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Sentenza

Sentenza del 14/02/2022 n. 4801 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

V. Spa aveva chiesto il rimborso IRES relativo agli anni 1990-1992 con riferimento alla L. n. 289/2002, art. 9, comma 17 (agevolazioni per il sisma siciliano del dicembre 1990). L'Agenzia impugnava la decisione della CTR sostenendo: (1) che la norma non avrebbe previsto il beneficio nella forma del rimborso (riduzione del 90% applicabile solo ai tributi dovuti e non ancora versati); (2) che l'istanza di rimborso del 24/02/2010 era tardiva rispetto ai termini di decadenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato l'esistenza della Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 Final (14/08/2015) che considera la disciplina nazionale incompatibile con le regole sugli aiuti di Stato. Pur confermando che la L. 289/2002 prevede la riduzione del 90% anche a favore di chi ha già pagato e che, in base alla L. 190/2014, il termine per proporre istanza decorreva dal 1/3/2008 (quindi la domanda del 24/02/2010 risultava tempestiva), ha tuttavia cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR per verificare, alla luce del diritto UE: (a) se il contributo costituisca aiuto di Stato incompatibile per i soggetti imprenditoriali; (b) se possa rientrare nel regolamento de minimis o essere giustificato come compensazione per calamità naturale ai sensi dell'art. 107 TFUE; (c) se sussista un nesso diretto tra danno e aiuto e l'assenza di sovracompensazione; (d) se la soggettività del beneficiario rientri nella nozione di impresa. La CTR dovrà anche valutare la prova della totalità degli aiuti de minimis percepiti su un triennio; la prova è a carico del beneficiario e potranno essere ammessi documenti prima non reperibili. Esclusa l'automatica erogazione degli aiuti incompatibili e interpretata restrittivamente l'eccezione della Commissione relativa alla perdita documentale per scadenza decennale.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17

    Prevede la definizione automatica per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 con due opzioni: pagamento del 10% per chi non ha pagato e rimborso del 90% per chi ha già versato; la Corte aveva riconosciuto che la norma può essere applicata anche in forma di rimborso e costituisce ius superveniens favorevole al contribuente, salvo i profili di compatibilità con il diritto UE.

  • Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665

    Interpretazione autentica che fissa il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso: diritto al rimborso per chi ha versato oltre il 10% a condizione che l'istanza sia presentata entro due anni dall'entrata in vigore della L. n. 31/2008, ossia dal 1/3/2008.

  • Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 Final del 14/08/2015

    Ha ritenuto la misura italiana incompatibile con l'art. 108 TFUE perché configura un aiuto di Stato non consentito; la decisione è ius superveniens e obbliga il giudice nazionale a riesaminare la compatibilità, valutando possibili eccezioni (de minimis o compensazione per calamità).

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 107 e art. 108

    Art. 107 disciplina la incompatibilità degli aiuti di Stato salvo eccezioni (es. compensazione per calamità); art. 108 riguarda la procedura di controllo e decisione della Commissione. La Corte ha richiamato la necessità di valutare la compatibilità dell'aiuto con tali norme.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Richiamato dall'Agenzia con riguardo alla decadenza; la Corte ha ribadito che la decadenza prevista a favore dell'Amministrazione è rilevabile anche d'ufficio ma nel caso concreto la domanda è stata ritenuta tempestiva per l'applicazione delle norme successive.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Richiamato dall'Agenzia in relazione alla tempestività del gravame; il giudice ha confermato che, alla luce della normativa integrativa e interpretativa, l'istanza del 24/02/2010 rientrava nei termini.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. C-82/14)

    La Corte di Giustizia ha già indicato che la disciplina agevolativa in materia d'IVA collegata alla L. 289/2002 non soddisfa il principio di neutralità e può essere incompatibile col diritto UE; la Cassazione ha esteso l'effetto degli orientamenti comunitari ad altre imposte in relazione al regime di aiuti di Stato.

Massime di principio

  • Quando interviene una decisione della Commissione Europea che dichiara incompatibile una misura nazionale come aiuto di Stato, quella decisione diventa ius superveniens vincolante e il giudice nazionale deve applicarla anche d'ufficio, rimettendo la valutazione al giudice di merito se necessario.
  • La disciplina nazionale che concede rimborsi o sconti fiscali ai soggetti colpiti da calamità può essere compatibile per i privati non imprenditori ma, se il beneficiario è un'impresa, occorre valutare la compatibilità con le regole sugli aiuti di Stato (art. 107 TFUE).
  • Per le imprese, il beneficio potrà essere mantenuto solo se rientra in un regime di compatibilità: a titolo esemplificativo, nel campo de minimis (soglia cumulativa su 3 anni) o come compensazione diretta per danni causati da calamità naturali ai sensi dell'art. 107(2)(b) TFUE, con chiaro nesso tra danno e aiuto e senza sovracompensazione.
  • L'onere di provare la compatibilità e l'assenza di superamento della soglia de minimis grava sul soggetto che invoca il beneficio; in sede di rinvio è consentita l'acquisizione di documenti o fatti prima non indispensabili.
  • La semplice inferiore entità dell'importo oggetto del singolo rimborso non è sufficiente: va dimostrato l'ammontare complessivo degli aiuti de minimis percepiti nel periodo rilevante.
  • L'eccezione prevista dalla Commissione circa l'impossibilità di recuperare aiuti per scadenza dei termini di conservazione dei documenti va interpretata restrittivamente e non autorizza l'erogazione automatica di aiuti dichiarati incompatibili.
  • Se vi è contrasto tra normativa nazionale e diritto UE su aiuti di Stato, il giudice nazionale deve cassare la decisione favorevole al contribuente e rinviare al giudice di merito per la verifica della compatibilità secondo i parametri comunitari.

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