindi respinte anche le deduzioni fondate sulla funzione rurale dell’opera, sui precedenti titoli e sull’affidamento. Il secondo motivo non è inammissibile per novità, perché, pur diversamente rubricato, era già presente nel ricorso di primo grado; è tuttavia infondato nel merito. Il Comune ha applicato i valori tabellari della deliberazione n. 11/2018 relativi alla zona E e alle costruzioni residenziali, commerciali e direzionali. Gli appellanti non hanno dimostrato una legittima attività produttiva agricola né possedevano la qualifica necessaria per beneficiare dei parametri tabellari riservati a tali attività o dell’esenzione o riduzione del costo di costruzione. La relazione istruttoria depositata dal Comune ha inoltre specificato i criteri di calcolo utilizzati. Gli appellanti sono condannati in solido a rifondere al Comune le spese del grado, liquidate in € 5.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. 380/2001

    Per pacifica giurisprudenza, in materia urbanistico-edilizia, in tema di pagamento degli oneri di costruzione, ai sensi dell’ art. 17, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001, i presupposti necessariamente compresenti per avere diritto all’esenzione sono rappresentati: a) dalla qualità di imprenditore agricolo; b) dal fatto che l'intervento venga realizzato in zona agricola; c) dal fatto che l’intervento sia funzionalmente collegato al fondo ovvero alle esigenze dell'imprenditore agricolo.

    L’esenzione richiede congiuntamente la qualifica di imprenditore agricolo, la collocazione dell’intervento in zona agricola e il collegamento funzionale con il fondo o con le esigenze dell’imprenditore.

  • art. 9 l.r. Puglia 12 febbraio 1979, n. 6

    In particolare, il legislatore regionale precisa che “la condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato di cui alla lett. a) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o di coltivatore diretto o di bracciante agricolo, è attestata a mezzo di certificazione rilasciata dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in conformità delle vigenti disposizioni di legge” (art. 9, comma 4, l.r. n. 6/1979).

    La qualifica soggettiva necessaria per il regime agevolativo deve essere attestata con le modalità previste dalla legge regionale.

  • art. 17 d.P.R. 380/2001

    Costituisce inoltre ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale le ipotesi di riduzione o di esonero dal contributo di costruzione, elencate all'art. 17 del d.P.R. n. 380 del 2001, sono da ritenere tassative e di stretta interpretazione, in quanto derogatorie rispetto alla regola generale della onerosità del permesso di costruire.

    Le ipotesi di esenzione o riduzione del contributo di costruzione costituiscono deroghe alla regola dell’onerosità e non possono essere estese oltre i casi tassativamente previsti.

Massime di principio

  • Per beneficiare dell’esenzione dal contributo di costruzione prevista per interventi in zona agricola occorrono congiuntamente la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo richiesta dalla legge, la localizzazione dell’intervento in zona agricola e il nesso funzionale dell’opera con la conduzione del fondo o con le esigenze dell’imprenditore; la sola destinazione rurale dell’opera non basta.
  • La qualifica agricola richiesta per l’esenzione è riferita al richiedente del titolo edilizio cui si riferisce il contributo: il successore o avente causa non può fondare il beneficio sulla qualifica posseduta dal precedente titolare.
  • Le ipotesi di riduzione o esonero dal contributo di costruzione sono tassative e di stretta interpretazione, perché derogano alla regola generale dell’onerosità del permesso di costruire.
  • I parametri tabellari per la determinazione degli oneri riferiti alle attività produttive agricole non possono essere invocati da chi non dimostri di svolgere legittimamente tale attività e sia privo della qualifica soggettiva richiesta dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneri
RamiEdilizia
IstitutiLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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