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Sentenza

Sentenza del 18/10/2018 n. 1849 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Comportamento irragionevolmente antieconomico accertato tramite presunzioni semplici - Accertamento analitico-induttivo - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento analitico-induttivo ai fini IRES, IRAP e IVA per il 2007, ritenendo occultato un maggior corrispettivo di euro 2.200.000 nella vendita di un complesso immobiliare alla società I. C. La vendita era avvenuta per circa euro 4.100.000, mentre la società I. C. aveva successivamente rivenduto il medesimo complesso per circa euro 6.450.000. Le società avevano inoltre una compagine societaria in parte coincidente. L'Ufficio ha valorizzato la sproporzione dei prezzi, la sequenza temporale delle operazioni, l'imminente rilascio dei permessi edilizi, l'assenza di una documentata risoluzione del precedente preliminare e la mancanza di una valida spiegazione economica della vendita a prezzo inferiore. La contribuente ha sostenuto che la contabilità fosse regolare, che il prezzo dichiarato fosse effettivo, che la società acquirente avesse assunto gli oneri amministrativi dell'operazione e che l'accertamento si fondasse su presunzioni arbitrarie e producesse una duplicazione d'imposta.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'accertamento analitico-induttivo. Ha affermato che anche una contabilità formalmente regolare può essere considerata inattendibile quando il comportamento imprenditoriale è oggettivamente antieconomico e privo di ragionevoli giustificazioni. Gli elementi presuntivi erano stati ritenuti gravi, precisi e concordanti: la rivendita a prezzo molto maggiore, la coincidenza sostanziale dei soggetti coinvolti, la vicinanza al rilascio delle concessioni edilizie e l'assenza di adeguata documentazione sui rapporti preliminari. È stato quindi confermato il recupero fiscale. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 10.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando questa risulti complessivamente inattendibile.

    L'Ufficio può ricostruire maggiori ricavi o minori costi mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, quando le operazioni dichiarate contrastano con criteri di ragionevolezza economica.

  • Art. 40, D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'attività accertativa nei confronti del contribuente.

  • Art. 54, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972

    In materia IVA consente la rettifica sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, quando emergano incongruenze tra corrispettivi dichiarati e condizioni concrete dell'attività.

  • Art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973

    La sentenza di primo grado aveva richiamato la disciplina antielusiva, ma il giudice d'appello ha precisato che tale riferimento era marginale e non costituiva il fondamento decisivo dell'accertamento, basato invece sull'antieconomicità e sulle presunzioni.

  • Cass. civ., Sez. VI-5, ord. n. 16635/2018

    Conferma che la contabilità formalmente corretta non impedisce l'accertamento analitico-induttivo quando l'attività risulti complessivamente inattendibile per contrasto con la ragionevolezza economica.

  • Cass. civ., Sez. V, ord. n. 8923/2018

    Riconosce la legittimità dell'accertamento presuntivo fondato su comportamenti antieconomici e pone sul contribuente l'onere di fornire una spiegazione economica attendibile.

  • Cass. civ., Sez. VI-5, ord. n. 20267/2017

    Ammette, anche ai fini IVA, la ricostruzione induttiva di ricavi o corrispettivi quando la contabilità sia intrinsecamente inattendibile per antieconomicità.

Massime di principio

  • La regolarità formale della contabilità non è sufficiente a escludere un accertamento: se l'operazione appare irragionevole o antieconomica, l'Amministrazione può contestare la veridicità dei valori dichiarati.
  • Un comportamento antieconomico, da solo, deve essere accompagnato da elementi ulteriori e coerenti; tuttavia, una pluralità di indizi convergenti può costituire prova presuntiva sufficiente.
  • In presenza di vendite a società collegate o con compagini societarie coincidenti, differenze rilevanti tra prezzo di acquisto e successivo prezzo di rivendita richiedono una documentazione dettagliata delle ragioni economiche e dei servizi effettivamente prestati.
  • Il contribuente deve spiegare e documentare le ragioni della scelta commerciale, la reale negoziazione dei prezzi, l'eventuale assunzione di rischi o costi da parte dell'intermediario e la sorte dei precedenti preliminari o delle caparre.
  • La vicinanza temporale tra la vendita a prezzo ridotto e il verificarsi di eventi che aumentano il valore dell'immobile, come il rilascio di permessi edilizi, può essere utilizzata come indizio di occultamento di ricavi.
  • L'accertamento non richiede necessariamente la prova diretta dell'incasso occulto: il maggior ricavo può essere ricostruito tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, salvo prova contraria del contribuente.
  • La contestazione di una duplicazione d'imposta non esclude automaticamente l'accertamento; deve essere dimostrata concretamente l'effettiva tassazione del medesimo maggior valore presso altro soggetto e la rilevanza fiscale della relativa posta di costo.

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