Sentenza del 14/02/2022 n. 4801 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
V. Spa aveva chiesto il rimborso IRES relativo agli anni 1990-1992 con riferimento alla L. n. 289/2002, art. 9, comma 17 (agevolazioni per il sisma siciliano del dicembre 1990). L'Agenzia impugnava la decisione della CTR sostenendo: (1) che la norma non avrebbe previsto il beneficio nella forma del rimborso (riduzione del 90% applicabile solo ai tributi dovuti e non ancora versati); (2) che l'istanza di rimborso del 24/02/2010 era tardiva rispetto ai termini di decadenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato l'esistenza della Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 Final (14/08/2015) che considera la disciplina nazionale incompatibile con le regole sugli aiuti di Stato. Pur confermando che la L. 289/2002 prevede la riduzione del 90% anche a favore di chi ha già pagato e che, in base alla L. 190/2014, il termine per proporre istanza decorreva dal 1/3/2008 (quindi la domanda del 24/02/2010 risultava tempestiva), ha tuttavia cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR per verificare, alla luce del diritto UE: (a) se il contributo costituisca aiuto di Stato incompatibile per i soggetti imprenditoriali; (b) se possa rientrare nel regolamento de minimis o essere giustificato come compensazione per calamità naturale ai sensi dell'art. 107 TFUE; (c) se sussista un nesso diretto tra danno e aiuto e l'assenza di sovracompensazione; (d) se la soggettività del beneficiario rientri nella nozione di impresa. La CTR dovrà anche valutare la prova della totalità degli aiuti de minimis percepiti su un triennio; la prova è a carico del beneficiario e potranno essere ammessi documenti prima non reperibili. Esclusa l'automatica erogazione degli aiuti incompatibili e interpretata restrittivamente l'eccezione della Commissione relativa alla perdita documentale per scadenza decennale.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
Prevede la definizione automatica per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 con due opzioni: pagamento del 10% per chi non ha pagato e rimborso del 90% per chi ha già versato; la Corte aveva riconosciuto che la norma può essere applicata anche in forma di rimborso e costituisce ius superveniens favorevole al contribuente, salvo i profili di compatibilità con il diritto UE.
Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
Interpretazione autentica che fissa il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso: diritto al rimborso per chi ha versato oltre il 10% a condizione che l'istanza sia presentata entro due anni dall'entrata in vigore della L. n. 31/2008, ossia dal 1/3/2008.
Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 Final del 14/08/2015
Ha ritenuto la misura italiana incompatibile con l'art. 108 TFUE perché configura un aiuto di Stato non consentito; la decisione è ius superveniens e obbliga il giudice nazionale a riesaminare la compatibilità, valutando possibili eccezioni (de minimis o compensazione per calamità).
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 107 e art. 108
Art. 107 disciplina la incompatibilità degli aiuti di Stato salvo eccezioni (es. compensazione per calamità); art. 108 riguarda la procedura di controllo e decisione della Commissione. La Corte ha richiamato la necessità di valutare la compatibilità dell'aiuto con tali norme.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Richiamato dall'Agenzia con riguardo alla decadenza; la Corte ha ribadito che la decadenza prevista a favore dell'Amministrazione è rilevabile anche d'ufficio ma nel caso concreto la domanda è stata ritenuta tempestiva per l'applicazione delle norme successive.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Richiamato dall'Agenzia in relazione alla tempestività del gravame; il giudice ha confermato che, alla luce della normativa integrativa e interpretativa, l'istanza del 24/02/2010 rientrava nei termini.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. C-82/14)
La Corte di Giustizia ha già indicato che la disciplina agevolativa in materia d'IVA collegata alla L. 289/2002 non soddisfa il principio di neutralità e può essere incompatibile col diritto UE; la Cassazione ha esteso l'effetto degli orientamenti comunitari ad altre imposte in relazione al regime di aiuti di Stato.
Massime di principio
- Quando interviene una decisione della Commissione Europea che dichiara incompatibile una misura nazionale come aiuto di Stato, quella decisione diventa ius superveniens vincolante e il giudice nazionale deve applicarla anche d'ufficio, rimettendo la valutazione al giudice di merito se necessario.
- La disciplina nazionale che concede rimborsi o sconti fiscali ai soggetti colpiti da calamità può essere compatibile per i privati non imprenditori ma, se il beneficiario è un'impresa, occorre valutare la compatibilità con le regole sugli aiuti di Stato (art. 107 TFUE).
- Per le imprese, il beneficio potrà essere mantenuto solo se rientra in un regime di compatibilità: a titolo esemplificativo, nel campo de minimis (soglia cumulativa su 3 anni) o come compensazione diretta per danni causati da calamità naturali ai sensi dell'art. 107(2)(b) TFUE, con chiaro nesso tra danno e aiuto e senza sovracompensazione.
- L'onere di provare la compatibilità e l'assenza di superamento della soglia de minimis grava sul soggetto che invoca il beneficio; in sede di rinvio è consentita l'acquisizione di documenti o fatti prima non indispensabili.
- La semplice inferiore entità dell'importo oggetto del singolo rimborso non è sufficiente: va dimostrato l'ammontare complessivo degli aiuti de minimis percepiti nel periodo rilevante.
- L'eccezione prevista dalla Commissione circa l'impossibilità di recuperare aiuti per scadenza dei termini di conservazione dei documenti va interpretata restrittivamente e non autorizza l'erogazione automatica di aiuti dichiarati incompatibili.
- Se vi è contrasto tra normativa nazionale e diritto UE su aiuti di Stato, il giudice nazionale deve cassare la decisione favorevole al contribuente e rinviare al giudice di merito per la verifica della compatibilità secondo i parametri comunitari.
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